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Sanzioni - Diritto annuale
Nei casi di tardivo od omesso pagamento del diritto annuale si applica una sanzione amministrativa compresa tra il 10% e il 100% dell'ammontare del diritto dovuto, secondo i criteri e le modalità determinate dal Regolamento emanato con Decreto Interministeriale il 27 gennaio 2005, n. 54 ( G.U. n. 90 del 19 aprile 2005).
A seguito dell'emanazione della circolare n. 27/2013 dell'Agenzia delle Entrate, applicabile anche al diritto annuale come precisato dal Ministero dello Sviluppo Economico con Nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 ottobre 2013, le interpretazioni fornite con la circolare n. 3587/C del 20 giugno 2005, esplicativa del succitato Regolamento, sono state riviste dal Ministero, uniformando pertanto il proprio orientamento a quello dettato dall'Agenzia delle Entrate.
In particolare richiamando un parere dell'Avvocatura generale dello Stato viene precisato che il versamento entro 30 giorni dalla scadenza dell'importo dovuto senza la maggiorazione dello 0,40% è assimilabile all'omesso versamento parziale e la sanzione deve essere rapportata all'importo non pagato.
Ne consegue che per tardivo pagamento è da intendersi il versamento interamente effettuato dalle imprese che si iscrivono in corso d'anno al Registro delle imprese, nei 30 giorni successivi alla propria scadenza, per il quale non è stata corrisposta la sanzione ridotta a titolo di ravvedimento (cosiddetto ravvedimento breve).
Per omesso pagamento è da intendersi il versamento non effettuato, oppure effettuato interamente con un ritardo superiore a trenta giorni rispetto al termine di scadenza o il versamento parziale, limitatamente a quanto non versato.
Nel caso di versamento parziale, effettuato entro la scadenza del termine, la sanzione verrà commisurata al diritto non versato. Nel caso di versamento parziale effettuato oltre i 30 giorni dalla scadenza del termine, la sanzione verrà invece commisurata all'intero diritto dovuto.
La Camera di Commercio, in attuazione al Regolamento emesso con Decreto Interministeriale n. 54 del 27 gennaio 2005 e alla nota n. 172574 del 22 ottobre 2013 del Mise nelle predette ipotesi di violazione, applica le rispettive percentuali minime di sanzione e nello specifico:
- la sanzione del 10% nei casi di tardivo versamento;
- la sanzione dal 30% nei casi di omesso versamento.
Non si considera omesso il versamento effettuato in favore di una Camera di Commercio incompetente per territorio, se effettuato entro i termini di pagamento.