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Soggetti obbligati: persone fisiche
Secondo il DPR 146/2018 devono iscriversi al Registro FGAS le persone fisiche che svolgono le seguenti attività:
- attività su celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore fisse (articolo 7, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 146/2018), svolte ai sensi del Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/2067;
- attività su apparecchiature di protezione antincendio contenenti gas fluorurati ad effetto serra (articolo 7, comma 1, lettera b), del D.P.R. n. 146/2018), svolte ai sensi del Regolamento (CE) n. 304/2008;
- attività su commutatori elettrici contenenti gas fluorurati ad effetto serra (articolo 7, comma 1 lettera c), del D.P.R. n. 146/2018) svolte ai sensi del Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/2066;
- attività di recupero di taluni solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li contengono (articolo 7, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 146/2018) svolte ai sensi del Regolamento (CE) n. 306/2008;
- attività di recupero di taluni gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d’aria in veicoli a motore, rientranti nel campo d’applicazione della direttiva 2006/40/CE (articolo 9, comma 1, del D.P.R. n. 146/2018) svolte ai sensi del Regolamento (CE) n. 307/2008;
- attività di controllo di sistemi di rilevamento delle perdite dalle apparecchiature a ciclo Rankine a fluido organico contenenti gas fluorurati a effetto serra (articolo 10, comma 1, lettera a), del DPR n. 146/2018) ai sensi del Regolamento (UE) n. 517/2014.
Da sapere
Nel caso di imprese individuali la normativa in vigore prevede che il titolare dell’impresa individuale debba iscriversi obbligatoriamente al Registro FGAS sia come Persona fisica, sia come Impresa: non basta quindi una sola delle due iscrizioni, ma è necessario iscriversi ad entrambe le sezioni del Registro FGAS.
1. Attività su celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore fisse (Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/2067)
Devono iscriversi al Registro FGAS e ottenere il certificato le persone che svolgono, su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore fisse ed anche su celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero (Regolamento UE 2015/2067 - ex Regolamento 303/2008), le seguenti attività:
- controllo delle perdite dalle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO2 equivalente a meno che le apparecchiature siano ermeticamente sigillate, etichettate come tali e contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità inferiori a 10 tonnellate di CO2 equivalente;
- recupero di gas fluorurati a effetto serra;
- installazione;
- riparazione, manutenzione o assistenza;
- smantellamento (nuova attività).
Rispetto alla normativa previgente, il D.P.R. 146/2018 ha introdotto alcune modifiche in relazione al campo di applicazione:
- obbligo di iscrizione e certificazione anche per le persone che svolgono attività su celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero;
- obbligo di iscrizione e certificazione per le persone che svolgono attività di smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore fisse e di celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero.
Per le persone già iscritte al Registro FGAS in base alla normativa precedente (Regolamento 303/2008) l’iscrizione è stata convertita d’ufficio al nuovo regolamento CE/2067/2015.
Le persone già iscritte e certificate al momento dell’entrata in vigore del DPR 146/2018:
- possono continuare a svolgere l'attività per la quale hanno già ottenuto il certificato in base al regolamento 303, sino a scadenza del certificato;
- per svolgere l’attività anche su celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero devono richiedere all'organismo di certificazione una estensione del certificato, senza modificare la propria pratica di iscrizione;
- possono svolgere l'attività di smantellamento senza alcuna estensione.
2. Attività su apparecchiature di protezione antincendio contenenti gas fluorurati ad effetto serra (Regolamento (CE) n. 304/2008)
Il D.P.R. 146/2018 non ha apportato alcuna modifica agli obblighi in capo alle persone che svolgono attività su apparecchiature antincendio.
Rimangono tenute ad iscriversi al Registro FGAS e ad ottenere un certificato le persone che svolgono attività su apparecchiature di protezione antincendio che contengono gas fluorurati a effetto serra (in base al Regolamento 304/2008).
In particolare, le attività oggetto di certificazione sono:
- controllo delle perdite dalle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO2 equivalente a meno che le apparecchiature siano ermeticamente sigillate, etichettate come tali e contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità inferiori a 10 tonnellate di CO2 equivalente;
- recupero di gas fluorurati a effetto serra;
- installazione;
- riparazione, manutenzione o assistenza;
- smantellamento (nuova attività).
Le persone già iscritte al Registro FGAS alla data di entrata in vigore del DPR 146/2018 non sono tenute ad operare alcuna variazione: gli attuali certificati restano validi.
3. Attività su commutatori elettrici contenenti gas fluorurati ad effetto serra (Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/2066)
Il D.P.R. 146/2018 ha introdotto sostanziali modifiche negli obblighi delle persone che operano su commutatori.
In base al D.P.R. 43/2012 che è stato abrogato, erano tenute ad iscriversi al Registro FGAS e ad ottenere il certificato esclusivamente le persone che svolgevano attività di recupero di gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione, ai sensi del Regolamento 305/2008.
In base all'articolo 7 del D.P.R. 146/2018, sono tenute ad iscriversi al Registro FGAS e ad ottenere un certificato le persone che svolgono attività di installazione, riparazione manutenzione o assistenza, smantellamento o recupero su commutatori elettrici contenenti gas fluorurati a effetto serra ai sensi del Regolamento CE/2066/2015.
Per le persone che si erano iscritte al Registro telematico nazionale per il recupero di gas fluorurati da commutatori ad alta tensione in base al regolamento 305/2008, l’iscrizione è stata convertita d’ufficio al nuovo Regolamento CE/2066/2015.
Da sapere
I certificati rilasciati ai sensi del regolamento (CE) n. 305/2008 restano validi sino alla scadenza originariamente disposta e si intendono conformi al regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2067, limitatamente alle attività di recupero FGAS da commutatori ad alta tensione.
La possibilità effettiva di svolgere le altre attività è subordinata al conseguimento della certificazione adeguata: se la persona intende svolgere attività di installazione, recupero, manutenzione e smantellamento di commutatori elettrici, dovrà procedere ad una estensione del certificato.
4. Attività di recupero di taluni solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li contengono (Regolamento (CE) n. 306/2008)
Il D.P.R. 146/2018 non ha introdotto alcuna modifica in relazione alle attività di recupero solventi a base di gas fluorurati svolte in base al Regolamento 306/2008.
Le persone che svolgono l'attività di recupero solventi a base di gas fluorurati a effetto serra sono tenute ad iscriversi al Registro FGAS e ad ottenere un certificato.
Le persone già iscritte al momento dell’entrata in vigore del DPR 146/2018 non devono quindi svolgere alcuna operazione.
5. Attività di recupero di taluni gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d’aria in veicoli a motore, rientranti nel campo d’applicazione della direttiva 2006/40/CE (Regolamento (CE) n. 307/2008)
Il D.P.R. 146/2018 non ha introdotto alcuna modifica in relazione agli obblighi per le persone che svolgono attività di recupero di gas fluorurati a effetto serra dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore, rientranti nel campo d'applicazione della direttiva 2006/40/CE.
Per recupero si intende l’operazione di ricarica di gas fluorurati ad effetto serra negli impianti di condizionamento d’aria preceduta o seguita dall'attività di recupero degli FGAS contenuti negli impianti, indipendentemente dai macchinari utilizzati a tale scopo.
Le persone che svolgono attività di recupero di gas fluorurati a effetto serra dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore devono iscriversi al Registro FGAS e ottenere un attestato rilasciato da un organismo di attestazione accreditato, a seguito della partecipazione ad un corso di formazione.
L'attestato non è soggetto a scadenza.
Le persone già iscritte al momento dell’entrata in vigore del DPR 146/2018 non hanno quindi alcuna operazione da svolgere.
6. Attività di controllo di sistemi di rilevamento delle perdite dalle apparecchiature a ciclo Rankine a fluido organico contenenti gas fluorurati a effetto serra (ai sensi del Regolamento (UE) n. 517/2014)
Ai sensi dell'articolo 10 del D.P.R. n. 146/2018, devono iscriversi al Registro FGAS, ma non devono ottenere un certificato, le persone che svolgono attività di controllo dei sistemi di rilevamento delle perdite dalle apparecchiature a ciclo Rankine a fluido organico.
Il ciclo Rankine è un ciclo contenente gas fluorurati a effetto serra condensabili che converte calore da una sorgente di calore in potenza per la generazione di elettricità o di energia meccanica.