L'articolo 11 comma 4 del Regolamento 517/2014 stabilisce che, ai fini dell’esercizio dell’installazione, assistenza, manutenzione o riparazione delle apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas per cui è richiesto un certificato o un attestato, i gas fluorurati a effetto serra sono esclusivamente venduti a e acquistati da imprese in possesso dei certificati o degli attestati pertinenti o da imprese che impiegano persone in possesso di un certificato o di un attestato di formazione.

Il comma 5 del medesimo articolo stabilisce che le apparecchiature non ermeticamente sigillate, caricate con gas fluorurati a effetto serra, sono vendute agli utilizzatori finali unicamente qualora sia dimostrato che l’installazione è effettuata da un’impresa certificata.

Il D.P.R. 146/2018 istituisce la Banca dati gas fluorurati a effetto serra e, all’articolo 16, stabilisce che le imprese che forniscono gas fluorurati e apparecchiature che li contengono comunichino alla Banca Dati dei gas e delle apparecchiature i dati di vendita: l'obbligo di comunicare i dati delle vendite decorre dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del D.P.R. 146/2018, cioè dal 24 luglio 2019.

I soggetti obbligati sono quindi le imprese che:

  • forniscono gas fluorurati a effetto serra per le attività di installazione, assistenza, manutenzione o riparazione delle apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas per cui è richiesto un certificato o un attestato;
  • forniscono apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati a effetto serra agli utilizzatori finali.

 

Iscrizione Venditori

Ai fini della gestione e della tenuta della Banca Dati Vendite questi soggetti, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzate, devono iscriversi preventivamente, per via telematica, al Registro telematico nazionale dei gas fluorurati a effetto serra, ai sensi del comma 9 dell’art. 16 D.P.R.146/2018: l'iscrizione è necessaria per poter poi trasmettere i dati sulle vendite.

L’iscrizione avviene per via telematica, accedendo alla Scrivania Venditori per la compilazione delle pratiche, raggiungibile anche dal sito della Banca Dati FGAS (scegliendo il riquadro “Venditori”). L’accesso avviene con SPID o firma digitale intestati a persona di impresa, indicata in visura. Non è prevista la possibilità di delegare soggetti terzi.

La pratica di “Iscrizione Venditore” deve essere compilata ed inviata dalle imprese obbligate che non risultino già iscritte al Registro FGAS come manutentori: per l’invio di tale pratica sono richiesti i versamenti di 21,00 € come diritti di segreteria e di 16,00 € come imposta di bollo, da effettuarsi con le stesse modalità già indicate per le iscrizioni al Registro FGAS degli altri soggetti obbligati, e cioè carta di credito, sistema Telemaco Pay/IConto o piattaforma PagoPa.

Nella pratica di iscrizione l’impresa deve indicare le unità locali che operano come punti vendita, ed indicare le persone (anche esterne all’impresa) abilitate a trasmettere i dati sulle vendite. Le persone così individuate riceveranno, via mail, le credenziali per l’accesso alla Banca Dati Vendite.

L’istruttoria della pratica avviene con le medesime modalità già seguite per le istruttorie delle pratiche di iscrizione dei manutentori/installatori.

Dal sito della Banca dati FGAS sono a disposizione sia il “Manuale per l’iscrizione venditori” sia un video tutorial con l’illustrazione della procedura per tale iscrizione. Il manuale è disponibile anche sulla Scrivania Venditori.

 

Estensione impresa iscritta a venditore

Se un’impresa si è già iscritta al Registro FGAS (ad esempio in quanto installatore), non dovrà iscriversi nuovamente anche come venditore: l’applicazione della Scrivania Venditori trasferirà direttamente l’utente ad una pratica di “Estensione impresa certificata a venditore”, nella quale l’impresa dovrà solo indicare i punti vendita tramite i quali opera e quali persone intende abilitare ad inserire le comunicazioni. Solo le persone indicate disporranno infatti delle credenziali per accedere alle funzioni di comunicazione delle informazioni di vendita.

La pratica di “Estensione impresa certificata a venditore” è gratuita: non prevede quindi il pagamento di nessun importo di diritti di segreteria e imposta di bollo.

Per saperne di più

 Per ulteriori informazioni consultare il portale dedicato