Soggetti obbligati: persone fisiche

Secondo il DPR 146/2018 devono iscriversi al Registro FGAS le persone fisiche che svolgono le seguenti attività:

  1. attività su celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore fisse (articolo 7, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 146/2018), svolte ai sensi del Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/2067;
  2. attività su apparecchiature di protezione antincendio contenenti gas fluorurati ad effetto serra (articolo 7, comma 1, lettera b), del D.P.R. n. 146/2018), svolte ai sensi del Regolamento (CE) n. 304/2008;
  3. attività su commutatori elettrici contenenti gas fluorurati ad effetto serra (articolo 7, comma 1 lettera c), del D.P.R. n. 146/2018) svolte ai sensi del Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/2066;
  4. attività di recupero di taluni solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li contengono (articolo 7, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 146/2018) svolte ai sensi del Regolamento (CE) n. 306/2008;
  5. attività di recupero di taluni gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d’aria in veicoli a motore, rientranti nel campo d’applicazione della direttiva 2006/40/CE (articolo 9, comma 1, del D.P.R. n. 146/2018) svolte ai sensi del Regolamento (CE) n. 307/2008;
  6. attività di controllo di sistemi di rilevamento delle perdite dalle apparecchiature a ciclo Rankine a fluido organico contenenti gas fluorurati a effetto serra (articolo 10, comma 1, lettera a), del DPR n. 146/2018) ai sensi del Regolamento (UE) n. 517/2014.
Da sapere

Da sapere

Nel caso di imprese individuali la normativa in vigore prevede che il titolare dell’impresa individuale debba iscriversi obbligatoriamente al Registro FGAS sia come Persona fisica, sia come Impresa: non basta quindi una sola delle due iscrizioni, ma è necessario iscriversi ad entrambe le sezioni del Registro FGAS.

 

1. Attività su celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore fisse (Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/2067)

Devono iscriversi al Registro FGAS e ottenere il certificato le persone che svolgono, su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore fisse ed anche su celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero (Regolamento UE 2015/2067 - ex Regolamento 303/2008), le seguenti attività:

  1. controllo delle perdite dalle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO2 equivalente a meno che le apparecchiature siano ermeticamente sigillate, etichettate come tali e contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità inferiori a 10 tonnellate di CO2 equivalente;
  2. recupero di gas fluorurati a effetto serra;
  3. installazione;
  4. riparazione, manutenzione o assistenza;
  5. smantellamento (nuova attività).

Rispetto alla normativa previgente, il D.P.R. 146/2018 ha introdotto alcune modifiche in relazione al campo di applicazione:

  • obbligo di iscrizione e certificazione anche per le persone che svolgono attività su celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero;
  • obbligo di iscrizione e certificazione per le persone che svolgono attività di smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore fisse e di celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero.

Per le persone già iscritte al Registro FGAS in base alla normativa precedente (Regolamento 303/2008) l’iscrizione è stata convertita d’ufficio al nuovo regolamento CE/2067/2015.

Le persone già iscritte e certificate al momento dell’entrata in vigore del DPR 146/2018:

  • possono continuare a svolgere l'attività per la quale hanno già ottenuto il certificato in base al regolamento 303, sino a scadenza del certificato;
  • per svolgere l’attività anche su celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero devono richiedere all'organismo di certificazione una estensione del certificato, senza modificare la propria pratica di iscrizione;
  • possono svolgere l'attività di smantellamento senza alcuna estensione.

 

2. Attività su apparecchiature di protezione antincendio contenenti gas fluorurati ad effetto serra (Regolamento (CE) n. 304/2008)

Il D.P.R. 146/2018 non ha apportato alcuna modifica agli obblighi in capo alle persone che svolgono attività su apparecchiature antincendio.

Rimangono tenute ad iscriversi al Registro FGAS e ad ottenere un certificato le persone che svolgono attività su apparecchiature di protezione antincendio che contengono gas fluorurati a effetto serra (in base al Regolamento 304/2008).

In particolare, le attività oggetto di certificazione sono:

  1. controllo delle perdite dalle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO2 equivalente a meno che le apparecchiature siano ermeticamente sigillate, etichettate come tali e contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità inferiori a 10 tonnellate di CO2 equivalente;
  2. recupero di gas fluorurati a effetto serra;
  3. installazione;
  4. riparazione, manutenzione o assistenza;
  5. smantellamento (nuova attività).

Le persone già iscritte al Registro FGAS alla data di entrata in vigore del DPR 146/2018 non sono tenute ad operare alcuna variazione: gli attuali certificati restano validi.

 

3. Attività su commutatori elettrici contenenti gas fluorurati ad effetto serra (Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/2066)

Il D.P.R. 146/2018 ha introdotto sostanziali modifiche negli obblighi delle persone che operano su commutatori.

In base al D.P.R. 43/2012 che è stato abrogato, erano tenute ad iscriversi al Registro FGAS e ad ottenere il certificato esclusivamente le persone che svolgevano attività di recupero di gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione, ai sensi del Regolamento 305/2008.

In base all'articolo 7 del D.P.R. 146/2018, sono tenute ad iscriversi al Registro FGAS e ad ottenere un certificato le persone che svolgono attività di installazione, riparazione manutenzione o assistenza, smantellamento o recupero su commutatori elettrici contenenti gas fluorurati a effetto serra ai sensi del Regolamento CE/2066/2015.

Per le persone che si erano iscritte al Registro telematico nazionale per il recupero di gas fluorurati da commutatori ad alta tensione in base al regolamento 305/2008, l’iscrizione è stata convertita d’ufficio al nuovo Regolamento CE/2066/2015.

Da sapere

Da sapere

I certificati rilasciati ai sensi del regolamento (CE) n. 305/2008 restano validi sino alla scadenza originariamente disposta e si intendono conformi al regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2067, limitatamente alle attività di recupero FGAS da commutatori ad alta tensione.

La possibilità effettiva di svolgere le altre attività è subordinata al conseguimento della certificazione adeguata: se la persona intende svolgere attività di installazione, recupero, manutenzione e smantellamento di commutatori elettrici, dovrà procedere ad una estensione del certificato.

 

4. Attività di recupero di taluni solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li contengono (Regolamento (CE) n. 306/2008)

Il D.P.R. 146/2018 non ha introdotto alcuna modifica in relazione alle attività di recupero solventi a base di gas fluorurati svolte in base al Regolamento 306/2008.

Le persone che svolgono l'attività di recupero solventi a base di gas fluorurati a effetto serra sono tenute ad iscriversi al Registro FGAS e ad ottenere un certificato.

Le persone già iscritte al momento dell’entrata in vigore del DPR 146/2018 non devono quindi svolgere alcuna operazione.

 

5. Attività di recupero di taluni gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d’aria in veicoli a motore, rientranti nel campo d’applicazione della direttiva 2006/40/CE (Regolamento (CE) n. 307/2008)

Il D.P.R. 146/2018 non ha introdotto alcuna modifica in relazione agli obblighi per le persone che svolgono attività di recupero di gas fluorurati a effetto serra dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore, rientranti nel campo d'applicazione della direttiva 2006/40/CE.

Per recupero si intende l’operazione di ricarica di gas fluorurati ad effetto serra negli impianti di condizionamento d’aria preceduta o seguita dall'attività di recupero degli FGAS contenuti negli impianti, indipendentemente dai macchinari utilizzati a tale scopo.

Le persone che svolgono attività di recupero di gas fluorurati a effetto serra dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore devono iscriversi al Registro FGAS e ottenere un attestato rilasciato da un organismo di attestazione accreditato, a seguito della partecipazione ad un corso di formazione.

L'attestato non è soggetto a scadenza.

Le persone già iscritte al momento dell’entrata in vigore del DPR 146/2018 non hanno quindi alcuna operazione da svolgere.

 

6. Attività di controllo di sistemi di rilevamento delle perdite dalle apparecchiature a ciclo Rankine a fluido organico contenenti gas fluorurati a effetto serra (ai sensi del Regolamento (UE) n. 517/2014)

Ai sensi dell'articolo 10 del D.P.R. n. 146/2018, devono iscriversi al Registro FGAS, ma non devono ottenere un certificato, le persone che svolgono attività di controllo dei sistemi di rilevamento delle perdite dalle apparecchiature a ciclo Rankine a fluido organico.

Il ciclo Rankine è un ciclo contenente gas fluorurati a effetto serra condensabili che converte calore da una sorgente di calore in potenza per la generazione di elettricità o di energia meccanica.

 

Per saperne di più

 

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