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È possibile compensare il credito del diritto annuale con altri tributi e contributi a debito, o con lo stesso diritto annuale. Possono avvalersi della compensazione i contribuenti che per errore:
hanno versato più volte il diritto annuale per lo stesso anno;
hanno effettuato il versamento ad una Camera di commercio alla quale non competeva il diritto.
Lacompensazione viene effettuata con modello F24 - sezione IMU ed altri Tributi locali - indicando nelle colonne :
codice ente locale – MI;
codice tributo – 3850;
anno di riferimento - anno del diritto a credito;
importo a credito compensati – importo.
Laseconda sezione da compilare dipende dalla natura del tributo/contributo a debito.
È inoltre possibile portare in compensazione eventuali crediti vantati per altri tributi e/o contributi con quanto dovuto per il diritto annuale.
Non è possibile compensare gli importi versati con il codice 3852 (Sanzioni per omesso o tardivo versamento del diritto camerale annuale) e con il codice 3851 (Interessi per omesso o tardivo versamento del diritto camerale annuale).
Il diritto annuale (pagato nel primo mese successivo la scadenza del termine di versamento, avvalendosi dello strumento della compensazione di crediti vantati per altri tributi/contributi) deve essere maggiorato della percentuale dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
Pagamento di somme iscritte a ruolo
Si precisa che l'art. 31 del D.Lgs. 31/05/2010 n. 78 convertito, con modificazioni, dalla L. 30/07/2010 n. 122 che ha disposto che il pagamento delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori possa essere effettuato mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte, con l'utilizzo del modello unificato di pagamento F24 - codice tributo RUOL – non è applicabile alle iscrizioni a ruolo del diritto annuale.