Sanzioni REA

Le sanzioni REA sono applicate a tutti i soggetti tenuti per legge all'iscrizione o al deposito di una determinata denuncia al REA.

A titolo di esempio:

  • impresa individuale: il titolare
  • società semplici: ciascuno dei soci amministratori o dei liquidatori
  • società in nome collettivo o in accomandita semplice: ciascuno dei soci amministratori/accomandatari o dei liquidatori
  • consorzi con attività esterna: ciascuno degli amministratori
  • società estere con stabile organizzazione in Italia: al legale rappresentante/ preposto alla sede secondaria
  • società di capitali e cooperative: a ciascuno dei componenti il consiglio di amministrazione o di gestione, all'amministratore unico o ai liquidatori
  • associazione, fondazione, comitato, ente non societario: a ciascuno dei soggetti con poteri di firma e rappresentanza

Le violazioni hanno natura di illecito omissivo permanente: L’ufficio del registro delle imprese emette i verbali d’accertamento sanzionatorio nei confronti di tutti i soggetti obbligati per legge che si sono succeduti nel tempo.

L'obbligato in solido è tenuto al pagamento dell'importo complessivo della sanzione e delle spese di procedimento nel caso in cui non provvedano i soggetti obbligati.

Il verbale di accertata violazione è notificato:

  • a tutti i soggetti obbligati alla presentazione della domanda e alla società in quanto responsabile in solido (art. 14 L. n.689/1981)
  • tramite PEC oppure a mezzo raccomandata A/R all'indirizzo di residenza o al domicilio fiscale degli obbligati in via principale e all'obbligato in solido presso la sede legale
Sanzioni REA Importo sanzione Importo sanzione
(se pagata
entro 60 gg dalla notifica)
Denuncia presentata entro i 30 gg.
successivi alla scadenza dei termini prescritti
€ 30,00 € 10,00
Denuncia presentata oltre i 30 gg.
successivi alla scadenza dei termini prescritti
€ 154,00 € 51,33
Denuncia non veritiera Da un minimo di € 5,00
a un massimo di € 206,00
€ 10,00

 

Calcolo dei termini per le pratiche REA

Ai fini del calcolo per il termine entro cui presentare una denuncia REA occorre contare i giorni partendo da quello successivo all'evento (per il termine dei 30 giorni, il calcolo va fatto senza interruzioni, anche se sono presenti giorni festivi).
Se il termine finale scade di sabato o di giorno festivo, la scadenza è spostata al primo giorno lavorativo successivo (D.P.R. n. 558/99 art. 3 c. 2, in vigore dal 6/12/2000)