Domande frequenti sanzioni RI/REA

  1. È arrivato lo stesso verbale sia all'amministratore, sia alla società: devo pagare una volta sola o due?

    Il verbale deve essere pagato una sola volta, o dalla società (che in genere lo riceve più rapidamente tramite PEC) o dal legale rappresentante.
    La società è infatti obbligata in solido con il legale rappresentante, quindi il pagamento da parte della società libera il legale rappresentante e viceversa.
     
  2.  Ho effettuato il pagamento sia del verbale  arrivato alla società, sia di quello arrivato al legale rappresentante; come posso recuperare la somma versata in più?

    La Camera di commercio rimborsa direttamente i versamenti di propria competenza ( ossia quelli effettuati tramite bonifico o bollettino sul conto corrente postale e le spese del procedimento) presentando l'apposita domanda.
    Per le sanzioni in cui il versamento sia stato fatto con modello F23 il rimborso della sanzione, in quanto introitata dall'Erario, deve essere richiesto all'Agenzia delle Entrate. 
     
  3. Siamo più amministratori (o sindaci), ognuno deve pagare la sanzione?

    Sì. Ogni amministratore o sindaco è personalmente responsabile della violazione amministrativa e quindi è tenuto a pagare la sanzione e le spese di procedimento emesse nei suoi confronti. 
  4. Siamo più amministratori (o sindaci), se paga la società libera tutti?

    Se la società è obbligata in solido con gli amministratori (o con i sindaci) può effettuare il pagamento dell'importo totale delle sanzioni e delle spese di procedimento dovute da tutti i singoli trasgressori (quindi da tutti gli amministratori o da tutti i sindaci). La società, in qualità di obbligata in solido, riceve il verbale al proprio indirizzo PEC. 
     
  5. La società è obbligata in solido al pagamento, ma è fallita o cancellata, il sanzionato principale deve comunque pagare la sanzione?

    Si. Il sanzionato principale è obbligato personalmente al pagamento della sanzione. La società, come obbligata in solido, può effettuare il pagamento al posto del sanzionato principale. Se è fallita o cancellata, rimane tenuto a pagare la sanzione solo il sanzionato principale. 
     
  6. Sono stato sanzionato ma l'impresa è andata in fallimento e c'è un curatore fallimentare, devo pagare?

    Sì. La sanzione riguarda fatti per cui sono sanzionate le persone in carica alla data di scadenza dell'obbligo di comunicazione o deposito. Lo stato di fallimento o la cancellazione dell'impresa non hanno rilevanza. 
     
  7. Cosa succede se non verso l'importo entro 60 gg. dalla data in cui mi è stato notificato il verbale?

    L'importo indicato dal verbale di accertamento, definito dalla legge "pagamento in misura ridotta", corrisponde ad una somma modesta rispetto al massimo previsto dalla legge ovvero al doppio del minimo previsto. Se il pagamento in misura ridotta non viene effettuato l'importo non è più ridotto, e quindi risulta maggiorato rispetto al verbale. Si noti che le sanzioni R.E.A. non prevedono alcuna graduazione, ed in caso di mancato pagamento in misura ridotta l'importo delle Ordinanze è costituito dalla sanzione nella misura fissa stabilita dalla legge, pari al triplo di quella indicata nel verbale. 
     
  8. Posso chiedere una riduzione dell'importo del verbale che ho ricevuto?

    Entro 30 gg. dalla notifica del verbale è possibile presentare scritti difensivi (tramite l'apposito servizio on-line o tramite PEC) per richiedere l'archiviazione del procedimento o la riduzione dell'importo. Si possono allegare gli atti e i documenti utili per chiarire la propria posizione. Facoltativamente è possibile richiedere di essere sentiti personalmente per spiegare le proprie difese; in tal caso si verrà convocati in un secondo tempo dall'Ufficio. 
     
  9. Ho pagato in ritardo il verbale: posso sanare la posizione col pagamento di interessi di mora?

    No. Il pagamento in misura ridotta quantificato in misura fissa nel verbale estingue la violazione solo se effettuato interamente e nei termini di legge. Qualora ciò non avvenga deve obbligatoriamente essere emessa un'Ordinanza che valuta il merito della violazione ed effettua la vera e propria quantificazione della sanzione (detraendo dal totale l'importo pagato in ritardo). 
     
  10. Per fermare termini e maggiorazioni posso fare il pagamento in misura ridotta proposto nel verbale, e contemporaneamente presentare gli scritti difensivi chiedendo la riduzione/annullamento della sanzione con la restituzione di tutto o parte di quello che ho pagato?

    No. Il pagamento in misura ridotta estingue il procedimento pertanto eventuali scritti difensivi inoltrati dopo l'avvenuto pagamento non potranno essere presi in considerazione. 
     
  11. Ho affidato nei termini il compito di presentare una pratica ad un consulente ed il ritardo nel deposito è colpa sua: posso ottenere l'annullamento o la riduzione della sanzione presentando scritti difensivi con questa motivazione?

    No. La responsabilità per la sanzione ricade sempre su chi è obbligato dalla legge alla presentazione della pratica; eventuali deleghe o incarichi affidati a terzi non liberano il soggetto obbligato. L'incarico può invece essere semmai fonte di responsabilità contrattuale della persona incaricata (da far valere in separata sede per il danno subito dall'inadempimento) per non aver eseguito correttamente il compito assegnatole. 
     
  12. Posso chiedere una riduzione dell'importo dell'Ordinanza che ho ricevuto?

    No. L'ordinanza rappresenta l'ultimo atto amministrativo del procedimento sanzionatorio. Contro l'ordinanza è solo possibile presentare ricorso all'Autorità Giudiziaria entro 30 giorni dalla notifica oppure, entro lo stesso termine, fare istanza di rateizzazione all'Ufficio Sanzioni se ci si trova in comprovate difficoltà economiche. 
     
  13. Posso pagare a rate l'ordinanza?

    Sì, a condizione di dimostrare di essere in una situazione economica disagiata. In tal caso è necessario inviare istanza di rateizzazione entro il termine previsto per il pagamento (30 giorni dalla notifica) a cciaa@pec.milomb.camcom.it. L'istanza può essere accolta dalla Camera di Commercio, che in tal caso fornisce le indicazioni sul numero e la scadenza delle rate, oppure rigettata, assegnando un nuovo termine di 30 giorni per il pagamento dell'importo totale.