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Obblighi degli operatori economici
Il fabbricante o l'importatore che utilizza i termini «cuoio» e «pelle», «cuoio pieno fiore», «cuoio rivestito» e «pelle rivestita», «pelliccia», «rigenerato di fibre di cuoio», per i materiali o i manufatti con essi fabbricati, è tenuto ad etichettarli o a contrassegnarli, al fine di individuare la loro composizione, secondo le disposizioni del D.lgs 9 giugno 2020, n. 68.
Il fabbricante o l'importatore è, inoltre, responsabile dell'esattezza delle informazioni contenute nell'etichetta, nel contrassegno o nel documento commerciale di accompagnamento.
Il distributore deve verificare che i materiali che utilizzano i termini «cuoio» e «pelle», «cuoio pieno fiore», «cuoio rivestito» e «pelle rivestita», «pelliccia», «rigenerato di fibre di cuoio» e i manufatti con essi fabbricati siano dotati dell'etichetta o contrassegno.