Argentina
In caso di esportazioni di prodotti tessili non sintetici, calzature ed articoli di pelletteria (valigie, borse, cinture ecc.) verrà apposto nella casella 8 del certificato di origine un timbro riportante l'indirizzo completo della Camera di commercio emittente, e la denominazione dell'organo superiore di controllo (Ministero dello Sviluppo Economico - Roma). 


Egitto
Le Autorità doganali egiziane prevedono che:

  • per tutti i certificati di origine vi sia il visto consolare;
  • per l'esportazione di merce di origine comunitaria, nella casella 3, oltre alla dicitura "Unione Europea", debba essere indicato anche il nome del paese membro;
  • per l'esportazione di merce di origine extracomunitaria o mista a comunitaria, occorra che sulla fattura di esportazione e nella casella 6 del certificato, i prodotti siano suddivisi per paese di origine con l'indicazione del peso della merce. In tale caso occorre anche il visto sulla fattura di vendita;
  • nella casella 2 debba essere indicato l'indirizzo completo del destinatario egiziano. La dicitura "all'ordine" non è ammessa;
  • la fattura di export deve essere redatta interamente in inglese e riportare il numero ACID. La procedura ACID prevede che l'importatore sottoponga alle Autorità egiziane una pre-dichiarazione contenete le informazioni relative alla spedizione (ACID - Advanced Cargo Information Declaration) e obbligatoria a partire dal 1 ottobre 2021, al momento esclusivamente per le merci trasportate via mare. Al termine della procedura l’esportatore otterrà un codice numerico da riportare su tutti i documenti inerenti all’esportazione; se richiesto sul certificato di origine, il numero dovrà essere inserito nella casella 5 "Osservazioni".

 

Qatar
In caso di esportazioni di merci in transito da paesi terzi verso il Qatar, la Dogana del Qatar potrebbe rifiutare il certificato di origine emesso in Italia e chiedere la presentazione del certificato di origine emesso dal paese di esportazione della merce.
 

Turchia
Per esportazioni in Turchia di prodotti tessili e di confezionamento potrebbe essere necessaria la dichiarazione "Exporter Registry Form".
Tale documento dovrà essere timbrato dalla Camera di commercio (si tratta di un visto poteri di firma), per poi essere presentato in originale agli uffici consolari o ad alcune sedi dei consolati onorari della Turchia presenti in Italia.
Per ulteriori informazioni consultare il sito della Turkish British Chamber of Commerce and Industry.
Il Ministero del commercio turco, con nota inviata alla Commissione europea il 22 giugno 2021, chiarisce nuovamente che le merci provenienti dall'UE accompagnate da certificato ATR non sono assoggettate alla richiesta di un ulteriore certificato di origine. In altre parole, in tale data, le autorità turche hanno ribadito, con nota trasmessa alla Commissione europea, che per le merci provenienti dall’UE accompagnate dal certificato ATR non è necessario richiedere un certificato di origine.
Inoltre, dopo diversi incontri a livello europeo è stato stabilito che è sufficiente inserire la voce “Unione Europea” nella casella 3 “Origine”; non è, dunque, più necessario specificare anche lo stato membro.