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Operatori
In base all'articolo 2 del D.P.R. 146/2018 è considerato operatore il proprietario o altra persona fisica o giuridica che esercita un effettivo controllo sul funzionamento tecnico dei prodotti e delle apparecchiature disciplinate dal presente decreto.
A tal fine una persona fisica o giuridica esercita un effettivo controllo se ricorrono tutte le seguenti condizioni:
1) libero accesso all'apparecchiatura, che comporta la possibilità di sorvegliarne i componenti e il loro funzionamento, e la possibilità di concedere l’accesso a terzi;
2) controllo sul funzionamento e la gestione ordinari (ad esempio, prendere la decisione di accensione e spegnimento);
3) il potere, anche finanziario, di decidere in merito a modifiche tecniche, alla modifica delle quantità di gas fluorurati nell'apparecchiatura, e all'esecuzione di controlli o riparazioni.
L'impresa o ente che si configura come "operatore" delle apparecchiature contenenti FGAS non è tenuta ad iscriversi al Registro FGAS né a certificarsi.
Per le operazioni di installazione, manutenzione, riparazione, assistenza e smantellamento delle suddette apparecchiature, nonché per l'attività di controllo delle perdite e di recupero degli FGAS in esse contenute, gli operatori hanno l’obbligo di:
- rivolgersi a persone o imprese certificate: l’elenco è disponibile sul sito www.fgas.it
oppure
- utilizzare proprio personale iscritto al Registro FGAS ed in possesso di certificato.
Come previsto all’articolo 6 del Regolamento (UE) n. 517/2014 e riportato nella guida predisposta dalla Commissione Europea, gli operatori di apparecchiature per cui sono necessari controlli delle perdite (apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d'aria, di pompe di calore fisse, di apparecchiature di protezione antincendio e di celle frigorifere di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti un carico di gas fluorurati pari o superiore a 5 tonnellate di CO2-equivalente) dovevano istituire e tenere un registro per ciascuna apparecchiatura.
A decorrere dall’ottavo mese successivo all’entrata in vigore del D.P.R. n. 146/2018, tutte le informazioni contenute nei registri di cui all’articolo 6 del regolamento (UE) n. 517/2014, relative alle attività di controllo delle perdite nonché alle attività di installazione, assistenza, manutenzione, riparazione, smantellamento, sono comunicate, per via telematica, alla Banca Dati di cui all’articolo 16 del citato D.P.R. n. 146/2018.
Pertanto fino alla data del 24 settembre 2019 gli operatori di apparecchiature dovevano conservare il registro delle apparecchiature previsto dal Regolamento europeo 517/2014, mentre, a partire dal 25 settembre 2019, l’obbligo di tenuta dei registri viene rispettato e sostituito dalla comunicazione che installatori e manutentori trasmettono alla Banca dati FGAS, dalla quale l’operatore può scaricare, per via telematica e dietro un pagamento di un diritto di segreteria, un attestato contenente tutte le informazioni relative alle proprie apparecchiature. A questo proposito è disponibile, sul sito della Banca Dati FGAS, una sezione apposita dedicata agli Operatori.