Nella maggior parte dei casi per iniziare un'attività è necessario presentare, al competente SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive), una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) con la quale l'impresa interessata autocertifica il possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività stessa.

Il Decreto legislativo n.222/2016, cosiddetto "SCIA 2",  in vigore dall'11 dicembre 2016, ha ridefinito le diverse tipologie di procedimenti di SCIA (SCIA, SCIA unica e SCIA condizionata) e introdotto una classificazione dettagliata delle diverse attività economiche e dei relativi requisiti e procedure necessari per il loro avvio. 

La SCIA viene presentata il giorno dell'avvio dell'attività; produce effetti immediati e permette di  avviare l'attività senza dover attendere verifiche o controlli preliminari. Normalmente quindi l'impresa inizia a svolgere l'attività dal momento stesso della presentazione  della SCIA (ad eccezione di alcuni casi come ad esempio la SCIA condizionata e il subingresso, per i quali possono essere previste regole diverse).

La pratica SCIA deve essere presentata telematicamente al SUAP di competenza che rilascia la ricevuta che consente l'immediato avvio dell'attività.

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