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Quadro normativo
L’Unione europea si impegna a perseguire una politica lungimirante in materia di clima: l’efficienza energetica rappresenta un elemento fondamentale per questo scopo.
L’etichettatura energetica consente ai clienti di procedere a scelte informate basate sull’efficienza e sulla sostenibilità dei prodotti connessi all’energia. Il miglioramento dell’efficienza di questi prodotti avvantaggia anche l’industria, i fabbricanti e l’economia dell’Unione europea.
Le informazioni relative al consumo di energia, elettrica e non, nonché di altre risorse essenziali devono essere rese note ai consumatori mediante un’etichetta relativa al prodotto messo in commercio, sia che avvenga nell’ambito di una vendita al dettaglio sia durante una vendita a distanza come accade, per esempio, nell’ambito e-commerce.
Ogni pubblicità deve riportare le informazioni relative al consumo energetico e il prezzo, indicando anche un riferimento alla classe energetica del prodotto. Ai consumatori finali deve sempre essere fornito, su supporto cartaceo o elettronico, il materiale tecnico e informativo del bene acquistato.
L’utilizzo di etichette, marchi, simboli o iscrizioni non conformi o comunque non provvisti dei requisiti previsti dalla normativa vigente è essere vietato e sanzionato.
Le funzioni di vigilanza sulla conformità dei prodotti alle disposizioni del D.lgs 104/2012 sono esercitate dal Ministero dello sviluppo economico, che si avvale a tale fine della collaborazione delle Camere di commercio.
Direttiva 2009/125/CE (ERP)
Si tratta della Direttiva che regola i cd. “Energy Related Products” (ERP): quei prodotti che consumano energia sia durante l’uso (“Energy Using Products”, EUP) sia in generale.
Lo scopo di queste disposizioni normative è quello di fissare un quadro per l’elaborazione di norme comuni per la costruzione e il commercio nel mercato interno di prodotti connessi all’energia ecocompatibili.
La Direttiva stabilisce regole riguardanti l’intero ciclo di produzione e utilizzo dei prodotti: dall’approvvigionamento delle materie prime alla produzione, dal trasporto al commercio. Dal 2009, pertanto, tutti i prodotti connessi all’energia devono rispettare le disposizioni in essa contenute.
Il Regolamento (UE) 2017/1369
Dal 1° agosto 2017 si applica in tutto il territorio dell’Unione il Regolamento (UE) 2017/1369 che istituisce un quadro normativo nuovo per l’etichettatura energetica con la contestuale abrogazione della Direttiva 2010/30/UE. Restano invece per il momento ancora applicabili il D.Lgs 104/2012 e gli atti delegati adottati in attuazione dell’abrogata Direttiva 2010/30/UE.
Il Regolamento predispone un quadro normativo applicabile ai prodotti connessi all’energia che sono immessi sul mercato o messi in servizio nel territorio dell’Unione. Grazie al Regolamento, si prevede, oltre all'etichettatura dei prodotti, anche la fornitura di informazioni uniformi relative all’efficienza energetica, al consumo di energia e di altre risorse, nonché di informazioni supplementari sugli stessi per consentire ai clienti di scegliere prodotti più efficienti e sostenibili.
Oltre a questi obblighi generali, i fornitori, i fabbricanti e i mandatari di produttori extra-UE sono tenuti, a partire dal 1° gennaio 2019, a inserire tali informazioni in una Banca Dati dei prodotti (EPREL).
La Banca Dati serve a:
- assistere le autorità di vigilanza del mercato nello svolgimento dei loro compiti;
- dare al pubblico informazioni riguardanti i prodotti immessi sul mercato dell’Unione europea, le loro etichette energetiche e le schede informative dei prodotti stessi;
- fornire alla Commissione informazioni aggiornate sull'efficienza energetica dei prodotti per riesaminare ed eventualmente riscalare le etichette energetiche.
Sempre ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1369, è previsto un progressivo e periodico riscalaggio delle etichette in seguito a un attento esame da parte degli organi competenti dell’Unione.
In particolare, a partire dal 1° marzo 2021, il nuovo sistema di classificazione ed etichettatura si applica ai seguenti gruppi di prodotti:
- frigoriferi, congelatori e loro combinazioni per uso domestico;
- frigoriferi commerciali;
- lavastoviglie per uso domestico;
- lavatrici per uso domestico;
- televisori.
Le lampadine e le lampade dovranno invece recare l'etichetta con la nuova classificazione a partire dal 1° settembre 2021.