Il D.P.R. 146/2018 istituisce la Banca dati gas fluorurati a effetto serra e, all’articolo 16, stabilisce che le imprese che forniscono gas fluorurati e apparecchiature che li contengono comunichino alla Banca Dati dei gas e delle apparecchiature i dati di vendita: l'obbligo di comunicare i dati delle vendite decorre dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del D.P.R. 146/2018, cioè dal 25 luglio 2019.

I soggetti obbligati ad effettuare la Comunicazione Vendite sono quindi le imprese che:

  • forniscono gas fluorurati a effetto serra per le attività di installazione, assistenza, manutenzione o riparazione delle apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas per cui è richiesto un certificato o un attestato;
  • forniscono apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati a effetto serra a:
    • utilizzatori finali (che si impegnano a far installare da imprese certificate);
    • installatori (che devono indicare l’utilizzatore finale).

 Laddove il venditore coincide con l’installatore, la Comunicazione Vendite viene effettuata dall’installatore. 

La Comunicazione Vendite è diventata obbligatoria a partire dal 25 luglio 2019, per via telematica, con l’accesso dal portale Banca Dati FGAS (scegliendo il riquadro “Comunicazione Vendite”) o direttamente dal sito Vendite FGAS. L’accesso avviene via SPID, firma digitale o credenziali rilasciate in sede di iscrizione.

Cosa comunicare

Per quanto riguarda la vendita di FGAS:

  • numeri dei certificati delle imprese acquirenti o, laddove le imprese non siano soggette ad obbligo di certificazione, delle persone fisiche;
  • le quantità e la tipologia di gas fluorurati vendute.

Per quanto riguarda la vendita di apparecchiature precaricate:

  • tipologia di apparecchiatura;
  • numero e data della fattura o dello scontrino di vendita;
  • anagrafica dell’acquirente;
  • dichiarazione dell’acquirente recante l’impegno che l’installazione sarà effettuata da un’impresa certificata.

I dati relativi alla vendita di FGAS devono essere comunicati “al momento della vendita”.

I dati relativi alla vendita delle apparecchiature possono essere comunicati al momento dell’emissione della fattura.

L’inserimento e la comunicazione dei dati possono essere effettuati tramite un’apposita procedura telematica o, in maniera massiva, con l’upload di file in formato xls o xml.

Per l’invio della Comunicazione Vendite non è previsto alcun diritto di segreteria.

 

Per saperne di più

 Per ulteriori informazioni consultare il portale dedicato