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Imprese di nuova iscrizione - Diritto annuale 2013
Imprese di nuova iscrizione
IMPORTI DIRITTO ANNUALE 2013 - IMPRESE DI NUOVA ISCRIZIONE Con nota ministeriale del 21 dicembre 2012 n° 261118, sono state confermate per l'anno 2013 le misure del Diritto annuale definite a decorrere dal 2011 dal decreto interministeriale del 21 aprile 2011 e rimaste invariate anche per il 2012. Gli importi da versare da parte delle imprese che, a partire dal 1 gennaio 2013, presentano istanza di iscrizione e/o annotazione presso il Registro delle Imprese o denunciano l'apertura di unità locali e/o sedi secondarie e dei nuovi soggetti che si iscrivono al REA sono: DIRITTO NUOVE IMPRESE ISCRITTE Imprese individuali (sezione speciale): Euro 88,00 Imprese con ragione di società semplice agricola: Euro 100,00 Imprese con ragione di società semplice non agricola: Euro 200,00 Società tra avvocati: Euro 200,00 Imprese individuali (sezione ordinaria): Euro 200,00 Cooperative, Consorzi: Euro 200,00 Società di Capitali: Euro 200,00 (dal 29/08/2012 incluse srl semplificate e a capitale ridotto introdotte ai sensi della L. 27/2012 e D.M Giustizia n.138/2012) Società di persone: Euro 200,00 DIRITTO NUOVE UNITA' LOCALI DI Imprese individuali (sezione speciale): Euro 18,00 Imprese con ragione di società semplice agricola: Euro 20,00 Imprese con ragione di società semplice non agricola: Euro 40,00 Società tra avvocati: Euro 40,00 Imprese individuali (sezione ordinaria): Euro 40,00 Cooperative, Consorzi: Euro 40,00 Società di Capitali: Euro 40,00 (dal 29/08/2012 incluse srl semplificate e a capitale ridotto introdotte ai sensi della L. 27/2012 e D.M Giustizia n.138/2012) Società di persone (sas, snc ): Euro 40,00 Sede secondaria/Unità locale di impresa estera: Euro 110,00
Soggetti iscritti al REA: Euro 30,00
In caso di presentazione agli sportelli di pratiche di iscrizione/denuncia su supporto cartaceo o digitale, l'avvenuto pagamento del diritto annuale sarà dimostrato allegando al modello copia della ricevuta di versamento. In caso di invio di pratiche telematiche, la mancanza di ricevuta di versamento scansionata in allegato, determinerà il prelievo - da parte dell'ente - dell'importo del diritto dovuto. Le imprese che, al momento della presentazione della domanda di iscrizione e nei 30gg. successivi , non hanno provveduto al pagamento del diritto annuale, possono sanare la violazione, ricorrendo all'istituto del ravvedimento operoso ( art. 6 Decreto 27/01/2005 n. 54 ). (*) Dal primo gennaio 2007 per i titolari di partita IVAè obbligatorio il versamento per via telematica con le modalità riportate dal sito dell' Agenzia delle Entrate (voce versamenti F24 online). Le nuove imprese, non ancora titolari di un conto corrente bancario o impossibilitate ad accedervi, potranno continuare ad effettuare i versamenti con mod. F24 cartaceo presso gli sportelli degli uffici postali o degli Istituti di credito |