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MUD 2026: scadenza 03/07/2026 

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 53 del 05/03/2026 il D.P.C.M. del 30/01/2026 "Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2026". Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale, che sarà utilizzato per le dichiarazioni da presentare nel 2026 con riferimento all'anno precedente, come disposto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, è articolato in Comunicazioni che devono essere presentate dai soggetti tenuti all'adempimento: 

  1. Comunicazione Rifiuti 
  2. Comunicazione Veicoli Fuori Uso 
  3. Comunicazione Imballaggi, composta dalla Sezione Consorzi e dalla Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio 
  4. Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche 
  5. Comunicazione Rifiuti Urbani e raccolti in convenzione 
  6. Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche 

 In base all’articolo 6 comma 2-bis della Legge 25 gennaio 1994 n.70, il termine per la presentazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del DPCM sulla Gazzetta Ufficiale e quindi la scadenza per la presentazione del MUD è prevista entro il giorno 3 luglio 2026. 

Il MUD (o comunicazione annuale al catasto dei rifiuti) è un modello attraverso il quale devono essere denunciati i rifiuti prodotti dalle attività economiche, i rifiuti raccolti dal comune e quelli smaltiti, avviati al recupero, trasportati o intermediati nell'anno precedente la dichiarazione.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30/01/2026 "Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2026", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 53 del 05/03/2026, ha sostituito il precedente modello del 2025, utilizzato lo scorso anno, con quello attuale, che dovrà essere utilizzato per le dichiarazioni da presentare entro il 03/07/2026, con riferimento all’anno 2025.

Rimangono immutati rispetto al 2025:

  • struttura del modello, articolato in 6 Comunicazioni;
  • soggetti obbligati alla presentazione del MUD, che sono quelli definiti dall'articolo 189 c. 3 del D.lgs. 152/2006, ovvero trasportatori, intermediari senza detenzione, recuperatori, smaltitori, produttori di rifiuti pericolosi, produttori di rifiuti non pericolosi da lavorazioni industriali, artigianali e di trattamento delle scorie con più di 10 dipendenti, Comuni.

Sono state invece apportate alcune modifiche alle informazioni da trasmettere, necessarie per consentire l'adeguamento a nuove disposizioni normative. In particolare, sono state implementate le seguenti sezioni: 

  • è stata aggiornata la Scheda AUT, al fine di allineare le tipologie di autorizzazioni attualmente indicate nella dichiarazione ambientale MUD a quelle previste nel RENTRI;

  • sono state aggiornate le diciture relative allo stato fisico presenti nella Scheda RIF e nella Comunicazione semplificata, al fine di allineare il nuovo MUD con i termini inseriti nel RENTRI;

  • l’allegato denominato “Istruzioni per la compilazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD)” ai punti 7.1, 9.1, 9.2 e 9.3 riporta l’indicazione che il calcolo previsto per gli operatori debba essere conservato presso l’unità locale, allineandosi a quanto previsto dal RENTRI;

  • nella Scheda MATERIALI SECONDARI è stato modificato il termine aggregati riciclati in aggregati recuperati, al fine di allineare tale definizione al decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica del 28 giugno 2024 n. 127 recante il “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006”;

  • al fine di migliorare e monitorare il flusso di informazioni relativo alla modalità di raccolta che consente di intercettare i rifiuti costituiti da bottiglie in plastica in modo selettivo tramite eco-compattatori, è stata modificata la sezione relativa alla Comunicazione Rifiuti Urbani e raccolti in convenzione. Tale modifica riguarda l’inserimento, nella Scheda RU (Raccolta rifiuti urbani) - punto 10.1.2.2 Raccolta differenziata, dell’informazione specifica relativa alla raccolta selettiva effettuata dai Comuni tramite eco-compattatori per il tramite di accordi/convenzioni con EPR o altri soggetti.

Per ulteriori chiarimenti consultare la Scheda di sintesi delle modifiche, disponibile anche sul sito del MASE.

Dal 16/03/2026 è disponibile il Software per la compilazione del MUD 2026, per coloro che invieranno telematicamente la Comunicazione Rifiuti, Imballaggi, Veicoli fuori uso, Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, e sono stati riattivati i portali www.mudtelematico.itmudsemplificato.ecocerved.it e www.mudcomuni.it, aggiornati con le informazioni relative al MUD 2026.

La Comunicazione Semplificata compilata tramite il sito mudsemplificato.ecocerved.it e scaricata in modalità PDF si potrà inviare esclusivamente tramite PEC all'indirizzo comunicazioneMUD@pec.it.

Dal 2025 l’accesso ai siti www.mudtelematico.it per la compilazione delle Comunicazioni Rifiuti, RAEE, VFU ed Imballaggi, mudsemplificato.ecocerved.it e www.mudcomuni.it può avvenire esclusivamente tramite il sistema pubblico di identità digitale (SPID), la Carta d’identità elettronica (CIE) o la Carta nazionale dei servizi (CNS). Gli utenti che in precedenza hanno utilizzato credenziali di tipo user/password, una volta fatto l’accesso tramite SPID, CIE o CNS, potranno recuperare le dichiarazioni compilate negli anni passati, con il precedente account, usando la funzionalità “Collega utente user/password”.

Nulla è cambiato in merito agli importi e alle modalità di pagamento dei diritti di segreteria:

  • per l'invio telematico della dichiarazione MUD attraverso il portale www.mudtelematico.it o il portale www.mudcomuni.it si conferma l’utilizzo di sistemi di pagamento elettronici sicuri, quali carta di credito, il sistema Telemaco InfoCamere e il circuito dei pagamenti elettronici della pubblica amministrazione (PagoPA);
  • per quanto riguarda il MUD Semplificato e il MUD Comuni (se inviato via PEC), il pagamento dei diritti di segreteria potrà avvenire esclusivamente con il circuito PagoPA.

Previste sanzioni per il ritardo nella presentazione.

Il modello da presentare è differente a seconda delle seguenti categorie:

 

Soggetti non obbligati alla presentazione del MUD

Verifica i soggetti che non devono presentare la dichiarazione.
Ai sensi deI combinato disposto deII’articoIo 69 deIIa Legge 28 dicembre 2015, n. 221 e deI comma 6 deII’articoIo 190 deI D.Lgs. 152/2006, le imprese agricole di cui all'art. 2135 del Codice Civile e i soggetti che esercitano attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi (compresi quelli aventi codice CER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati), possono assolvere l'obbligo di registrazione sul registro di carico e scarico dei rifiuti e l'obbligo della comunicazione MUD attraverso la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti.

 

Riferimenti normativi

icona link Modello Comunicazione Rifiuti Semplificata (a scopo esemplificativo e per uso esclusivamente interno), allegato al D.P.C.M. 30 gennaio 2026 e pubblicato sul sito del MASE

icona link Catalogo europeo dei rifiuti: Decisione 2014/955/UE, entrata in vigore il 1°giugno 2015.

icona link Semplificazioni per alcuni tipi di attività: Legge del 28/12/2015 n. 221 che modifica in parte il DL del 6/12/2011 n. 201, convertito dalla Legge del 22/12/2011 n. 214 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2016.