Imprese di nuova iscrizione

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La start-up innovativa e l'incubatore certificato, dal momento della loro iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, sono esonerati dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese, nonché dal pagamento del diritto annuale.
L'esenzione è dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della qualifica di start-up innovativa e di incubatore certificato e dura comunque non oltre il quarto anno di iscrizione (L. 221 del 17 dicembre 2012 e successive modificazioni).

icona link Visita il sito startup.registroimprese.it

 

La Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 15/11/2016 ed il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22/05/2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28/06/2017, hanno determinato per l'anno 2017 le misure del diritto annuale per i soggetti che si iscrivono nel Registro delle Imprese e nel R.E.A. a decorrere dal 1° gennaio 2017.
Gli importi da versare da parte delle imprese che, a partire dal 1° gennaio 2017, presentano istanza di iscrizione e/o annotazione presso il Registro delle Imprese o denunciano l'apertura di unità locali e/o sedi secondarie e dei nuovi soggetti che si iscrivono al REA sono:


Diritto nuove imprese iscritte

  • Imprese individuali (sezione speciale): 52,80 euro (diritto da versare, arrotondato all'unità di euro, 53 euro)
  • Imprese con ragione di società semplice agricola: 60 euro
  • Imprese con ragione di società semplice non agricola: 120 euro
  • Società tra avvocati: 120 euro
  • Imprese individuali (sezione ordinaria): 120 euro
  • Cooperative, consorzi: 120 euro
  • Società di capitali: 120 euro (dal 29/08/2012 incluse srl semplificate e a capitale ridotto introdotte ai sensi della L. 27/2012 e D.M Giustizia n.138/2012)
  • Società di persone: 120 euro

Nota bene: l'impresa che abbia già effettuato il versamento prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del 22/05/2017, cioè senza la maggiorazione del 20%, sarà tenuta ad effettuare il conguaglio rispetto all'importo versato entro il 30/11/2017.


Diritto nuove unità locali

  • Imprese individuali (sezione speciale): 10,56 euro (diritto da versare, arrotondato all'unità di euro, 11 euro)
  • Imprese con ragione di società semplice agricola: 12 euro
  • Imprese con ragione di società semplice non agricola: 24 euro
  • Società tra avvocati: 24 euro
  • Imprese individuali (sezione ordinaria): 24 euro
  • Cooperative, consorzi: 24 euro
  • Società di capitali: 24 euro (dal 29/08/2012 incluse srl semplificate e a capitale ridotto introdotte ai sensi della L. 27/2012 e D.M Giustizia n.138/2012)
  • Società di persone (sas, snc): 24 euro
  • Sede secondaria o unità locale di impresa estera: 66 euro

Le unità locali, sedi secondarie o uffici di rappresentanza all'estero, di imprese con sede principale in Italia, non sono tenute al versamento del diritto annuale.

Nota bene: l'impresa che abbia già effettuato il versamento prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del 22/05/2017, cioè senza la maggiorazione del 20%, sarà tenuta ad effettuare il conguaglio rispetto all'importo versato entro il 30/11/2017.


Diritto soggetti REA

Soggetti iscritti solo al REA: 18 euro

Nota bene: l'impresa che abbia già effettuato il versamento prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del 22/05/2017, cioè senza la maggiorazione del 20%, sarà tenuta ad effettuare il conguaglio rispetto all'importo versato entro il 30/11/2017.


Come si paga

L'invio delle pratiche telematiche prevede che il diritto deve essere corrisposto all'atto dell'iscrizione (con addebito su cassa automatica) oppure entro 30gg dalla presentazione della domanda di iscrizione con modello F24.
Le imprese che, al momento della presentazione della domanda di iscrizione e nei 30gg. successivi , non hanno provveduto al pagamento del diritto annuale, possono sanare la violazione, ricorrendo all'istituto del ravvedimento operoso (art. 6 Decreto 27/01/2005 n. 54).

 

Da sapere

 Da sapere


Dal primo gennaio 2007 per i titolari di partita IVA è obbligatorio il versamento per via telematica con le modalità riportate dal sito dell' Agenzia delle Entrate (voce versamenti F24 online). Le nuove imprese, non ancora titolari di un conto corrente bancario o impossibilitate ad accedervi, potranno continuare ad effettuare i versamenti con mod. F24 cartaceo presso gli sportelli degli uffici postali o degli Istituti di credito.