Fabbricanti di materiale elettrico

Il fabbricante è la persona fisica o giuridica che fabbrica materiale elettrico o che lo fa progettare o fabbricare, e commercializza tale materiale con il proprio nome o marchio commerciale.

È ritenuto fabbricante l'importatore o il distributore che immette sul mercato materiale elettrico con il proprio nome o marchio commerciale o modifica materiale elettrico già immesso sul mercato in modo tale da poterne condizionare la conformità.

Obblighi del fabbricante

Il fabbricante è tenuto a rispettare gli obblighi enunciati all'art.3 del D. Lgs. n.86/2016, fra cui:

  • garantire che il materiale elettrico immesso sul mercato è progettato e fabbricato conformemente agli obiettivi di sicurezza enunciati nell'allegato I del D. Lgs. n.86/2016;
  • eseguire un'analisi e una valutazione adeguata dei rischi;
  • eseguire o far eseguire la procedura di valutazione della conformità;
  • preparare la documentazione tecnica;
  • redigere una dichiarazione di conformità Ue;
  • apporre la marcatura CE;
  • apporre un numero di tipo, di lotto o di serie, oppure qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione sul prodotto oppure, qualora le dimensioni o la natura del materiale elettrico non lo consentano, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento;
  • indicare il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e l'indirizzo postale al quale possono essere contattati, sul prodotto oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento. L'indirizzo deve indicare un unico punto presso il quale il fabbricante può essere contattato;
  • garantire che il materiale elettrico sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza, in lingua italiana, chiare, comprensibili e intelligibili;
  • conservare la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE per dieci anni dalla data in cui il materiale elettrico è stato immesso sul mercato;
  • predisporre le procedure necessarie affinché la produzione in serie continui a essere conforme. A tal fine devono tenere conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche del prodotto, nonché delle modifiche delle norme armonizzate, internazionali o nazionali o delle altre specifiche tecniche con riferimento alle quali è dichiarata la conformità del materiale elettrico;
  • eseguire, se necessario, in considerazione dei rischi presentati dal materiale elettrico, una prova a campione sul materiale elettrico messo a disposizione sul mercato per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori;
  • esaminare i reclami, il materiale elettrico non conforme e i richiami del materiale elettrico non conforme, mantenendo, se ritengono, un registro degli stessi e informando i distributori di tale monitoraggio;
  •  se ritiene di aver immesso sul mercato materiale elettrico non conforme ha l'obbligo di prendere immediatamente le misure correttive necessarie, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora il materiale elettrico presenti un rischio, deve informare immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui ha messo a disposizione sul mercato il materiale elettrico, indicando i dettagli relativi alla non conformità e le misure correttive prese;
  • su richiesta motivata di un'autorità, deve fornire tutte le informazioni e la documentazione per dimostrare la conformità del materiale elettrico, in una lingua compresa dall'autorità. Deve cooperare con l'autorità, su richiesta, per eliminare i rischi presentati dal materiale elettrico da lui immesso sul mercato.
     

Rappresentante autorizzato

Il fabbricante può delegare un rappresentante autorizzato: una persona fisica o giuridica, con sede stabile nell'Unione europea, che ha ricevuto dal fabbricante mandato scritto che lo autorizza ad agire a nome suo in relazione a determinati compiti.
Secondo l'art. 4 del D. Lgs. n. 86/2016, i rappresentanti autorizzati, se delegati, devono:

  • mantenere a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza del mercato la dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica per dieci anni dalla data in cui il materiale elettrico è stato immesso sul mercato;
  • a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, fornire a tale autorità tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del materiale elettrico;
  • cooperare con le autorità nazionali competenti, su loro richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dal materiale elettrico che rientra nel proprio mandato.