Soggetti obbligati: imprese

Secondo il DPR 146/2018 devono iscriversi al Registro FGAS le imprese che svolgono le seguenti attività:

  1. attività su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore fisse contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra (articolo 8, comma 1, del D.P.R. n. 146/2018), ai sensi del Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/2067;
  2. attività su celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto serra (articolo 10, comma 1, lettera e), del D.P.R. n. 146/2018), ai sensi del Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/2067;
  3. attività su apparecchiature di protezione antincendio contenenti gas fluorurati ad effetto serra (articolo 8, comma 1, del D.P.R. n. 146/2018), ai sensi del Regolamento (CE) n. 304/2008;
  4. attività su commutatori elettrici contenenti gas fluorurati ad effetto serra (articolo 10, comma 1 lettera b), del D.P.R. n. 146/2018) ai sensi del Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/2066;
  5. attività di recupero di taluni solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li contengono (articolo 10, comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 146/2018) ai sensi del Regolamento (CE) n. 306/2008;
  6. attività di recupero di taluni gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d’aria in veicoli a motore, rientranti nel campo d’applicazione della direttiva 2006/40/CE (articolo 10, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 146/2018) ai sensi del Regolamento (CE) n. 307/2008;
  7. attività di controllo dei sistemi di rilevamento delle perdite dalle apparecchiature a ciclo Rankine a fluido organico (articolo 10, comma 1, lettera f), del DPR n. 146/2018) ai sensi del Regolamento (UE) n. 517/2014.
     
Da sapere

Da sapere

Nel caso di imprese individuali la normativa in vigore prevede che il titolare dell’impresa individuale debba iscriversi obbligatoriamente al Registro FGAS sia come Persona fisica, sia come Impresa: non basta quindi una sola delle due iscrizioni, ma è necessario iscriversi ad entrambe le sezioni del Registro FGAS.

 

1. Attività su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore fisse contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra (Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/2067)

Le imprese che svolgono attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore fisse sono tenute ad iscriversi al Registro FGAS e ad ottenere un certificato in base al Regolamento UE 2015/2067 (ex Regolamento 303/2008).

Rispetto alla normativa previgente, il D.P.R. ha introdotto alcune modifiche in relazione al campo di applicazione: è previsto infatti l’obbligo di iscrizione anche per le imprese che svolgono attività di smantellamento: le imprese che svolgono tale attività devono iscriversi e ottenere il certificato.

Per le imprese già iscritte al Registro in base al Regolamento 303/2008:

  • l’iscrizione è stata convertita d’ufficio al nuovo regolamento UE/2067/2015 per le apparecchiature fisse;
  • i certificati rilasciati ai sensi del Regolamento (CE) n. 303/2008 restano validi sino alla scadenza e si intendono conformi al Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2067 esclusivamente per le apparecchiature fisse.

 

2. Attività su celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto serra (Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/2067)

Rispetto alla normativa previgente, il D.P.R. introduce alcune modifiche in relazione al campo di applicazione: le imprese che svolgono attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero sono tenute ad iscriversi al Registro FGAS, ma non devono ottenere un certificato.

Le imprese già iscritte al Registro in base al Regolamento 303/2008 che intendono estendere la propria attività anche alle celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, dovranno modificare la propria iscrizione al Registro presentando, via telematica, una pratica di variazione, ma non sono soggette, limitatamente all'attività aggiuntiva, ad obbligo di certificazione.

 

3. Attività su apparecchiature di protezione antincendio contenenti gas fluorurati ad effetto serra (Regolamento (CE) n. 304/2008)

Il D.P.R. 146/2018 non ha apportato alcuna modifica agli obblighi in capo alle imprese che svolgono attività su apparecchiature antincendio.

Rimangono tenute ad iscriversi al Registro FGAS e ad ottenere un certificato le imprese che svolgono le attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di apparecchiature di protezione antincendio contenenti gas fluorurati a effetto serra (in base al Regolamento 304/2008).

Le imprese già iscritte al Registro FGAS alla data di entrata in vigore del DPR 146/2018 non sono tenute ad operare alcuna variazione: gli attuali certificati restano validi.

 

4. Attività su commutatori elettrici contenenti gas fluorurati ad effetto serra (Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/2066)

Il D.P.R. 146/2018 ha introdotto sostanziali modifiche negli obblighi delle imprese che operano su commutatori.

In base al D.P.R. 43/2012 che è stato abrogato, erano tenute ad iscriversi al Registro FGAS (e non a certificarsi) le imprese che svolgevano attività di recupero di gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione, ai sensi del Regolamento 305/2008.

L'articolo 10 del D.P.R. 146/2018 stabilisce invece che sono tenute ad iscriversi al Registro FGAS tutte le imprese che svolgono attività di installazione, riparazione manutenzione o assistenza, smantellamento o recupero su commutatori elettrici contenenti gas fluorurati a effetto serra, ai sensi del Regolamento CE/2066/2015.

Le imprese non sono tenute ad ottenere la certificazione.

Per le imprese già iscritte al Registro FGAS alla data di entrata in vigore del DPR 146/2018 la modifica dell'iscrizione con l'adeguamento al nuovo Regolamento è stata effettuata d'ufficio.

 

5. Attività di recupero di taluni solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li contengono (Regolamento (CE) n. 306/2008)

Il D.P.R. 146/2018 non ha introdotto alcuna modifica in relazione alle attività di recupero solventi a base di gas fluorurati svolte in base al Regolamento 306/2008.

Le imprese che svolgono l'attività di recupero solventi a base di gas fluorurati a effetto serra sono tenute ad iscriversi al Registro FGAS, ma non devono ottenere un certificato.

Le imprese già iscritte al Registro FGAS al momento dell’entrata in vigore del DPR 146/2018 non devono quindi svolgere alcuna operazione.

 

6. Attività di recupero di taluni gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d’aria in veicoli a motore, rientranti nel campo d’applicazione della direttiva 2006/40/CE (Regolamento (CE) n. 307/2008)

Il D.P.R. 146/2018 non ha introdotto alcuna modifica in relazione agli obblighi per le imprese che svolgono attività di recupero di gas fluorurati a effetto serra dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore, rientranti nel campo d'applicazione della direttiva 2006/40/CE.

Per recupero si intende l’operazione di ricarica di gas fluorurati ad effetto serra negli impianti di condizionamento d’aria preceduta o seguita dall'attività di recupero degli FGAS contenuti negli impianti, indipendentemente dai macchinari utilizzati a tale scopo.

Le imprese che svolgono attività di recupero di gas fluorurati a effetto serra dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore devono iscriversi al Registro FGAS, ma non devono ottenere alcun attestato o certificato.

Attività di recupero di gas fluorurati svolti su altre tipologie di veicoli (p.es. camion, pullman, treni ecc.) non sono soggette ad alcun obbligo.

Le imprese già iscritte al Registro FGAS al momento dell’entrata in vigore del DPR 146/2018 non hanno alcun obbligo.

 

7. Attività di controllo dei sistemi di rilevamento delle perdite dalle apparecchiature a ciclo Rankine a fluido organico (ai sensi del Regolamento (UE) n. 517/2014)

Ai sensi dell'articolo 10 del D.P.R. 146/2018, devono iscriversi al Registro FGAS, ma non devono ottenere un certificato, le imprese che svolgono attività di controllo dei sistemi di rilevamento delle perdite dalle apparecchiature a ciclo Rankine a fluido organico.

Il ciclo Rankine è un ciclo contenente gas fluorurati a effetto serra condensabili che converte calore da una sorgente di calore in potenza per la generazione di elettricità o di energia meccanica.

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