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Come si paga
Il versamento del diritto va eseguito in unica soluzione.
Dal 1° gennaio 2007, i titolari di partita IVA devono versare esclusivamente il diritto annuale per via telematica con le modalità riportate alla voce pagamenti dal sito dell'Agenzia delle entrate.
Per compilare correttamente il modello F24 ordinario occorre indicare, con la massima precisione, nella sezione "Contribuente":
- il codice fiscale (non la partita IVA);
- i dati anagrafici;
- il domicilio fiscale dell'impresa.
nella sezione "IMU e altri tributi locali":
- il codice ente, corrispondente alla sigla della provincia della Camera cui il versamento è destinato;
- il codice tributo 3850;
- l'anno di riferimento, vale a dire l'annualità che si deve pagare (esempio 2018).
La Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi è nata dall'accorpamento delle Camere di commercio di Milano, Monza e Lodi ed ha competenze estese a tutte e tre le predette province. Le imprese che hanno sede o unità locali nelle province di Milano, Monza Brianza e Lodi, devono utilizzare identico codice ente: MI
È attivo, inoltre, il sito internet di informazione, accedendo al quale le imprese potranno, tra l'altro, ottenere il calcolo dell'importo da versare oltre che l'invio delle risultanze di calcolo al proprio indirizzo elettronico.
Il sito potrà consentire di procedere al pagamento del diritto dovuto attraverso la piattaforma Pago PA, che permette di pagare in modalità elettronica la Pubblica Amministrazione oltre a quella già prevista (modello F24).
Arrotondamenti e compensazioni
Al fine di determinare l'importo dovuto, nei calcoli intermedi, devono essere utilizzati cinque decimali: l'importo - così determinato - deve essere arrotondato al centesimo di euro con metodo matematico in base al terzo decimale.
Gli importi del diritto annuale da versare mediante modello F24 devono essere infine arrotondati all'unità di euro:
- per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro;
- per difetto, se inferiore a detto limite.
Esempio:
- 55,50 euro diventano 56 euro;
- 65,42 euro diventano 65 euro.
È possibile compensare quanto dovuto per il diritto annuale con eventuali crediti vantati sia per lo stesso diritto annuale sia per altri versamenti (tributi e/o contributi). Non è possibile compensare né gli interessi, né la sanzione per omesso o tardivo versamento del diritto camerale annuale.