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Sezione ordinaria
Il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22/05/2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 2017 - ai sensi dell'articolo 18, comma 10, della legge n. 580/93, come modificato dal D.Lgs. n. 219/16 - ha autorizzato l'aumento del 20% della misura del diritto annuale destinato al finanziamento di programmi e progetti per la promozione dello sviluppo economico e l'organizzazione di servizi alle imprese.
In particolare la Camera di commercio di Monza e Brianza finanzierà, in accordo con Regione Lombardia, l'attuazione del "Piano Industria 4.0", azioni finalizzate all'orientamento al lavoro e alle professioni "Alternanza Scuola-Lavoro" e la promozione del patrimonio culturale e del turismo (in ambito regionale).
1) le società e gli altri soggetti collettivi che al 1° gennaio 2017 sono iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese determinano il diritto annuale da versare, applicando al fatturato complessivo realizzato dall'impresa nell'esercizio 2016, le misure fisse o aliquote per scaglioni di fatturato riportate nella tabella sottostante.
Imprese iscritte in Sezione Ordinaria |
Scaglioni di fatturato |
Determinazione importo dovuto per la sede |
||
- Società in nome collettivo |
Da |
fino a euro 100.000,00 |
euro 200,00 |
misura fissa |
oltre |
fino a |
euro 200,00 + |
0,015% sulla parte eccedente |
|
oltre |
fino a |
euro 222,50 + |
0,013% sulla parte eccedente |
|
oltre |
fino a |
euro 255,00 + |
0,010% sulla parte eccedente |
|
oltre |
fino a |
euro 305,00 + |
0,009% sulla parte eccedente |
|
oltre |
fino a |
euro 1.115,00 + |
0,005% sulla parte eccedente |
|
oltre |
fino a |
euro 2.365,00 + |
0,003% sulla parte eccedente |
|
oltre |
|
euro 2.815,00 + |
0,001% sulla parte eccedente |
L'importo base così ottenuto dovrà essere ridotto del 50%, circolare MISE n. 0359584 del 15/11/2016, e successivamente aumentato del 20%.
Ai fini della definizione della base imponibile, necessaria per la determinazione del diritto annuale dovuto, è di aiuto la circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 03/03/2009 che favorisce la corretta individuazione dei righi del modello IRAP 2017.
2) Le imprese individuali iscritte o annotate nella sezione Ordinaria del Registro delle Imprese versano per la sede un diritto fisso pari a euro 120,00 e euro 24,00 per ciascuna unità locale (importi già aggiornati con la riduzione del diritto annuale prevista, pari al 50%, e aumentati successivamente del 20%).
3) Unità locali (soggetti di cui al punto 1): per ciascuna unità locale/sede secondaria/ufficio di rappresentanza già iscritta allo 01/01/2017 occorre sommare all'importo determinato per la sede, un diritto pari al 20% di quanto dovuto per la stessa, fino ad un massimo di euro 120,00 (importo già aggiornato con la riduzione del diritto annuale prevista, pari al 50%, e aumentato successivamente del 20%. Vedere la sezione "Arrotondamento").
4) Le Imprese con sede principale all'estero sono tenute al pagamento di un diritto fisso pari ad euro 66,00 (importo già aggiornato con la riduzione del diritto annuale prevista, pari al 50%, e aumentato successivamente del 20%) per ciascuna unità locale/sede secondaria/ufficio di rappresentanza.
Arrotondamento
Va eseguito un unico arrotondamento finale, dopo aver eseguito tutti i conteggi intermedi per sede ed unità locali mantenendo cinque decimali. L'importo finale va arrotondato all'unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5) secondo la seguente formula:Importo sede + (importo singola unità locale x numero unità locali) = importo totale da arrotondare.
AVVISO IMPORTANTE PER COLORO CHE HANNO PAGATO IL DIRITTO ANNUALE PRIMA DEL 28 GIUGNO 2017 (DATA DI PUBBLICAZIONE DEL DECRETO MISE DI AUMENTO DEL DIRITTO ANNUALE):
- Le imprese che hanno pagato l'importo già maggiorato del 20% (secondo quanto indicato sopra) hanno assolto interamente all'obbligo di pagamento del diritto annuale previsto per l'anno 2017;
- Le imprese che hanno effettuato il versamento senza la maggiorazione del 20% (come indicato sotto), saranno tenuti ad effettuare il conguaglio rispetto all'importo versato entro il termine di cui all'art. 17 comma 3 lettera b) del DPR 7 dicembre 2001 n. 435 (secondo acconto delle imposte sui redditi).
Prima della pubblicazione in data 28 giugno 2017 del suddetto Decreto del Ministero dello Sviluppo il diritto annuale era determinato nel modo seguente:
1) per le società e gli altri soggetti collettivi l'importo del diritto annuale era determinato applicando, al fatturato complessivo realizzato dall'impresa nell'esercizio 2016, le misure fisse o aliquote per scaglioni di fatturato, riportate nella tabella indicata nella pagina precedente.
L'importo base così ottenuto doveva essere ridotto del 50%, circolare MISE n. 0359584 del 15/11/2016, ma senza applicazione della maggiorazione del 20% (vedere la sezione "Arrotondamento").
2) Le imprese individuali iscritte o annotate nella sezione Ordinaria del Registro delle Imprese dovevano versare per la sede un diritto fisso pari a euro 100,00 e euro 20,00 per ciascuna unità locale(importi già aggiornati con la riduzione del diritto annuale prevista, pari al 50%).
3) Unità locali (soggetti di cui al punto 1): per ciascuna unità locale/sede secondaria/ufficio di rappresentanza già iscritta allo 01/01/2017, occorreva sommare, all'importo determinato per la sede, un diritto pari al 20% di quanto dovuto per la stessa, fino ad un massimo di euro 100,00(importo già aggiornato con la riduzione del diritto annuale prevista, pari al 50%).
4) Le Imprese con sede principale all'estero erano tenute al pagamento di un diritto fisso pari ad euro 55,00 (importo già aggiornato con la riduzione del diritto annuale prevista, pari al 50%.) per ciascuna unità locale/sede secondaria/ufficio di rappresentanza.