Soggetti e prodotti obbligati

Soggetti obbligati

Ai sensi del D. Lgs. n. 188 del 20 novembre 2008 devono iscriversi al Registro:

  • i produttori di pile e accumulatori ovvero chiunque immetta sul mercato nazionale per la prima volta a titolo professionale pile o accumulatori, compresi quelli incorporati in apparecchi o veicoli, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata, comprese le tecniche di comunicazione a distanza definite agli articoli 50, e seguenti, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, di recepimento della direttiva 97/7/Ce riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza;
  • i sistemi collettivi istituiti per il finanziamento della gestione dei rifiuti di pile e accumulatori. 

 

Da sapere

Da sapere


I produttori di pile e accumulatori possono immettere sul mercato tali prodotti solo in seguito all'iscrizione al Registro.

 

Elenco dei prodotti per i quali vi è l'obbligo di iscrizione

La tabella contenuta nell'allegato 3 al Decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188 propone un elenco esemplificativo e non esaustivo di tipologie di prodotti. Le imprese che fabbricano, importano, immettono sul mercato tali prodotti devono iscriversi al Registro.