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Cittadini stranieri
In evidenza
Si ricorda che i cittadini extracomunitari residenti in Italia che intendono iniziare, modificare o cessare un'attività di lavoro autonomo o inoltrare una pratica al Registro Imprese devono sempre allegare il permesso di soggiorno in corso di validità (art. 6 comma 2 del D. Lgs. 286/1998).
Dall'1/1/2021, inoltre, i cittadini britannici residenti sul territorio italiano al 31/12/2020 possono esibire, in assenza del PSE definitivo, l’attestazione di residenza in un comune italiano (o dichiarazione sostitutiva ai sensi del dpr 445/2000) e copia della domanda inoltrata alla Questura competente ai fini del rilascio del permesso.
Cittadini extracomunitari
I cittadini extracomunitari che intendano iniziare, modificare o cessare un'attività di lavoro autonomo o inoltrare una pratica al Registro Imprese come titolari di impresa individuale, soci di società di persone, amministratori di società di capitali, legali rappresentanti di società straniere, o che assumono una carica amministrativa all'interno di una società, devono verificare di essere in possesso dei requisiti sotto riportati a seconda che decidano di:
- manetenere la residenza all'estero: verifica della condizione di reciprocità;
- risiedere in Italia (già residente): possesso del permesso di soggiorno (P.S.E.) valido rilasciato per lavoro autonomo, lavoro subordinato, attesa di occupazione, motivi familiari, motivi umanitari o asilo politico, per protezione sussidiaria o umanitaria, permesso unico di soggiorno e lavoro rilasciato ai sensi del D.Lgs. n.40/2014, casi speciali (violenza domestica o sfruttamento lavorativo), calamità, lavoro autonomo per start up innovative, assistenza minore, protezione speciale, ricerca lavoro per studenti, atti di particolare valore civile.
Anche i cittadini extracomunitari che vengono nominati nelle visure camerali responsabili tecnici o collaboratori familiari di impresa artigiana, devono verificare di essere in possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità (rilasciato eventualmente anche per altre tipologie di permesso oltre a quelle sopra indicate).
La condizione di reciprocità implica che nel paese di origine del cittadino straniero a un italiano sia riservato lo stesso trattamento a cui il cittadino extracomunitario richiede di essere ammesso. Può essere verificata presso l'ambasciata italiana nel paese di origine e controllata dal soggetto giuridico italiano destinatario dell'istanza (notaio nei casi di costituzione di una società, Camera di commercio per diventare amministratore di una società, ecc.).
I cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo possono svolgere qualunque attività autonoma in Italia (D.Lgs. n.3/2007).
Se si possiedono i requisiti necessari, l'iscrizione al Registro Imprese deve avvenire entro 30 giorni dall'inizio dell'attività allegando la seguente documentazione:
- cittadini già in possesso del permesso di soggiorno (o del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo), copia del permesso di soggiorno in corso di validità;
- cittadini con permesso di soggiorno in fase di rilascio, talloncino della raccomandata inviata al Centro Servizi Amministrativi di Roma attraverso Poste Italiane al momento della presentazione della domanda di permesso di soggiorno e fotocopia del passaporto con visto di ingresso di tipo "D";
- cittadini con permesso di soggiorno in corso di rinnovo, copia del permesso di soggiorno scaduto e talloncino della raccomandata inviata al Centro Servizi Amministrativi di Roma attraverso Poste Italiane al momento della richiesta di rinnovo.
La ricevuta rilasciata a seguito della richiesta di appuntamento con la piattaforma “Prenota Facile” non è equiparabile alla ricevuta/talloncino della raccomandata di presentazione della pratica di rilascio/rinnovo del permesso e non può quindi essere allegata all’istanza in sostituzione di quest’ultima.
La domanda/denuncia presentata potrà essere sospesa dal Registro Imprese nel caso in cui, in seguito alle verifiche effettuate, vengano riscontrati dei motivi ostativi al rilascio/rinnovo del permesso, a seguito della presentazione della domanda di rilascio o di rinnovo.
Inoltre, verrà sospesa anche nel caso in cui venga utilizzata la modalità di rilascio/rinnovo con lo strumento della Questura "Prenotafacile", dato che in questo caso, fino all'esibizione del permesso finale, non è possibile verificare l'esistenza di motivi ostativi al suo rilascio o rinnovo.
I cittadini extracomunitari che hanno presentato domanda di protezione internazionale ai sensi dell’art. 6 d. lgs 25/2008 (e s. m. e i.), possono svolgere attività lavorativa trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda, se il procedimento di esame dell’istanza non si è concluso ed il ritardo non può essere attribuito al richiedente.
Pertanto, in caso di richiesta di iscrizione da parte di un soggetto che abbia fatto domanda di asilo politico - o di rinnovo del permesso di soggiorno per “richiedente asilo politico” - e che sia ancora in attesa di risposta dalle autorità competenti o di conclusione del procedimento, alla pratica presentata al Registro Imprese deve essere allegata la seguente documentazione:
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa con l’apposito modello MO-DA31, con la quale il richiedente asilo attesta di trovarsi in una delle seguenti ipotesi alternative:
1. di aver presentato domanda di protezione internazionale da più di 60 giorni e di essere in attesa di decisione della commissione territoriale,
2. di aver presentato richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per “richiedente asilo politico” e di essere in attesa di decisione della commissione territoriale,
3. di aver presentato domanda di protezione internazionale o di rinnovo del permesso per “richiedente asilo politico” in pendenza di ricorso giurisdizionale a seguito di diniego della Commissione; - copia del Modello C3 (verbale istanza richiesta di protezione internazionale) recante gli estremi dell’avvenuta presentazione in Questura (se nel modello MO-DA31 è stata selezionata l’ipotesi 1);
- copia del permesso di soggiorno scaduto e della ricevuta di avvenuta richiesta di rinnovo/appuntamento (se nel modello MO-DA31 è stata selezionata l’ipotesi 2);
- documentazione comprovante la concessione della sospensiva da parte dell'autorità giudiziaria (se nel modello MO-DA31 è stata selezionata l’ipotesi 3).
N.B. tra la data di presentazione della domanda di protezione internazionale e la data di inizio attività o di nomina indicata nell’istanza/denuncia presentata al Registro Imprese/REA devono essere trascorsi più di 60 giorni.
Cittadini comunitari
I cittadini comunitari non necessitano del permesso di soggiorno per stabilirsi nel nostro paese (D.Lgs n. 30/2007). Il titolo di soggiorno è la carta d'identità italiana rilasciata a seguito dell'ottenimento della residenza, obbligatoria per i cittadini che intendono stabilirsi nel nostro paese per un periodo superiore ai 90 giorni. Per ottenere la residenza ci si deve rivolgere al Comune.
I cittadini comunitari non ancora formalmente residenti in Italia possono avviare le pratiche telematiche al Registro Imprese:
- allegando una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui dichiarano la data di ingresso in Italia (che ricordiamo deve essere dichiarata preventivamente alla Polizia);
- sottoscrivendo, all'interno del modello XX-Note della pratica, l'impegno a documentare la richiesta di residenza non appena presentata al comune nel quale si intende risiedere (richiesta che ricordiamo non può essere formulata oltre i 90 giorni dalla data di ingresso in Italia) e l'impegno a consegnare copia del documento di identità non appena rilasciato dal comune.