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Che cosa è

Il visto poteri di firma consiste in un controllo di legittimità della firma del soggetto firmatario quale legale rappresentante dell'impresa.

Le dogane di alcuni paesi esteri (in particolare extraeuropei) richiedono alle imprese esportatrici di presentare una serie di documenti vidimati: fatture, listini prezzi, dichiarazioni riportanti la composizione di alcuni prodotti, traduzioni, fatture di nolo, ecc.. La richiesta per la vidimazione di tali documenti può essere presentata alla Camera di commercio del luogo in cui l'impresa ha la sede legale o l'unità locale.

icona avviso Consulta le modalità per ottenere gli attestati particolari per l'Algeria e per la Nigeria.

 

Come fare

La richiesta deve essere effettuata e pagata online, attraverso la piattaforma Cert'Opreferibilmente con opzione stampa in azienda: consulta la guida con tutti i passaggi. 

Se la controparte straniera ha espressamente richiesto che la Camera firmi e timbri in originale i documenti, l'opzione stampa in azienda non deve essere selezionata - (per esempio, per l'Exporter Registry Form per la Turchia non si deve selezionare stampa in azienda).

In questo secondo caso, per ritirare i documenti, una volta che la pratica risulterà chiusa, è necessario fissare un appuntamento su Servizi online, selezionando il servizio Visti e Documenti per l'Estero e la sede presso la quale è stata inviata la pratica.

Per poter utilizzare Cert'O è necessario:


Costi e modalità di pagamento

L'apposizione del visto poteri di firma prevede un costo di 3 euro di diritti di segreteria per ogni visto. Puoi pagare con una delle seguenti modalità:

  1. prepagato con il conto "Diritti" di registroimprese.itricaricabile con carta di credito (consulta la guida): al momento dell'invio cliccare su Conferma e Invia; il sistema effettuerà in automatico l'addebito su registroimprese.it;
  2. prepagato con iConto, il conto online gratuito di Infocamere, ricaricabile con bonifico: al momento dell'invio cliccare su Conferma e Invia; il sistema effettuerà in automatico l'addebito su iConto;
  3. pagamento singolo per ogni pratica, con carta di credito o bonifico al momento dell'invio, attraverso la piattaforma PagoPA.
     

Legalizzazione della firma

Nel caso in cui l'impresa necessiti dell'apostilla, o di altre forme di legalizzazione della firma del funzionario camerale da parte di un'autorità diversa dalla Camera di commercio, è possibile:

  • richiedere il visto online attraverso la piattaforma Cert'O e l'opzione stampa in azienda. Dopo l'apposizione online del visto, è possibile richiedere appuntamento allo sportello (selezionando Visti e Documenti per l'estero) e far controfirmare con firma autografa del funzionario camerale il documento da legalizzare, recante sul retro la firma digitale stampata. Solo per la sede di Milano, sarà possibile ottenere la firma del funzionario anche senza appuntamento online, ma recandosi semplicemente allo sportello di via Meravigli 11 A.
  • o, in alternativa, richiedere appuntamento allo sportello (selezionando Visti e Documenti per l'estero) per ottenere l'apposizione del visto poteri di firma da parte del funzionario camerale. In tal caso, è necessario presentare allo sportello il modello di richiesta del visto debitamente firmato dal legale rappresentante, due copie del documento da vistare con firma in originale del legale rappresentante, copia della carta di identità del legale rappresentante.

Il pagamento del corrispondente diritto di segreteria va effettuato allo sportello con carta di credito o bancomat.

Da sapere

Da sapere


L'ufficio può apporre il visto poteri di firma su dichiarazioni di origine, solo se inserita nella concomitante richiesta di un certificato di origine per la merce oggetto della dichiarazione.
Tale obbligo non riguarda mere dichiarazioni di produzione, purché riscontrabili dalle informazioni del registro imprese, e le dichiarazioni di origini preferenziali (cioè inerenti a merci prodotte nel rispetto di accordi commerciali fra l'Unione Europea e determinati Paesi, per cui viene concessa un'esenzione o una riduzione daziaria dalla dogana di destinazione).

Se viene chiesta la vidimazione di una fattura recante l'indicazione dell'origine del prodotto esportato, tale fattura è da considerarsi come una dichiarazione di origine e dovrà essere accompagnata dalla relativa richiesta per un certificato di origine.
Se invece sulla fattura viene indicata l'origine preferenziale, o il luogo di produzione (prodotto da... in...), tale obbligo non sussiste.

L'ufficio non appone il visto su:

  • dichiarazioni discriminatorie, incompatibili con le convenzioni internazionali e con le leggi nazionali, indicanti ad esempio che le merci non contengono prodotti originari di alcuni paesi sottoposti a discriminazione o che non sono trasportate da navi iscritte nelle black list;
  • lettere di invito in Italia a favore di cittadini di paesi terzi: in questo caso è necessario richiedere informazioni alle ambasciate o consolati italiani presenti nel paese di provenienza del cittadino straniero;
  • richiesta per visto di affari:  si tratta di un atto notorio. In base alla legge, pertanto, non deve essere autenticata, ma firmata in originale e accompagnata dalla carta di identità del firmatario.

Forse cercavi

Non si effettua più la vidimazione per la congruità dei prezzi sulle fatture. Per un visto di conformità dei prezzi contenuti in documenti contabili rispetto ai prezzi indicati nei listini depositati dalle imprese, consultare la pagina del servizio prezzi.