MUD

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Seminari MUD 2025

Le Camere di commercio organizzano come ogni anno, in collaborazione con Ecocerved, incontri informativi sulla compilazione e sulla trasmissione del MUD 2025.
Quest'anno la formazione sarà organizzata, a livello nazionale, in 8 appuntamenti formativi, tramite incontri in modalità webinar.
La partecipazione agli eventi è completamente gratuita: il link per l'iscrizione verrà reso disponibile una settimana prima di ciascun evento.
Clicca qui per conoscere gli argomenti ed il calendario degli eventi!


MUD 2025: scadenza 28/06/2025 

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 49 del 28/02/2025 il D.P.C.M. del 29/01/2025 "Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2025". Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale, che sarà utilizzato per le dichiarazioni da presentare nel 2025 con riferimento all'anno precedente, come disposto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, è articolato in Comunicazioni che devono essere presentate dai soggetti tenuti all'adempimento: 

  1. Comunicazione Rifiuti 
  2. Comunicazione Veicoli Fuori Uso 
  3. Comunicazione Imballaggi, composta dalla Sezione Consorzi e dalla Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio 
  4. Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche 
  5. Comunicazione Rifiuti Urbani e raccolti in convenzione 
  6. Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche 

 In base all’articolo 6 comma 2-bis della Legge 25 gennaio 1994 n.70, il termine per la presentazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del DPCM sulla Gazzetta Ufficiale e quindi la presentazione del MUD dovrà avvenire entro il giorno 28 giugno 2025, così come comunicato sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE).

Il MUD (o comunicazione annuale al catasto dei rifiuti) è un modello attraverso il quale devono essere denunciati i rifiuti prodotti dalle attività economiche, i rifiuti raccolti dal comune e quelli smaltiti, avviati al recupero, trasportati o intermediati nell'anno precedente la dichiarazione.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29/01/2025 "Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2025", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 49 del 28/02/2025, ha sostituito il precedente modello del 2024, utilizzato lo scorso anno, con quello attuale, che dovrà essere utilizzato per le dichiarazioni da presentare entro il 28/06/2025, con riferimento all’anno 2024.

Rimangono immutati rispetto al 2024:

  • struttura del modello, articolato in 6 Comunicazioni;
  • soggetti obbligati alla presentazione del MUD, che sono quelli definiti dall'articolo 189 c. 3 del D.lgs. 152/2006, ovvero trasportatori, intermediari senza detenzione, recuperatori, smaltitori, produttori di rifiuti pericolosi, produttori di rifiuti non pericolosi da lavorazioni industriali, artigianali e di trattamento delle scorie con più di 10 dipendenti, Comuni.

Sono state invece apportate alcune modifiche alle informazioni da trasmettere, ma solo per quanto riguarda la Scheda Materiali Secondari (MAT) e la Comunicazione Rifiuti Urbani e raccolti in convenzione. In particolare, sono state implementate le seguenti sezioni: 

  • SCHEDA MATERIALI SECONDARI (SCHEDA MAT): è stato introdotto il campo Ammendante compostato con fanghi (acf), in relazione al fatto che tale tipologia è espressamente prevista dal D. Lgs n. 75/2010 tra gli ammendanti prodotti a partire da rifiuti attraverso processi di tipo biologico;
  • COMUNICAZIONE RIFIUTI URBANI E RACCOLTI IN CONVENZIONE: 
    - Scheda Costi di Gestione: sono state apportate alcune integrazioni e corretti alcuni refusi al fine di allineare il contenuto a quanto previsto dalle delibere ARERA e sono state introdotti i nuovi riferimenti normativi subentrati; 
  • NELL’ALLEGATO 1 “Istruzioni compilazione modello unico dichiarazione ambientale” sono state aggiornate le seguenti parti:
    - inserimento del codice ATECO 96.02.03 in virtù della modifica apportata dal D.Lgs. n. 213/2022 al comma 6 dell’art. 190 del D.lgs. 152/2006;
    - le modalità per il calcolo del numero degli addetti sono state allineate agli aggiornamenti normativi subentrati in merito al sistema di tracciabilità RENTRI di cui all’art. 188-bis del D. Lgs. N. 152/2006 e smi.

Per ulteriori chiarimenti consultare la Scheda di sintesi delle modifiche, disponibile anche sul sito del MASE.

Dal 10/03/2025 sarà disponibile il Software per la compilazione del MUD 2025, per coloro che invieranno telematicamente la Comunicazione Rifiuti, Imballaggi, Veicoli fuori uso, Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, e saranno riattivati i portali www.mudtelematico.itmudsemplificato.ecocerved.it e www.mudcomuni.it, aggiornati con le informazioni relative al MUD 2025.

La Comunicazione Semplificata compilata tramite il sito mudsemplificato.ecocerved.it e scaricata in modalità PDF si potrà inviare esclusivamente tramite PEC all'indirizzo comunicazioneMUD@pec.it.

Dal 2025 l’accesso ai siti www.mudtelematico.it per la compilazione delle Comunicazioni Rifiuti, RAEE, VFU ed Imballaggi, mudsemplificato.ecocerved.it e www.mudcomuni.it potrà avvenire esclusivamente tramite il sistema pubblico di identità digitale (SPID), la Carta d’identità elettronica (CIE) o la Carta nazionale dei servizi (CNS). Gli utenti che in precedenza hanno utilizzato credenziali di tipo user/password, una volta fatto l’accesso tramite SPID, CIE o CNS, potranno recuperare le dichiarazioni compilate negli anni passati, con il precedente account, usando la funzionalità “Collega utenti user/password”.

Nulla è cambiato in merito agli importi e alle modalità di pagamento dei diritti di segreteria:

  • per l'invio telematico della dichiarazione MUD attraverso il portale www.mudtelematico.it o il portale www.mudcomuni.it si conferma l’utilizzo di
    sistemi di pagamento elettronici sicuri, quali carta di credito, il sistema Telemaco InfoCamere e il circuito dei pagamenti elettronici della pubblica amministrazione (PagoPA);
  • per quanto riguarda il MUD Semplificato e il MUD Comuni (se inviato via PEC), il pagamento dei diritti di segreteria potrà avvenire esclusivamente con il circuito PagoPA.

Previste sanzioni per il ritardo nella presentazione.

Il modello da presentare è differente a seconda delle seguenti categorie:

 

Soggetti non obbligati alla presentazione del MUD

Verifica i soggetti che non devono presentare la dichiarazione.
Il 2 febbraio 2016 sono entrate in vigore novità in materia di semplificazione della gestione dei rifiuti speciali per alcune attività: le imprese agricole di cui all'art. 2135 del Codice Civile e i soggetti che esercitano attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi (compresi quelli aventi codice CER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati) possono assolvere l'obbligo di registrazione sul registro di carico e scarico dei rifiuti e l'obbligo della comunicazione MUD attraverso la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti.

 

Riferimenti normativi

icona link Modello Comunicazione Rifiuti Semplificata (a scopo esemplificativo e per uso esclusivamente interno), allegato al D.P.C.M. 29 gennaio 2025 e pubblicato sul sito del MASE

icona link Catalogo europeo dei rifiuti: Decisione 2014/955/UE, entrata in vigore il 1°giugno 2015.

icona link Semplificazioni per alcuni tipi di attività: Legge del 28/12/2015 n. 221 che modifica in parte il DL del 6/12/2011 n. 201, convertito dalla Legge del 22/12/2011 n. 214 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2016.