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Trasformazioni e trasferimenti
Trasformazioni
La trasformazione di natura giuridica tra forme societarie iscritte alla sezione ordinaria del Registro Imprese (ad esempio il passaggio da società di capitali a società di persone) è del tutto ininfluente per la definizione degli importi del diritto annuale.
Infatti, tutti i soggetti iscritti nella sezione ordinaria del Registro Imprese determinano il diritto dovuto in base al fatturato complessivo ai fini IRAP realizzato dall'impresa l'anno precedente.
Solo nel caso in cui la trasformazione di natura giuridica comporti il passaggio da una sezione all'altra del Registro Imprese (ad esempio da società semplice a società di capitali), il diritto annuale, per l'anno della trasformazione, sarà pagato in base alle modalità previste per la sezione in cui l'impresa risultava iscritta al 1° gennaio dell'anno di riferimento.
Nei casi di passaggio da una sezione all'altra del Registro Imprese senza trasformazione di natura giuridica (ad esempio impresa individuale iscritta nella sezione ordinaria che passa nella sezione speciale come piccolo imprenditore) il diritto annuale si determina in base alle modalità stabilite per la sezione in cui si era iscritti al 1° gennaio dell'anno di riferimento.
Trasferimenti
Le imprese che hanno trasferito in altra provincia la propria sede legale o principale nel corso dell'anno corrente, sono tenute a versare il diritto relativo all'anno 2020 alla Camera di Commercio di origine, quella in cui risultavano iscritte al 1° gennaio 2020.