I certificati e gli attestati vengono rilasciati da Organismi di certificazione e di attestazione accreditati ed iscritti anch’essi al Registro FGAS.

L’elenco di tali Organismi è disponibile sul sito www.fgas.it.

Gli Organismi operano secondo schemi di accreditamento predisposti da Accredia (ente unico di certificazione) e approvati dal Ministero dell’Ambiente.

Le persone e le imprese devono richiedere ed ottenere il certificato o l’attestato entro 8 mesi dall’iscrizione al Registro FGAS oppure, se già iscritte, entro 8 mesi dall’entrata in vigore del D.P.R. 146/2018.

L’iscrizione al Registro FGAS è quindi condizione necessaria per ottenere i certificati.

In caso di mancato rispetto del limite indicato, l’iscrizione al Registro FGAS decade, previa notifica.

 

Certificati Persone fisiche

I certificati vengono rilasciati alle persone a seguito del superamento di un esame costituito da una prova teorica e una prova pratica.

I certificati hanno una durata di 10 anni, alla scadenza dei quali si possono rinnovare tramite lo svolgimento di un nuovo esame.

Nell’arco dei 10 anni, le verifiche di sorveglianza devono essere effettuate annualmente: gli Organismi inseriscono per via telematica nel Registro FGAS l’esito degli accertamenti (sussistenza o meno della certificazione).

Nel caso la pratica contenga anomalie che ne impediscono l'accoglimento, la Camera di commercio invierà, sempre all'indirizzo di posta elettronica indicato da colui che presenta la pratica, una notifica di respingimento riportante le anomalie rilevate. Il compilatore potrà quindi riprendere la pratica, correggerla e ritrasmetterla.

Certificati Imprese

I certificati vengono rilasciati alle imprese a seguito della dimostrazione del rispetto di una serie di requisiti, quali:

  • impiego di personale certificato in numero sufficiente da coprire il volume di attività previsto (ogni 200.000 Euro di fatturato specifico - almeno una persona certificata);
  • strumenti e procedure necessarie per svolgere le attività per cui è richiesta la certificazione.

I certificati hanno una durata di 5 anni: devono essere rinnovati entro 60 giorni antecedenti la scadenza del certificato, tramite esecuzione di un nuovo iter di certificazione.

Nell’arco dei 5 anni, le verifiche di sorveglianza devono essere effettuate annualmente: gli organismi inseriscono per via telematica nel Registro FGAS l’esito degli accertamenti (mantenimento o meno della certificazione).

L’impresa deve inoltre comunicare all’organismo ogni variazione che muta le condizioni per il mantenimento della certificazione dell’impresa.

Attestazione Persone fisiche

L’attestato viene rilasciato da un Organismo di attestazione accreditato alle persone fisiche che hanno completato un corso di formazione nel quale siano impartite le competenze e le conoscenze minime sul funzionamento degli impianti di condizionamento d’aria contenenti gas fluorurati ad effetto serra nei veicoli a motore, sull'impatto sull’ambiente dei gas fluorurati refrigeranti ad effetto serra e relativa normativa ambientale e sul recupero ecocompatibile dei gas fluorurati ad effetto serra.

Le competenze e le conoscenze minime previste sono elencate nell’allegato al regolamento (CE) n. 307/2008.

L’attestato non ha scadenza.

Attestazione Imprese

L'impresa che svolge attività di recupero di determinati gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore non deve ottenere alcun attestato o certificato, ma deve obbligatoriamente iscriversi al Registro FGAS.

Da sapere

Da sapere

La presenza nella visura camerale di un’impresa dell’iscrizione al Registro FGAS compare solo per quelle imprese che svolgono una delle attività per le quali è obbligatorio l’ottenimento del certificato rilasciato da un organismo di certificazione (Reg. 2015/2067, Reg. 304/2008), e solo dopo aver ottenuto tale certificato.

Se infatti l’impresa è iscritta al Registro FGAS ed ha ottenuto il certificato, tali informazioni compariranno nella visura camerale dell’impresa.

Se, al contrario, l’impresa è iscritta al Registro FGAS, ma non ha ancora ottenuto il certificato, sulla visura camerale non comparirà nulla, neppure la sola iscrizione al Registro FGAS.

 

Per saperne di più

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