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Cuoio, pelle, pelliccia
Disposizioni in materia di utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e di quelli da essi derivati o loro sinonimi e la relativa disciplina sanzionatoria (Decreto Legislativo 9 giugno 2020, n. 68)
Il 26/06/2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo 9 giugno 2020, n. 68 entrato in vigore il 24/10/2020, il quale reca le disposizioni relative alla definizione dei termini «cuoio», «pelle», «cuoio pieno fiore», «cuoio rivestito», «pelle rivestita», «pelliccia» e «rigenerato di fibre di cuoio», alla etichettatura e contrassegno dei materiali nonché dei manufatti con essi fabbricati, qualora gli stessi vengano indicati, con i medesimi termini, tramite qualsiasi modalità di presentazione e di comunicazione, anche in via elettronica, al fine di fornire una corretta informazione al consumatore e ne detta la relativa disciplina sanzionatoria.
Tuttavia i materiali ed i manufatti di cui all'articolo 2, comma 1 del D.lgs 9 giugno 2020, n. 68, immessi sul mercato prima del 24 ottobre 2020 e conformi alla previgente normativa, possono continuare ad essere messi a disposizione sul mercato, ai fini dell'esaurimento delle scorte, entro il 24 ottobre 2020.
Il Decreto Legislativo del 9 giugno 2020, n. 68, non si applica ai prodotti definiti dalla direttiva 94/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994 e alle definizioni ed all'uso dei termini «cuoio», «pelle», «cuoio pieno fiore», «cuoio rivestito», «pelle rivestita», «pelliccia» e «rigenerato di fibre di cuoio», nei materiali nonché nei manufatti con essi prodotti, fabbricati ovvero commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione Europea o in Turchia né nei medesimi materiali e manufatti fabbricati in uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).
La legge n. 1112 del 16 dicembre 1966 è abrogata dal 24/10/2020.
Divieti
Il Decreto vieta l'immissione e la messa a disposizione sul mercato con i termini, anche in lingua diversa dall'italiano, «cuoio», «pelle», «cuoio pieno fiore», «cuoio rivestito», «pelle rivestita» «pelliccia» e «rigenerato di fibre di cuoio», sia come aggettivi sia come sostantivi, anche se inseriti con prefissi o suffissi in altre parole o in combinazione con esse, ovvero sotto i nomi generici di «cuoiame», «pellame», «pelletteria» o «pellicceria», di materiali o manufatti composti da materiali che non rispettino le corrispondenti definizioni previste dalla norma.
Definizioni
L’art. 2, comma 1, lettera a), del D.lgs 9 giugno 2020, n. 68 contiene le definizioni sottoriportate:
«cuoio» e «pelle»: con tale termine generale si indica la pelle o il pellame di un animale che ha conservato la sua struttura fibrosa originaria più o meno intatta, conciato in modo che non marcisca. I peli o la lana possono essere stati asportati o no. Il cuoio é anche ottenuto da pelli o pellame tagliati in strati o in segmenti, prima o dopo la conciatura.
«cuoio pieno fiore»: tale termine viene utilizzato se il materiale mantiene la grana originaria quale si presenta quando l'epidermide è stata ritirata e senza che nessuna pellicola di superficie è stata eliminata mediante sfioratura, scarnatura o spaccatura;
«cuoio rivestito» e «pelle rivestita»: indica un prodotto di cuoio e pelle nel quale lo strato di rivestimento o l'accoppiatura a colla non superano un terzo dello spessore totale del prodotto, ma sono superiori a 0,15 mm;
«pelliccia»: indica i materiali di «cuoio» e «pelle» che mantengono per loro natura sempre il pelo o la lana o entrambi;
«rigenerato di fibre di cuoio»: indica il materiale con un contenuto minimo del 50 per cento in peso di fibre di pelle secca, in cui la cute conciata é disintegrata meccanicamente o chimicamente in particelle fibrose, piccoli pezzi o polveri e, successivamente, con o senza la combinazione di legante chimico, trasformata in fogli.
Etichetta e contrassegno
I materiali e i manufatti, per essere posti in vendita, devono recare un’etichetta o un contrassegno che devono essere durevoli, facilmente leggibili, visibili e accessibili; nel caso si tratti di un'etichetta, questa deve essere saldamente applicata anche mediante supporto attaccato.
Inoltre, qualora un manufatto sia composto oltre che da «cuoio» e «pelle», «cuoio pieno fiore», «cuoio rivestito» e «pelle rivestita», «pelliccia», «rigenerato di fibre di cuoio» anche da altri materiali di natura diversa, nell'etichetta o nel contrassegno devono essere indicate in modo inequivocabile le parti composte dai materiali sopracitati.
Tale obbligo non si applica ai prodotti tessili contenenti parti non tessili di origine animale.