You are in:
- Tutela della fede pubblica
- Concorsi a premi
- Contraffazione
- Controlli
- Informazione al consumatore ed etichettatura dei prodotti
- Sicurezza e conformità dei prodotti
- Legalità
- Progetti europei
- UNICA Desk
- A chi rivolgersi
Sanzioni - cuoio pelle e pelliccia
Sanzioni per la violazione delle disposizioni del Decreto Legislativo 9 giugno 2020, n. 68 previste all’art. 6 del decreto stesso
La competenza ad eseguire i controlli e ad irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie spetta alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente.
Tipologia di violazione
|
Sanzione
|
Fabbricante o importatore che immette sul mercato nazionale materiali che utilizzano i termini di cui all’art 2, comma 1, nonché manufatti con essi fabbricati, privi di etichetta o contrassegno di cui all’art. 4, comma 1. |
Sanzione amministrativa da 3.000 euro a 20.000 euro
|
Fabbricante o importatore che immette sul mercato nazionale materiali che utilizzano i termini di cui all’art 2, comma 1, nonché manufatti con essi fabbricati, con etichetta o contrassegno non conformi ai requisiti di cui all'articolo 4, comma 4. |
Sanzione amministrativa da 1.500 euro a 20.000 euro
|
Fabbricante o importatore che immette sul mercato nazionale materiali che utilizzano i termini di cui all'articolo 2, comma 1, nonché manufatti con essi fabbricati, nei casi in cui il documento commerciale di accompagnamento che sostituisce le etichette o il contrassegno che sostituisce l'etichetta o il contrassegno, non é completo delle indicazioni di cui al comma 1 dell'articolo 4. |
Sanzione amministrativa da 3.000 euro a 20.000 euro
|
Fatta salva la responsabilità prevista per il fabbricante o l’importatore, il distributore che, mette a disposizione sul mercato materiali che utilizzano i termini di cui all'articolo 2, comma 1, nonché manufatti con essi fabbricati, privi di etichetta o contrassegno, ovvero con etichetta o contrassegno non conforme ai requisiti di cui all'articolo 4, comma 4. |
Sanzione amministrativa da 700 euro a 3.500 euro
|
Fabbricante o importatore, che immette sul mercato materiali che utilizzano i termini di cui all'articolo 2, comma 1, nonché manufatti con essi fabbricati, sia come aggettivi sia come sostantivi, anche se inseriti quali prefissi o suffissi in altre parole, ovvero sotto i nomi generici di «cuoiame», «pellame», «pelletteria» o «pellicceria», ovvero derivati, non conformi alla definizione di cui all'articolo 2, comma 1, dichiarata in etichetta, contrassegno o, se ammesso, documento commerciale d'accompagnamento, in violazione delle disposizioni stabilite dall'articolo 3. |
Sanzione amministrativa da 700 euro a 3.500 euro
|
Fatta salva la responsabilità prevista al comma 5, il distributore che mette a disposizione sul mercato materiali che utilizzano i termini di cui all'articolo 2, comma 1, nonché manufatti con gli stessi fabbricati, sia come aggettivi sia come sostantivi, anche se inseriti quali prefissi o suffissi in altre parole, ovvero sotto i nomi generici di «cuoiame», «pellame», «pelletteria» o «pellicceria», ovvero derivati, risultati non conformi alla definizione di cui all'articolo 2, comma 1, in violazione delle disposizioni stabilite dall'articolo 3. |
Sanzione amministrativa pecuniaria da 700 euro a 3.500 euro, salvo che non dimostri la rispondenza delle indicazioni con quelle rilasciategli dal suo fornitore nel documento commerciale di accompagnamento
|
Fatte salve le responsabilità previste dai commi 1, 2, 3 e 5 ai soggetti che non ottemperano alle disposizioni di cui al comma 7 ovvero alla regolarizzazione dell'etichettatura o al ritiro dei materiali o manufatti dal mercato, entro il termine previsto. |
Sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 20.000 euro
|
Regolarizzazione dell’etichetta o ritiro dei materiali al mercato
A norma dell’art 6, comma 7 del D.lgs 9 giugno 2020, n. 68, il fabbricante o l'importatore che incorre nelle violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 del citato decreto, a seguito del relativo accertamento e contestazione, deve provvedere, entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dalla contestazione e relativa notifica, alla regolarizzazione dell'etichettatura o al ritiro dei materiali o manufatti dal mercato.
Dell'avvenuta regolarizzazione deve essere fornita all'organo che ha proceduto all'accertamento della violazione e alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, qualora non abbia proceduto essa stessa all'accertamento, entro lo stesso termine di sessanta giorni, idonea comunicazione mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio.