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Sanzioni
Dal 17 gennaio 2020 sono in vigore le sanzioni stabilite dal D. Lgs. 5 dicembre 2019, n. 163 – «Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006».
L'attività di vigilanza e di accertamento, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni, è esercitata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Le principali sanzioni previste in capo alle PERSONE FISICHE:
- Art. 8 comma 1
Le persone fisiche che svolgono le attività di cui all’articolo 10, paragrafi 1, lettere a) (installazione, assistenza, manutenzione, riparazione o smantellamento delle apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d’aria, pompe di calore fisse, di protezione antincendio, celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, commutatori elettrici), b) (controlli delle perdite nelle apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d’aria, pompe di calore fisse, di protezione antincendio, celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero), c) (recupero di gas fluorurati a effetto serra) e 2 (recupero di gas fluorurati a effetto serra dalle apparecchiature di condizionamento d’aria dei veicoli a motore) del regolamento (UE) n. 517/2014, senza essere in possesso del pertinente certificato o attestato, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro.
- Art. 8 comma 8
I soggetti obbligati che non effettuano l’iscrizione al Registro telematico nazionale, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 euro a 1.000,00 euro.
- Art. 9 comma 4
Le persone fisiche o imprese che acquistano gas fluorurati a effetto serra, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzata, senza essere in possesso del pertinente certificato o attestato, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 50.000,00 euro.
Le principali sanzioni previste in capo alle IMPRESE:
- Art. 6
Le imprese certificate o, nel caso di imprese non soggette all’obbligo di certificazione, le persone fisiche certificate, che non inseriscono nella Banca Dati di cui all’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018 le informazioni di cui all’articolo 16 commi 4, 5 e 7 del medesimo decreto, entro trenta giorni dalla data dell’intervento, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 15.000,00 euro.
- Art. 7 comma 3
Le imprese che svolgono attività di recupero dei gas fluorurati dagli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore, con esclusione dell’attività di ricarica che non comporta preventivo o successivo recupero dei gas fluorurati dagli impianti stessi, avvalendosi di personale non in possesso dell’attestato, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000,00 euro a 100.000,00 euro.
- Art. 8 comma 2
Le imprese che svolgono le attività di cui all’articolo 10, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 517/2014 (installazione, assistenza, manutenzione, riparazione o smantellamento apparecchiature fisse di refrigerazione, apparecchiature fisse di condizionamento d’aria, pompe di calore fisse, apparecchiature fisse di protezione antincendio), senza essere in possesso del pertinente certificato, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro.
- Art. 8 comma 8
I soggetti obbligati che non effettuano l’iscrizione al Registro telematico nazionale, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 euro a 1.000,00 euro.
- Art. 9 comma 3
Le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra a persone fisiche o imprese che non sono in possesso del pertinente certificato o attestato, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzata, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 50.000,00 euro.
- Art. 9 comma 4
Le persone fisiche o imprese che acquistano gas fluorurati a effetto serra, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzata, senza essere in possesso del pertinente certificato o attestato, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 50.000,00 euro.
- Art. 9 comma 6
Le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzata, che non inseriscono nella Banca Dati di cui all’articolo 16, del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018 le informazioni ivi previste al comma 2, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 5.000,00 euro.
- Art. 9 comma 7
Le imprese che forniscono apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati a effetto serra agli utilizzatori finali, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzata, che non inseriscono nella Banca Dati di cui all’articolo 16, del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018, le informazioni ivi previste al comma 3, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 5.000,00 euro.
Le principali sanzioni previste in capo agli OPERATORI:
- Art. 3 comma 3
L’operatore che, entro un mese dall’avvenuta riparazione dell’apparecchiatura soggetta ai controlli delle perdite di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 517/2014, non effettua, avvalendosi di persone fisiche in possesso del certificato, la verifica dell’efficacia della riparazione eseguita è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 15.000,00 euro.
- Art. 4
L’operatore che non ottempera agli obblighi di controllo delle perdite secondo le scadenze e le modalità di cui all’articolo 4 del Regolamento (UE) n. 517/2014, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 15.000,00 euro.
- Art. 7 comma 1
L’operatore di apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d’aria fisso, di pompe di calore fisse, di unità di refrigerazione di autocarri e rimorchi frigorifero, di apparecchiature fisse contenenti solventi a base di gas fluorurati a effetto serra, di apparecchiature fisse di protezione antincendio e di commutatori elettrici fissi, che si avvale di persone fisiche non in possesso del certificato nell’attività di recupero di gas fluorurati dalle predette apparecchiature, durante la loro riparazione e manutenzione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro