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Casi particolari
Esercizio legale a cavallo d'anno
I soggetti giuridici con esercizio legale non coincidente con l'anno solare, devono effettuare il versamento del diritto annuale entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura dell'esercizio.
Le imprese con esercizio a cavallo dispongono di una data di scadenza variabile per il versamento del diritto annuale, come per il pagamento delle altre imposte, a seconda del mese di chiusura dell'esercizio.
Da sapere
Un'impresa che chiude l'esercizio il 30 settembre 2018, e approva il bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dello stesso esercizio, deve versare il saldo imposte per l'anno 2017 e il primo acconto delle imposte per l'anno 2018 entro il 31 marzo 2019; l'impresa sarà quindi legittimata a effettuare contemporaneamente il versamento del diritto annuale per l'anno 2018, commisurato al fatturato 2017, entro il termine sopra riportato.
Variazioni esercizi sociali
Nel caso di passaggio da esercizio sociale coincidente con l'anno solare a esercizio infra-annuale o viceversa, è necessario adottare le seguenti regole:
Il fatturato da prendere in considerazione è quello realizzato dal giorno successivo l'ultimo esercizio di 12 mesi prima della variazione, alla chiusura del primo esercizio di 12 mesi dopo la variazione.
Esempio 1
- Società con esercizio coincidente con l'anno solare (31/12/n) e passaggio a esercizio infra-annuale (30/04):
- diritto annuale anno n+1
Il diritto annuale dovrà essere determinato sulla base del fatturato realizzato dall'impresa nel periodo compreso dal 01/01/n al 31/12/n - diritto annuale anno n+2
Il diritto annuale dovrà essere determinato sulla base del fatturato realizzato dall'impresa nel periodo compreso dal 01/01/n+1 al 30/04/n+2
- diritto annuale anno n+1
In questo caso la scadenza è l'ultimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura del primo esercizio di 12 mesi dopo la variazione.
Esempio 2
- Società con esercizio infra-annuale (30/09/n) e passaggio a esercizio coincidente con l'anno solare (31/12):
- diritto annuale anno n: dovrà essere determinato sulla base del fatturato realizzato dall'impresa nel periodo compreso dal 01/10/n-1 al 30/09/n
- diritto annuale anno n+1: dovrà essere determinato sulla base del fatturato realizzato dall'impresa nel periodo compreso dal 01/10/n al 31/12/n
- diritto annuale anno n+2: dovrà essere determinato sulla base del fatturato realizzato dall'impresa nel periodo compreso dal 01/01/n+1 al 31/12/n+1
Ad eccezione del caso indicato, la scadenza del versamento è l'ultimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura dell'esercizio di riferimento.
Esercizio prolungato
Una società, che si iscrive al Registro Imprese a settembre 2018 decidendo, al momento della costituzione, di adottare un esercizio prolungato fino a dicembre 2019:
- all'atto dell'iscrizione sarà tenuta a versare il diritto annuale in misura fissa (pari a 120 euro);
- entro il termine di pagamento del diritto per l'anno 2019, coincidente con il 30 giugno, verserà un importo pari a quello pagato al momento dell'iscrizione, aggiornato sulla base delle misure previste per l'anno 2019, in quanto, alla scadenza del versamento del diritto annuale, tale società non ha ancora concluso il primo esercizio fiscale e non ha quindi alcuna base imponibile su cui calcolare l'importo del diritto da versare;
- nel mese di giugno 2020 la società provvederà al versamento del diritto annuale per l'anno 2020, calcolato sull'intero fatturato realizzato dall'impresa dal momento della costituzione sino alla scadenza del primo esercizio sociale.