Diritto annuale 2020

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La start-up innovativa e l'incubatore certificato, dal momento della loro iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, sono esonerati dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese, nonché dal pagamento del diritto annuale. L'esenzione è dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della qualifica di start-up innovativa e di incubatore certificato e dura comunque non oltre il quinto anno di iscrizione (L. 221 del 17 dicembre 2012 e successive modificazioni).

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 La modalità di calcolo del diritto per l'anno 2020 è rimasta invariata rispetto al 2019.
Tutte le imprese già iscritte al 1° gennaio 2020 nel Registro Imprese  e al REA sono tenute al versamento del diritto annuale a favore delle Camere di commercio. La circolare del Ministero dello Sviluppo Economico dell’11/12/2019, n. 0347962, dispone che le riduzioni percentuali dell'importo del diritto camerale, previste dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 (convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114) per l'anno 2020, siano le stesse di quelle adottate per l'anno 2017 (pari al 50 per cento). Tale importo ridotto è stato successivamente incrementato del 20 per cento ai sensi del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 12 marzo 2020, entrato in vigore il 27.03.2020 (data di pubblicazione sul sito ministeriale ai sensi dell'art. 32 comma 1 della Legge 18.06.2009 n. 69). Tale maggiorazione è stata prevista per gli anni 2020-2021-2022 per il finanziamento di programmi e progetti per la promozione dello sviluppo economico e l'organizzazione di servizi alle imprese.


Nota bene: l'impresa che abbia già effettuato il versamento prima della data di entrata in vigore del 27/03/2020, cioè senza la maggiorazione del 20%, sarà tenuta ad effettuare il conguaglio rispetto all'importo versato - senza sanzioni ed interessi - entro il termine di cui all'art. 17 comma 3 lettera b) del DPR 7 dicembre 2001 n. 435 (secondo acconto delle imposte sui redditi).