Armadi frigoriferi e congelatori professionali

L'etichettatura indicante il consumo di energia dei frigoriferi e dei congelatori professionali è regolamentata dal Regolamento Delegato (UE) 2015/1094, che integra la Direttiva 2010/30/UE.
 

Ambito di applicazione

Il Regolamento stabilisce i requisiti di etichettatura degli armadi frigoriferi/congelatori professionali alimentati dalla rete elettrica, compresi quelli venduti per la refrigerazione di alimenti e di mangimi.

Esclusi dall’ambito di applicazione sono:

  • gli armadi frigoriferi/congelatori professionali alimentati principalmente da energia non elettrica o dotati di un’unità di condensazione a distanza;
  • gli armadi aperti, laddove tale apertura costituisce un requisito fondamentale per la loro funzionalità principale;
  • gli armadi destinati specificamente alla trasformazione di alimenti o alla sola funzione di scongelamento controllato di alimenti congelati;
  • le saladette, i frigocongelatori a due porte e i congelatori a pozzetto;
  • i banchi frigo e altre forme simili di armadi destinati principalmente all'esposizione e alla vendita di alimenti, oltre alla refrigerazione e allo stoccaggio;
  • gli armadi che non utilizzano un ciclo di refrigerazione a compressione di vapore;
  • gli armadi frigoriferi/congelatori professionali su misura, prodotti non in serie in base a specifiche individuali del cliente e non equivalenti agli altri armadi frigoriferi/congelatori professionali;
  • gli armadi statici, da incasso, roll-in e passanti.
     

Definizioni

Ai sensi dell’articolo 2 del Regolamento Delegato (UE) 2015/1094 si definisce:

  • armadio frigorifero/congelatore professionale: un apparecchio di refrigerazione isolato provvisto di uno o più scomparti accessibili attraverso una o più porte o cassetti, in grado di mantenere gli alimenti a temperatura costante nei limiti prescritti per la temperatura di esercizio per la refrigerazione o il congelamento, utilizzando un ciclo a compressione di vapore, e destinati allo stoccaggio di alimenti in ambienti non domestici ma non all'esposizione o all'accesso da parte dei clienti;
  • armadio roll-in: un armadio frigorifero/congelatore professionale provvisto di un unico scomparto che consente di introdurre prodotti su carrelli;
  • armadio passante: un armadio frigorifero/congelatore professionale accessibile da entrambi i lati;
  • armadio aperto: un armadio frigorifero/congelatore professionale il cui scomparto refrigerato può essere raggiunto dall'esterno senza aprire una porta o un cassetto;
  • saladette: un armadio frigorifero/congelatore professionale con una o più porte o cassetti posti sul piano verticale, provvisto di diversi fori sulla superficie superiore nei quali è possibile introdurre recipienti per lo stoccaggio temporaneo e di facile accesso di alimenti;
  • armadio combinato: un armadio frigorifero/congelatore professionale provvisto di due o più scomparti con temperature differenti per la refrigerazione e lo stoccaggio degli alimenti;
  • frigocongelatore a due porte: un tipo di armadio combinato provvisto di almeno uno scomparto destinato esclusivamente alla temperatura di esercizio per la refrigerazione e di uno scomparto destinato esclusivamente alla temperatura di esercizio per il congelamento;
  • congelatore a pozzetto: un congelatore per alimenti i cui scomparti sono accessibili dall'alto in cui il volume lordo degli scomparti ad apertura dall'alto supera il 75% del volume lordo totale dell'apparecchio.
     

Etichettatura

ARMADI FRIGORIFERI/CONGELATORI PROFESSIONALI CHE RIENTRANO NELLE CLASSI DI EFFICIENZA ENERGETICA DA A A G E DA A+++ A G

I: il nome o marchio del fornitore
II: l'identificativo del modello del fornitore
III: la classe di efficienza energetica
IV: il consumo annuo di energia elettrica in kWh in termini di consumo annuo finale di energia
V: la somma dei volumi netti, espressa in litri, di tutti gli scomparti refrigerati funzionanti alla temperatura di esercizio per la refrigerazione
VI: la somma dei volumi netti, espressa in litri, di tutti gli scomparti funzionanti alla temperatura di esercizio per il congelamento
VII: la classe climatica (3, 4 o 5), assieme alla temperatura a bulbo secco (in °C) e all'umidità relativa (in %)

L’etichetta deve inoltre rispettare tutte le prescrizioni riportare al punto 3 dell’Allegato III.

In ogni caso, se a un modello è stato assegnato il marchio ECOLABEL UE, è possibile aggiungere una riproduzione di quest’ultimo anche in deroga ai requisiti del punto 3.
 

Scheda informativa

Le schede informative vengono messe a disposizione dei distributori da parte dei fabbricanti. In esse dovranno obbligatoriamente risultare:

  • il nome o il marchio del fornitore;
  • l’identificativo del modello;
  • il tipo di modello;
  • la classe di efficienza energetica e l’indice di efficienza energetica;
  • l’eventuale marchio ECOLABEL UE;
  • il consumo di energia nelle 24 ore (F24H) e il consumo annuo di energia in kWh;
  • il volume netto di ogni scomparto;
  • la classe climatica;
  • per gli armadi a basse prestazioni va riportata la seguente frase: “Questo apparecchio è destinato all’utilizzo a temperature ambiente fino a 25°C e non è pertanto idoneo all’utilizzo nelle cucine professionali”;
  • per gli armadi ad alte prestazioni va riportata la seguente frase: “Questo apparecchio è destinato all’utilizzo a temperature ambiente fino a 40°C”.

Per ulteriori dettagli si consulti l’Allegato IV del Regolamento Delegato (UE) 2015/1094.
 

Documentazione tecnica

I frigoriferi e i congelatori professionali immessi sul mercato sono sempre muniti di documentazione tecnica, nella quale viene indicata la classe di efficienza energetica di appartenenza.

Tale fascicolo riporta tutte le informazioni già inserite nella scheda informativa del prodotto e inoltre obbligatoriamente contiene:

  • il nome e l’indirizzo del fornitore;
  • la descrizione generale dell’apparecchio in modo da poterlo identificare in modo univoco;
  • gli eventuali riferimenti alle norme armonizzate, le altre norme e le specifiche tecniche applicate;
  • l’indicazione e la firma della persona autorizzata a vincolare il fornitore;
  • i risultati delle misurazioni e dei calcoli per i parametri tecnici;
  • i riferimenti ai modelli equivalenti.

Per ulteriori dettagli si consulti l’Allegato V del Regolamento Delegato (UE) 2015/1094.