Attestato di libera vendita

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È obbligatorio inviare e pagare online le richieste di Attestati di Libera Vendita.
In fase di invio online, selezionare dall'apposito menu a discesa la sede (Milano, Monza, Lodi, Legnano) presso la quale si intende effettuare il ritiro.

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L'attestato di libera vendita, documento rilasciato dalla Camera di commercio su richiesta dell'esportatore (nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge ad altre pubbliche amministrazioni), attesta la libera vendita e commercializzazione dei prodotti sul territorio italiano e dell'Unione europea e non rappresenta un'autorizzazione alla commercializzazione, ma una presa d'atto che il prodotto è già commercializzato nel territorio dell'Unione Europea.

Può essere richiesto presso la Camera di commercio dove l'impresa ha la propria sede legale o l'unità locale.  L'attestato è valido per un singolo Stato. Se la richiesta riguarda più Stati, verranno emessi più attestati con diverso protocollo e rispettivo pagamento di diritto di segreteria. Non vengono rilasciati attestati per Paesi comunitari.

L'attestato ha una validità di sei mesi dalla data di emissione.

Non è possibile richiedere il rilascio di un attestato di libera vendita per i prodotti per i quali non è ancora stata emessa fattura o che non rientrino nell'attività commerciale dell'impresa. 

Casi particolari

Non è un atto sostitutivo delle certificazioni rilasciate dal Ministero della Salute per alcune specifiche categorie merceologiche, tra le quali ad esempio: dispositivi medici e medico diagnostici in vitro, che richiedono attestazioni di conformità (marcatura CE), prodotti cosmetici, prodotti biocidi (disinfettanti e preservanti e altri prodotti biocidi), presidi medico chirurgici, integratori alimentari, alimenti addizionati, formule lattanti, alimenti senza glutine, latti di crescita, alimenti a fini medici speciali, medicinali (certificazione di prodotto farmaceutico), prodotti e animali assoggettati alla certificazione sanitaria per l'esportazione ed altri prodotti che dovessero ricadere nella competenza di certificazione medico sanitaria o fitosanitaria.

Di conseguenza, secondo la Nota ministeriale 18 marzo 2019, n. 62321 (Disposizioni per il rilascio dei certificati di origine e dei visti per l'estero), se l'attestato di libera vendita camerale fosse richiesto per i prodotti sopra indicati, il cui elenco non si ritiene esaustivo, le Camere di commercio procederanno solo con l'apposizione di un visto dei poteri di firma sulla dichiarazione di libera vendita resa dall'impresa interessata.


Modalità di richiesta

L'attestato di libera vendita deve essere richiesto online attraverso la piattaforma commercio.estero.camcom.it
Per poter utilizzare la piattaforma è necessario:

Per consultare la guida sull'invio, cliccare qui  
Alla pratica dovranno essere allegati:


Costi e modalità di pagamento

L'apposizione del visto poteri di firma prevede un costo di 3 euro di diritti di segreteria per ogni visto.
Puoi pagare online, con una delle seguenti modalità:

  • prepagato con il conto "Diritti" di registroimprese.itricaricabile con carta di credito (consulta la guida); al momento dell'invio selezionare Telemaco  come modalità di pagamento: il sistema effettuerà in automatico l'addebito su registroimprese.it;
  • prepagato con iConto, il conto online gratuito di Infocamere, ricaricabile con bonifico; al momento dell'invio selezionare Telemaco come modalità di pagamento; il sistema effettuerà in automatico l'addebito su iConto;
  • pagamento singolo per ogni pratica al momento dell'invio, attraverso la piattaforma PagoPA.

L'attestato viene rilasciato in tre giorni lavorativi per richieste riguardanti meno di venti prodotti.


Autocertificazione

L'attestato di libera vendita, in quanto documento con contenuto non soggetto alle limitazioni sull'autocertificazione (art, 49 DPR n. 445/2000), può essere sostituito da dichiarazione di pari contenuto resa dall'impresa su carta intestata a firma del legale rappresentante sulla quale è possibile apporre il visto potere di firma


Traduzioni

Non vengono rilasciati attestati di libera vendita in lingua straniera e non si effettuano traduzioni.
In alternativa alla traduzione giurata (da richiedere in Tribunale), le imprese possono effettuare una traduzione dell'attestato di libera vendita in inglese, francese o spagnolo, seguendo la procedura di  autocertificazione.
La dichiarazione, scritta nella lingua desiderata e contenente il testo dell'attestato di libera vendita tradotto, deve essere prodotta in duplice copia e depositata in Camera di commercio richiedendo il visto poteri di firma, contestualmente al ritiro dell’attestato in italiano. Per richiedere il visto è necessario produrre la dichiarazione nella lingua prescelta firmata in originale dal legale rappresentante e allegare la fotocopia della carta di identità del firmatario e copia dell'attestato di libera vendita.