Diritto annuale

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Diritto annuale 2026

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con nota n. 9347 del 16.01.2026, ha determinato, per l’anno 2026, le misure del diritto annuale per i soggetti che, dall’1/01/2026 chiedono l’iscrizione o l’annotazione nel Registro delle imprese o aprono nuove unità locali o sedi secondarie, nonché dai nuovi soggetti REA.
Gli importi sono identici rispetto a quelli stabiliti a partire dall’anno 2017 (pari alla misura prevista nel 2014, ridotta del 50%).
Al momento non è ancora stato emesso il decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che autorizza l’incremento delle misure del diritto annuale per il triennio 2026-2027-2028 così come adottato nelle delibere dei relativi enti camerali.
Il citato provvedimento detterà le disposizioni per il versamento del relativo conguaglio da parte delle imprese che dal 1° gennaio 2026 alla data di entrata in vigore del medesimo provvedimento (data di pubblicazione sul sito web del Ministero) abbiano versato il diritto annuale senza la maggiorazione.


Attenzione: a partire dalle ore 16:00 del 09/01/2026  non è più possibile presentare nuove richieste relative al Diritto annuale collegandosi allo  Sportello Virtuale servizionline.  Lo Sportello rimarrà attivo per un periodo di 45 giorni lavorativi per consentire la consultazione delle richieste presentate. Dal 12/01/2026 il nuovo servizio è raggiungibile collegandosi all'indirizzo https:/milomb.servizionline.camcom.it/milomb/diritti.


Variazione del tasso legale di interesse

Variazione del tasso legale di interesse Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10/12/2025, pubblicato in G.U. n. 289 del 13/12/2025, ha variato il tasso legale di interesse di cui all'art. 1284 c.c., che passa dal 2,00% al 1,60%.
Dal 01/01/2026, quindi, tale percentuale dovrà essere utilizzata nel calcolo degli interessi legali (a partire dall'anno 2026) da eseguirsi per il pagamento del diritto annuale con ravvedimento operoso.


Diritto annuale 2025: differimento dei termini di versamento per i soggetti interessati dagli ISA


Diritto annuale 2025 - Avviso di pagamento pagoPA con scadenza al 30/06/2025

Si informano gli utenti che hanno ricevuto l’avviso di pagamento tramite bollettino pagoPA con scadenza al 30/06/2025, che non è più possibile utilizzare tale avviso per il pagamento del diritto annuale. Per le modalità di pagamento dal 01/07/2025 consultare la sezione dedicata del nostro sito. In caso di soggetti interessati dagli Isa consultare qui.


Informativa diritto annuale 2025

Alle imprese che al 1° gennaio risultano iscritte nella sezione speciale o ordinaria saranno inviate, a mezzo PEC, le seguenti informative contenenti anche le modalità di calcolo:
Informativa 2025 sezione speciale 
Informativa 2025 sezione ordinaria


​Diritto annuale 2025

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con nota n. 127214 del 18.12.2024  ha determinato, per l’anno 2025, le misure del diritto annuale per i soggetti che, dall’1/01/2025 chiedono l’iscrizione o l’annotazione nel Registro delle imprese o aprono nuove unità locali o sedi secondarie, nonché dei nuovi soggetti REA. Gli importi sono identici rispetto a quelli stabiliti a partire dall’anno 2017 (pari alla misura prevista nel 2014, ridotta del 50% e, successivamente, incrementata del 20% ai sensi del Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 23.02.2023). Il diritto annuale dovrà essere versato al momento della presentazione della domanda, con addebito automatico nel caso di pratica telematica. In alternativa, sarà possibile effettuare il versamento del diritto di prima iscrizione nei 30 giorni successivi, utilizzando il modello F24. Per le imprese e le unità locali già esistenti all'1/01/2025 il diritto annuale dovrà essere versato con la scadenza del primo acconto delle imposte sui redditi.


Variazione del tasso legale di interesse Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10/12/2024, pubblicato in G.U. n. 294 del 16/12/2024, ha variato il tasso legale di interesse di cui all'art. 1284 c.c., che passa dal 2,5% al 2%.
Dal 01/01/2025, quindi, tale percentuale dovrà essere utilizzata nel calcolo degli interessi legali (a partire dall'anno 2025) da eseguirsi per il pagamento del diritto annuale con ravvedimento operoso.


Variazione del tasso legale di interesse

Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29.11.2023, pubblicato in G.U. n. 288 del 11/12/2023, ha variato il tasso legale di interesse di cui all'art. 1284 c.c., che passa dal 5% al 2,5%. 
Dal 1° gennaio 2024, quindi, tale percentuale dovrà essere utilizzata nel calcolo degli interessi legali (a partire dall'anno 2024) da eseguirsi per il pagamento del diritto annuale con ravvedimento operoso.


Utilizza i servizi online per: annullamento cartella esattoriale; verifica pagamenti; rimborso diritto annuale; informazioni specialistiche sul diritto annuale.


Attenti alle truffe e alle pratiche ingannevoli.

​​Archivio avvisi

Il diritto annuale è un tributo che tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro Imprese devono versare ogni anno a favore della Camera di commercio competente territorialmente (L. 580/93 Art. 18).

L'entità del diritto annuale è stabilita annualmente con decreto interministeriale.
Ogni anno, all'avvicinarsi della scadenza, le Camere di commercio inviano alle imprese una comunicazione con gli importi e le modalità di pagamento.