Devono presentare la Comunicazione Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche i soggetti coinvolti nella raccolta e nel trattamento dei RAEE rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 49/2014, ed in particolare:

  • impianti di trattamento dei RAEE di cui all'articolo 20 del D.Lgs. 49/2014, autorizzati con procedura ordinaria e autorizzati con procedura semplificata;
  • centri di raccolta istituiti dai produttori o terzi che agiscono in loro nome ai sensi dell'articolo 12 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 14/03/2014, n. 49.
     

Nulla è cambiato nei dati da trasmettere rispetto alla Comunicazione imballaggi 2023.

Si ricorda che, qualora il soggetto dichiarante gestisca sia rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nel campo di applicazione del D.lgs. 49/2014 sia rifiuti non rientranti in tale campo di applicazione, è tenuto a compilare:

  • la Comunicazione Rifiuti per i rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche non rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 49/2014;
  • la Comunicazione RAEE per rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 49/2014.

Al fine di evitare errori frequenti si evidenzia che qualora il dichiarante sia tenuto a presentare sia la Comunicazione Rifiuti sia la Comunicazione RAEE dovrà fare estrema attenzione a non duplicare i dati all'interno delle diverse Comunicazioni.

Oltre alla scheda anagrafica SA-1 Anagrafica e alla scheda SA–AUT Autorizzazioni, con cui comunicare la tipologia di autorizzazione/comunicazione alle attività di gestione dei RAEE e la data di rilascio dell'autorizzazione o di presentazione della comunicazione, vanno compilate le specifiche schede di seguito riportate, per ciascuna categoria di RAEE di cui alla classificazione prevista dall'Allegato I al D.lgs. 49/2014:

  • TRA-RAEE Trattamento, relativa alle unità locali dove vengono svolte operazioni di trattamento di RAEE;
  • CR-RAEE– Centri di raccolta, relativa ai centri di raccolta di RAEE di cui all'art. 12 comma 1 lettera b) del D.lgs. 49/2014, che prevede che i produttori, individualmente o attraverso i sistemi collettivi cui aderiscono, possono organizzare e gestire sistemi di raccolta o di restituzione dei RAEE provenienti dai nuclei domestici per realizzare gli obiettivi definiti dalla normativa vigente.

Si rammenta che vanno correttamente allegati alle suddette schede gli specifici moduli:

  • RT-RAEE – (Rifiuto ricevuto da terzi), per ogni unità locale, se situata in Italia, o per ogni soggetto, se di provenienza estera, che ha conferito all'impianto di trattamento o al centro di raccolta;
  • TE-RAEE – (Elenco dei trasportatori) in cui riportare i soggetti che hanno effettuato il trasporto in uscita dall'impianto di trattamento o dal centro di raccolta per conto del soggetto dichiarante, e diversi dal destinatario;
  • DR-RAEE (Destinazione del rifiuto), per ogni unità locale di destinazione del rifiuto, se situata in Italia, o per ogni soggetto presso cui i rifiuti sono stati avviati a recupero o smaltimento se di destinazione estera;
  • MG-RAEE – (Gestione del rifiuto), per le operazioni di recupero o smaltimento svolte nell'impianto di trattamento RAEE o presso il centro di raccolta.

Si specifica inoltre che la scheda CR deve essere presentata dai gestori dei centri di raccolta organizzati da produttori o da sistemi collettivi, e non da centri di raccolta istituiti dai Comuni, luoghi di deposito preliminare alla raccolta effettuata dai distributori, o impianti di trattamento.

La modalità di trasmissione della dichiarazione per la sezione Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche dovrà avvenire obbligatoriamente per via telematica, mediante il sito MUD Telematico. Non verranno considerate valide ai fini di legge le dichiarazioni presentate con modalità diverse da quella telematica.

Per ulteriori informazioni, consultare le pagine Come presentare il MUDCosti e Sanzioni.