Diritto Annuale - Chi non paga

 

Cessano dall'obbligo del pagamento del diritto:

  • le imprese per le quali sia stato adottato un provvedimento di fallimento (liquidazione giudiziale) o di liquidazione coatta amministrativa a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è stato adottato il provvedimento, tranne i casi in cui sia stato autorizzato, e fino a quando non sia cessato, l'esercizio provvisorio dell'impresa. Le imprese soggette alle altre procedure concorsuali non sono esonerate dal pagamento del diritto annuale;
     
  • le imprese individuali che hanno cessato l'attività entro il 31 dicembre dell'anno precedente ed hanno presentato la domanda di cancellazione dal Registro Imprese entro il 30 gennaio dell'anno successivo;
     
  • le società e gli altri enti collettivi che hanno approvato il bilancio finale di liquidazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente, ed hanno presentato la domanda di cancellazione dal Registro Imprese entro il 30 gennaio dell'anno successivo all'approvazione del bilancio finale;
     
  • le società cooperative cessano di essere soggette all'obbligo del pagamento del diritto a partire dall'anno solare successivo a quello della data del provvedimento che ha determinato lo scioglimento per atto dell'Autorità Governativa (come prevede l'art. 2544 c.c.).

 

AVVERTENZA 

La cessazione dell'attività non esonera dal pagamento del diritto annuale.
La norma stabilisce che la cessazione dall'obbligo di pagamento del diritto annuale è condizionata alla presentazione della domanda di cancellazione (ovvero, per le unità locali, della denuncia di cessazione) dal Registro delle imprese, non oltre il 30 gennaio dell’anno successivo alla data di cessazione dell’attività ovvero, per le società, alla data di approvazione del bilancio finale. Questa disposizione si applica sia per la cancellazione della sede (legale o principale) che per la cessazione delle unità locali.