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FGAS: Pubblicato il nuovo Regolamento

Il 20 febbraio 2024 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il nuovo Regolamento sui gas fluorurati a effetto serra.
Il nuovo Regolamento (UE) 2024/573, che sostituisce il Regolamento (UE) n. 517/2014 e che entrerà in vigore l’11 marzo 2024, prevede, tra le numerose novità:
nuovi obblighi di controllo periodico delle perdite anche per le unità di refrigerazione di veicoli leggeri frigoriferi, container intermodali, compresi i reefer, e vagoni ferroviari, nonché su apparecchiature di condizionamento d’aria e pompe di calore di veicoli pesanti, furgoni, macchine mobili non stradali utilizzate in agricoltura, nelle miniere e in edilizia, treni, metropolitane, tram e aeromobili;
estensione degli obblighi di certificazione delle persone fisiche che svolgono interventi di installazione, manutenzione, assistenza, riparazione, controllo delle perdite e smantellamento di unità di refrigerazione di veicoli leggeri frigoriferi, container intermodali, compresi i reefer, e vagoni ferroviari. Analogamente, l’obbligo di certificazione è stato esteso anche alle imprese che svolgono gli interventi di installazione, manutenzione, assistenza, riparazione e smantellamento di tali apparecchiature;
introduzione dell’obbligo di attestato alle persone fisiche che svolgono le attività di assistenza, riparazione e manutenzione dei sistemi di condizionamento d’aria dei veicoli a motore della Direttiva 2006/40/CE oltre che per il recupero di F-gas da tali apparecchiature;
nuovo obbligo di attestato delle persone fisiche che svolgono le attività di assistenza, riparazione e manutenzione, controllo delle perdite e recupero di F-gas dai circuiti frigoriferi dei sistemi di condizionamento d'aria e pompe di calore di veicoli pesanti, furgoni, macchine mobili non stradali utilizzate in agricoltura, nelle miniere e nell’edilizia, treni, metropolitane, tram e aeromobili;
- i nuovi certificati e attestati verranno rilasciati alle persone fisiche e alle imprese che svolgono interventi sulle diverse apparecchiature coinvolte che contengono F-gas ma anche le sostanze alternative agli F-gas, inclusi i refrigeranti naturali.

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FGAS: Prolungamento fino al 29 giugno 2022 della validità dei soli certificati scaduti o in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022 (data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19), in ottemperanza a quanto previsto all’articolo 103, comma 2 e 2-sexies, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18.

Infatti, a seguito della pubblicazione del Decreto Legge 24 marzo  2022, n. 24, recante "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza", fissata al 31 marzo 2022, e in considerazione di quanto stabilito dal Ministero della Transizione Ecologica nella Circolare del 24 dicembre 2020 ("Nel caso di eventuali nuove e diverse previsioni di legge che abbiano l'effetto di modificare i termini di cui all' articolo 103, commi 2 e 2-sexies, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 ... (omissis) ...  la circolare del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare dovrà intendersi automaticamente riferita a tale nuovo e più ampio periodo di proroga"), i certificati, rilasciati alle persone fisiche e alle imprese ai sensi degli articoli 7 e 8 del D.P.R. n. 146/2018, scaduti o in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data di cessazione dello stato di emergenza (31 marzo 2022), avranno validità per i 90 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza (e quindi fino al 29 giugno 2022).
Oltre tale data (29 giugno 2022), tutti i certificati scaduti non saranno più validi e dovranno essere rinnovati con apposito iter, così come previsto dalla normativa vigente.


FGAS: Avviso di avvio del procedimento finalizzato alla cancellazione dal Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate di cui all’articolo 15 del DPR n. 146/2018

L’articolo 21, comma 7, del D.P.R. n. 146/2018 prevede che le persone fisiche e le imprese che, alla data di entrata in vigore del citato decreto, risultino già iscritte al Registro telematico nazionale, debbano conseguire i pertinenti certificati o attestati di cui agli articoli 7, 8 e 9 del medesimo decreto entro il termine di otto mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento. Il mancato rispetto di tale termine comporta, previa notifica all'interessato, la cancellazione dal Registro telematico nazionale.

Al fine di dare seguito a quanto sopra, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare il giorno 12 febbraio 2021 ha provveduto a pubblicare l’"Avviso di avvio del procedimento finalizzato alla cancellazione dal Registro Telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate" in Gazzetta Ufficiale e ha reso disponibili, sia sul sito www.fgas.it sia sul sito stesso del Ministero dell’Ambiente, gli elenchi delle persone fisiche e delle imprese oggetto di cancellazione. 

Trascorso il termine di 45 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Avviso di cancellazione, si provvederà alla cancellazione dal Registro FGAS delle persone fisiche e delle imprese iscritte in data antecedente al 24 gennaio 2019 e non in possesso di alcun certificato o attestato, previa verifica che gli stessi, nel frattempo, non abbiano conseguito la certificazione o l’attestazione.

Si fa presente che, in mancanza del conseguimento del certificato o dell’attestato previsto, la cancellazione dal Registro FGAS non potrà essere sospesa e, qualora la persona fisica o l’impresa intenderà, nei mesi a venire, svolgere attività per cui è richiesto l’obbligo di iscrizione al Registro stesso, dovrà avviare di nuovo l’iter di iscrizione, ai sensi degli articoli 7 comma 3, 8 comma 3 e 9 comma 2 del D.P.R. n. 146/2018.


FGAS: nuove sanzioni dal 2020: sulla Gazzetta Ufficiale del 2/1/2020 è stato pubblicato il D.L. 5 dicembre 2019 n. 163 che reca la disciplina sanzionatoria per la violazione degli obblighi, di cui al Regolamento (UE) n. 517/2014.


Dal 6 settembre 2019 è possibile richiedere le credenziali per la comunicazione degli interventi alla Banca Dati FGAS
Il D.P.R. 146/2018 prevede che, a decorrere dal 25 settembre 2019, l’impresa certificata ovvero, nel caso di imprese non soggette all'obbligo di certificazione, la persona certificata , comunichino per via telematica alla Banca Dati FGAS, entro 30 giorni dalla data dell’intervento di installazione, del primo intervento di controllo delle perdite, di manutenzione o di riparazione e dello smantellamento, le informazioni previste dall’articolo 16 del D.P.R.


Le modalità di pagamento previste per le pratiche inviate al Registro dei Gas Fluorurati sono esclusivamente il sistema Telemaco Pay/IConto, la carta di credito e la piattaforma PagoPA.


Il 9 gennaio 2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.P.R. n. 146 del 16 novembre 2018, che attua il Regolamento (UE) 517/2014 sui gas fluorati ad effetto serra e abroga il Regolamento (UE) 842/2006 e il precedente D.P.R n. 43 del 27/01/2012.

Il D.P.R. 146/2018 disciplina:

  • il registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate, che assicura a tutti i soggetti, la pubblicità/notizia delle informazioni sulle attività disciplinate dal decreto, nonché la trasparenza delle attività medesime;
  • la costituzione e la gestione di una banca dati per la raccolta e la conservazione delle informazioni relative alle vendite di gas fluorurati a effetto serra e delle apparecchiature di cui all’articolo 6 del Regolamento (UE) n. 517/2014, nonché alle attività di installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento di dette apparecchiature.

L'articolo 15 del D.P.R. conferma l'obbligo di iscrizione al Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate (già previsto dal precedente D.P.R. 43/2012) per imprese e persone che svolgono attività di installazione, riparazione, manutenzione e smantellamento di apparecchiature contenenti gas fluorurati nonché di controllo e recupero dei gas.

Il Registro è gestito dalle Camere di commercio capoluogo di regione e di provincia autonoma ed è suddiviso nelle seguenti sezioni:

  1. Sezione degli organismi di certificazione, degli organismi di valutazione della conformità e degli organismi di attestazione;
  2. Sezione delle persone fisiche e delle imprese non soggette all'obbligo di certificazione;
  3. Sezione delle persone fisiche e delle imprese certificate;
  4. Sezione delle persone fisiche che hanno ottenuto l'attestato;
  5. Sezione delle persone fisiche con deroghe transitorie o esenzioni all'obbligo di certificazione;
  6. Sezione delle persone fisiche e delle imprese certificate in un altro Stato membro che hanno trasmesso copia del proprio certificato.

 

Novità introdotte (rispetto al precedente D.P.R. n. 43 del 27/01/2012):

  1. Ampliamento dell'ambito di applicazione con riferimento alle apparecchiature e alle attività per le quali è richiesta l'iscrizione, a seguito dell'attuazione dei nuovi regolamenti di esecuzione 2015/2067/CE e 2015/2066/CE relativi rispettivamente alla refrigerazione e ai commutatori.
  2. Ampliamento dell'ambito di applicazione con riferimento ai soggetti tenuti all'iscrizione e alla certificazione (artt. 7, 8 e 9), nonché a quelli tenuti solo all'iscrizione (art. 10).

I certificati e gli attestati emessi ai sensi del precedente Regolamento (CE) n. 842/2006 restano validi, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni in applicazione dei quali sono stati originariamente rilasciati.

Tutte le persone fisiche e le imprese che, alla data di entrata in vigore del decreto, risultano iscritte al Registro telematico nazionale, devono conseguire i pertinenti certificati entro il termine di 8 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto; analoga scadenza vale per i nuovi iscritti. Il mancato rispetto di tale termine comporta la decadenza dell'iscrizione della persona fisica e dell'impresa dal Registro telematico nazionale, previa notifica.

Da sapere

Da sapere


Dalla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 146/2018 è abrogato l'articolo 16, comma 1, del D.P.R. n. 43/2012 relativo alla comunicazione a ISPRA, entro il 31 maggio di ogni anno, delle informazioni riguardanti le quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati.
Perciò la Dichiarazione FGAS non deve più essere trasmessa. A partire dal 25 settembre 2019, a seguito del primo intervento utile di controllo delle perdite, di manutenzione, di assistenza, di riparazione e/o di smantellamento delle apparecchiature già installate alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 146/2018, l'impresa certificata o, nel caso di imprese non soggette all'obbligo di certificazione, la persona fisica certificata, ha l’obbligo di comunicare, per via telematica, alla Banca Dati FGAS le informazioni di cui ai commi 4, 5 e 7 dell'articolo 16 del D.P.R. n. 146/2018.


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