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Diritto annuale 2017 Milano
Tutte le imprese già iscritte al 1° gennaio 2017 nel Registro Imprese e al REA sono tenute al versamento del diritto annuale a favore delle Camere di Commercio.
Verifica in base alla sezione di iscrizione (che è riportata sulla visura o su un certificato camerale e può essere sempre verificata e richiesta alla Camera di Commercio di appartenenza).
In evidenza
Differimento del termine di versamento del diritto annuale
Con nota del 31 luglio 2017 il Ministero dello Sviluppo Economico ha comunicato che il differimento del termine di versamento delle imposte sui redditi, stabilito dal DPCM 20 luglio 2017 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 2017, trova attuazione anche per il versamento del diritto annuale per l'anno 2017 effettuato dai contribuenti rientranti nell'ambito soggettivo di applicazione della norma sopra citata. Per tali imprese la scadenza del 30 giugno 2017 è quindi prorogata al 20 luglio 2017, e fino al 21 agosto 2017 può essere effettuato il versamento con la maggiorazione dello 0,40%.
Il Ministero ha altresì chiarito che per i soggetti REA, non rientrando nella casistica individuata dalla norma, resta confermata la scadenza del 30 giugno 2017, con la possibilità di effettuare il versamento entro il 31 luglio con la maggiorazione dello 0,40%.
Il decreto del Ministro delle Sviluppo Economico del 22/05/2017, relativo all'incremento della misura del diritto annuale per gli anni 2017-2018-2019, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 2017
Riferimenti normativi:
- circolare MISE del 15/11/2016 che dispone le riduzioni percentuali dell'importo del diritto camerale previste dal comma 1 dell'articolo 28 del d.lgs. n. 90 del 24 giugno 2014, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114;
- Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 22/05/2017 (Incremento della misura del diritto annuale per gli anni 2017-2018-2019).
La circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 15/11/2016, n. 0359584, dispone le riduzioni percentuali dell'importo del diritto camerale, previste dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114, che, per l'anno 2017, è pari al 50%.
Il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico firmato il 22/05/2017, con registrazione Corte dei conti n. 626 del 13 giugno 2017, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 2017 - ai sensi dell'articolo 18, comma 10, della legge n. 580/93, come modificato dal D.Lgs. n. 219/16 - ha autorizzato l'aumento del 20% della misura del diritto annuale destinato al finanziamento di programmi e progetti per la promozione dello sviluppo economico e l'organizzazione di servizi alle imprese.
Nota bene: l'impresa che abbia già effettuato il versamento prima della pubblicazione del decreto del 22/05/2017 in Gazzetta Ufficiale, cioè senza la maggiorazione del 20%, sarà tenuta ad effettuare il conguaglio rispetto all'importo versato entro il termine di cui all'art. 17 comma 3 lettera b) del DPR 7 dicembre 2001 n. 435 (secondo acconto delle imposte sui redditi).
Sezione ordinaria
In considerazione di quanto sopra, le imprese individuali che al 1° gennaio 2017 risultano iscritte o annotate nella sezione ordinaria del Registro Imprese versano per la sede un diritto fisso pari a 120 euro e 24 euro per ciascuna unità locale (importi già aggiornati con la riduzione del diritto annuale prevista, pari al 50%, e aumentati successivamente del 20%).
Tutte le altre imprese che al 1° gennaio 2017 erano già iscritte nella sezione ordinaria versano un diritto annuale che dovrà essere determinato applicando al fatturato 2016 le misure fisse e le aliquote per scaglioni di fatturato, riportate nella tabella sottostante, riducendo del 50% e aumentandolo successivamente del 20%, l'importo base risultante dal calcolo (per gli arrotondamenti consultare la sezione come si paga).
Scaglioni di fatturato |
Scaglioni di fatturato |
Misura fissa e aliquote |
0 |
100.000 |
200 euro |
oltre 100.000 |
250.000 |
0,015% |
oltre 250.000 |
500.000 |
0,013% |
oltre 500.000 |
1.000.000 |
0,010% |
oltre 1.000.000 |
10.000.000 |
0,009% |
oltre 10.000.000 |
35.000.000 |
0,005% |
oltre 35.000.000 |
50.000.000 |
0,003% |
oltre 50.000.000 |
|
0,001% fino ad un massimo di 40.000 euro |
Le imprese, quindi, individuato lo scaglione di appartenenza, verseranno:
- nell'ipotesi del primo scaglione, 200 euro in quanto il diritto è stabilito in misura fissa;
- nell'ipotesi del secondo scaglione, l'importo raggiunto dopo aver sommato a 200 euro il prodotto ottenuto dall'applicazione dell'aliquota dello 0,015% alla differenza tra il fatturato e 100.000 euro;
- nell'ipotesi del terzo scaglione, l'importo raggiunto dopo aver sommato a 222,50 euro il prodotto ottenuto dall'applicazione dell'aliquota dello 0,013% alla differenza tra il fatturato e 250.000 euro;
- nell'ipotesi del quarto scaglione, l'importo raggiunto, dopo aver sommato a 255 euro il prodotto ottenuto dall'applicazione dell'aliquota dello 0,010% alla differenza tra il fatturato ed euro 500.000;
- nell'ipotesi del quinto scaglione, l'importo raggiunto dopo aver sommato a 305 euro il prodotto ottenuto dall'applicazione dell'aliquota dello 0,009% alla differenza tra il fatturato e 1.000.000 euro;
- nell'ipotesi del sesto scaglione, l'importo raggiunto, dopo aver sommato a 1.115 euro il prodotto ottenuto dall'applicazione dell'aliquota dello 0,005% alla differenza tra il fatturato e 10.000.000 euro;
- nell'ipotesi del settimo scaglione, l'importo raggiunto dopo aver sommato ad 2.365 euro il prodotto ottenuto dall'applicazione dell'aliquota dello 0,003% alla differenza tra il fatturato e 35.000.000 euro;
- nell'ipotesi dell'ottavo scaglione, l'importo raggiunto dopo aver sommato a 2.815 euro il prodotto ottenuto dall'applicazione dell'aliquota dello 0,001% alla differenza tra il fatturato e 50.000.000 euro tenendo conto che non è possibile pagare un diritto di importo superiore a 40.000 euro.
L'impresa verserà l'importo derivante dal calcolo riferito alla propria fascia di fatturato (vedi esempi successivi). Al fine di determinare l'importo dovuto, nei calcoli intermedi, devono essere utilizzati cinque decimali.
Esempio 1: diritto dovuto per sede € 449,65364 à riduzione del 50% à € 224,82682 à applicazione della maggiorazione (20%) à € 269,79218 à € 269,79 à da versare € 270,00
Esempio 2: fatturato complessivo realizzato dall'impresa nell'esercizio 2016 fino ad € 100.000,00_diritto in misura fissa dovuto per la sede € 200,00 à riduzione del 50% à € 100,00 à applicazione della maggiorazione (20%) à € 120,00 à da versare € 120,00
Esempio 3: diritto dovuto per la sede € 40.000,00 (importo massimo) à riduzione del 50% à € 20.000,00 à applicazione della maggiorazione (20%) à € 24.000,00 à da versare € 24.000,00
Nota bene: l'impresa che abbia già effettuato il versamento prima della pubblicazione del decreto del 22/05/2017 in Gazzetta Ufficiale, cioè senza la maggiorazione del 20%, sarà tenuta ad effettuare il conguaglio rispetto all'importo versato entro il termine di cui all'art. 17 comma 3 lettera b) del DPR 7 dicembre 2001 n. 435 (secondo acconto delle imposte sui redditi).
Sezione speciale
Le imprese che al primo gennaio 2017 erano già iscritte nella sezione speciale del Registro Imprese e i soggetti REA, versano un diritto annuale determinato in misura fissa come sotto riportato (importi già aggiornati con la riduzione del diritto annuale prevista, pari al 50%, e aumentati successivamente del 20%):
Tipologia impresa |
Sede |
Unità locali |
Soggetti iscritti al REA (es. associazioni, fondazioni) |
18,00 euro |
zero |
Persona fisica iscritta al solo REA |
18,00 euro |
zero |
Imprese individuali (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) |
52,80 euro |
10,56 euro cad. |
Società semplici agricole |
60,00 euro |
12,00 euro cad. |
Società semplici non agricole |
120,00 euro |
24,00 euro cad. |
Società tra avvocati previste dal D.Lgs. 96/2001 |
120,00 euro |
24,00 euro cad. |
Imprese con sede principale all'estero (per ciascuna unità locale/sede secondaria/ufficio di rappresentanza) |
--- |
66,00 euro cad. |
Unità locali
Le imprese versano in favore della Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale e per ciascuna delle proprie unità locali - già iscritte al 01/01/2017 - un importo pari al 20% del diritto dovuto per la sede principale, fino ad un massimo di 200 euro per ognuna di esse (vedi esempio successivo), ad eccezione dei soggetti iscritti solo al REA che pagano un diritto fisso di 18 euro (importo già ridotto del 50% e aumentato successivamente del 20%) qualunque sia il numero di unità locali denunciate.
Esempio 1: diritto dovuto per sede € 449,65364, diritto dovuto per ciascuna unità locale € 449,65364 x 20% = € 89,93073 → diritto dovuto sede + 1 ul € 449,65364 + € 89,93073 = € 539,58437 → riduzione del 50% → € 269,79218 → applicazione della maggiorazione (20%) € 323,75 → da versare € 324,00
Esempio 2: diritto dovuto per sede + 1 ul € 539,58437→ riduzione del 50% → € 269,79218 → applicazione della maggiorazione (20%) → € 323.75061 → € 323,75 → da versare € 324,00
Se le unità locali/sedi secondarie/uffici di rappresentanza sono situate in province diverse da quella di Milano, occorre indicare nella Sezione IMU e altri tributi locali del modello F24 il Codice Ente corrispondete alla sigla della provincia beneficiaria del pagamento (es. MB oppure VA).
Per determinare l'importo da versare - è necessario inoltre verificare quali Camere di Commercio, per l'anno 2017, hanno deliberato la maggiorazione dell'aliquota.
Le unità locali, le sedi secondarie, gli uffici di rappresentanza, di imprese con sede principale all'estero versano, per ciascuna di esse, un diritto annuale stabilito in misura fissa e pari a 66 euro.
Le unità locali, sedi secondarie o uffici di rappresentanza all'estero, di imprese con sede principale in Italia, non sono tenute al versamento del diritto annuale.
Nota bene: l'impresa che abbia già effettuato il versamento prima della pubblicazione del decreto del 22/05/2017 in Gazzetta Ufficiale, cioè senza la maggiorazione del 20%, sarà tenuta ad effettuare il conguaglio rispetto all'importo versato entro il termine di cui all'art. 17 comma 3 lettera b) del DPR 7 dicembre 2001 n. 435 (secondo acconto delle imposte sui redditi).
Quando si paga
A seconda dei casi:
- il termine per il versamento del diritto annuale, coincide con quello per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi;
- le imprese iscritte in sezione speciale e le imprese che determinano l'importo del diritto dovuto in base agli scaglioni di fatturato e hanno approvato il bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, sono tenute al versamento del diritto annuale entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo la chiusura dell'esercizio (art. 7 quater, commi 19 e 20, Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito nella L. 225 del 1° dicembre 2016);
- i soggetti giuridici i quali, in base a disposizione di legge, approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, devono effettuare il versamento delle imposte entro il giorno 30 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio;
- i soggetti giuridici che non approvano il bilancio nei termini stabiliti, effettuano il versamento del diritto entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere approvato il bilancio;
- entro il trentesimo giorno successivo al termine di scadenza, i soggetti obbligati possono effettuare il pagamento della somma maggiorata dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, senza effettuare arrotondamento oppure possono avvalersi del ravvedimento operoso che consente di applicare una sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria;
- Dopo il trentesimo giorno successivo al termine di scadenza è possibile sanare la violazione commessa, entro un anno dalla scadenza stessa, avvalendosi del ravvedimento lungo;
Eventuali proroghe di scadenze si applicano automaticamente anche al diritto annuale camerale.
Fogli di calcolo diritto annuale 2017
Per calcolare l'importo da versare per il 2017 l'impresa può utilizzare i fogli di calcolo in formato excel predisposti in relazione alle due distinte modalità di determinazione del diritto annuale:
- foglio di calcolo in base al fatturato, predisposto per le imprese che sono tenute al versamento del diritto in forma variabile e che dovranno inserire il fatturato dell'esercizio precedente e, se esistenti, il numero delle unità locali iscritte nella provincia di Milano alla data del 1° gennaio;
- foglio di calcolo in misura fissa, predisposto per le imprese tenute al versamento del diritto annuale in misura fissa che potranno usufruirne per il calcolo totale da versare in presenza di più unità locali iscritte in provincia al 1° gennaio.
È attivo il sito dirittoannuale.camcom.it, accedendo al quale le imprese potranno, tra l'altro, ottenere il calcolo dell'importo da versare oltre che l'invio delle risultanze di calcolo al proprio indirizzo elettronico. Il sito potrà consentire di procedere al pagamento del diritto dovuto attraverso la piattaforma Pago PA, che permette di pagare in modalità elettronica la Pubblica Amministrazione oltre a quella già prevista (modello F24).
Alle imprese che al 1° gennaio 2017 risultano iscritte nella sezione speciale o ordinaria sono state inviate, a mezzo PEC, le seguenti informative contenenti gli importi dovuti: