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Rimborso - Annullamento - Omesso pagamento - Registro Imprese
Rimborso sanzioni
Per richiedere il rimborso di sanzioni e relative spese di procedimento pagate due volte:
- per pagamenti effettuati con modello F23 (sanzioni Registro Imprese), il rimborso deve essere richiesto all'Agenzia delle Entrate;
- per pagamenti effettuati tramite PAGOPA intestato alla Camera di commercio (spese di procedimento per sanzioni Registro Imprese/sanzioni REA e relative spese di procedimento), il rimborso deve essere richiesto alla Camera di commercio secondo una delle seguenti modalità:
- tramite modello domanda di rimborso predisposto dalla Camera di commercio
- tramite richiesta scritta su carta semplice specificando:
- denominazione impresa
- numero REA o codice fiscale
- i dati anagrafici del rappresentante legale
- intestatario e codice IBAN del conto corrente di accredito
Alla richiesta devono essere allegati:
- ricevute di attestazione di pagamento in originale;
-
fotocopia documento d'identità di chi sottoscrive la richiesta.
In caso di delega si deve allegare inoltre:
- delega in originale;
- fotocopia del documento d'identità del delegante e delegato.
La richiesta di rimborso può essere inviata:
- tramite PEC all'indirizzo: cciaa@pec.milomb.camcom.it, specificando nell’oggetto: "Registro Imprese – richiesta di rimborso";
-
tramite posta a: Camera di Commercio Milano Monza Brianza Lodi - Registro Imprese – Back End - via Meravigli 9/b – 20123 Milano.
Svolte le opportune verifiche, il rimborso è effettuato per mezzo di bonifico bancario sulle coordinate bancarie fornite.
Annullamento sanzioni
Se nel verbale di accertamento sono presenti errori materiali (ad esempio: data presentazione e/o data effetto, riferimenti anagrafici, numero REA, denominazione impresa), e se l’importo della sanzione relativa a tale verbale non è stato ancora pagato, l’obbligato può chiedere l’annullamento dello stesso.
Se invece l'importo della sanzione è già stato pagato dall'obbligato, il procedimento si considera estinto; non si può quindi dar luogo ad alcun rimborso per l'importo versato, anche se non dovuto.
Il pagamento in misura ridotta, infatti, estingue l'obbligazione e conclude a tutti gli effetti di Legge il procedimento di applicazione della sanzione amministrativa.
È possibile segnalare l'errore e richiedere l'annullamento del verbale:
- tramite PEC all'indirizzo: cciaa@pec.milomb.camcom.it, specificando nell’oggetto: “Registro Imprese – annullamento sanzioni”;
-
tramite posta a: Camera di commercio - Registro Imprese – Back End - via Meravigli 9/b – 20123 Milano.
La segnalazione deve riportare:
- numero REA e denominazione dell'impresa;
- numero di notifica che risulta nel verbale;
- indicazione dell'errore rilevato;
- recapito di posta elettronica o telefonico.
L'ufficio effettua la verifica e segnala se il verbale è stato annullato (quindi non è dovuto alcun pagamento) oppure se non è possibile procedere all'annullamento, indicandone i motivi.
Mancato pagamento in misura ridotta nei termini - Ordinanza/ingiunzione di pagamento
Se il pagamento avviene entro 60 giorni dalla notifica del verbale di accertamento, la sanzione è subito estinta.
In caso dI mancato pagamento della sanzione entro 60 giorni dalla notifica del verbale di accertamento, l'ufficio provvederà all'emissione di un'ordinanza-ingiunzione con possibili incrementi degli importi e spese maggiorate.
Quando si riceve un'ordinanza-ingiunzione occorre:
- pagare la somma indicata e le spese di procedimento, con le modalità indicate nell’ordinanza stessa, entro 30 giorni;
- comunicare l’avvenuto pagamento alla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi – Servizio Back end e qualità dati, tramite e-mail all'indirizzo back_end@mi.camcom.it oppure tramite PEC all'indirizzo cciaa@pec.milomb.camcom.it, per evitare che la sanzione sia iscritta a ruolo.
Se nell'ordinanza-ingiunzione vi è un obbligato in solido, il pagamento va fatto una volta sola o dal trasgressore o dall'obbligato in solido. Il pagamento effettuato da uno dei soggetti libera entrambi.
L'ordinanza-ingiunzione è titolo esecutivo, di conseguenza se la somma indicata e le spese di procedimento non sono pagate entro 30 giorni, la sanzione viene iscritta nei ruoli esattoriali.
Possibilità di ricorso
Ai sensi dell’art. 22 della legge 689/81 così come modificato dall'art. 6 del D.lgs 150/2011, contro l’ordinanza-ingiunzione è ammesso il ricorso presso il Giudice competente per territorio entro il termine previsto per il pagamento; trascorso tale termine il provvedimento sarà esecutivo.