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Diritto annuale 2015 Milano
IMPORTI DIRITTO ANNUALE 2015 - IMPRESE GIA' ISCRITTE AL 01/01/2015
Tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese ed i soggetti R.E.A. sono tenuti al versamento del diritto annuale a favore delle Camere di Commercio. Il decreto Interministeriale dell'8 gennaio 2015, emesso di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dispone le riduzioni percentuali dell'importo del diritto camerale, previste dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114, a partire dalla riduzione prevista per l'anno 2015, pari al 35 per cento.
IMPRESE INDIVIDUALI - SEZIONE ORDINARIA
In considerazione di quanto sopra, le imprese Individuali che al 1° gennaio 2015 risultano iscritte o annotate nella sezione Ordinaria del Registro delle Imprese versano per la sede un diritto fisso pari a euro 130,00 e euro 26,00 per ciascuna unità locale (importi già ridotti del 35%).
Tutte le altre imprese che al 1° gennaio 2015 erano già iscritte nella sezione ordinaria (*) del Registro delle Imprese, versano un diritto annuale che dovrà essere determinato applicando - al fatturato realizzato dall'impresa nell'esercizio 2014 - le misure fisse e le aliquote per scaglioni di fatturato, riportate nella tabella sottostante, riducendo del 35% l'importo base risultante dal calcolo (per gli arrotondamenti consultare la sezione come si paga):
Scaglioni di fatturato da Euro |
Scaglioni di fatturato a Euro | Misura fissa e aliquote |
0 | 100.000,00 | euro 200,00 |
oltre 100.000,00 | 250.000,00 | 0,015% |
oltre 250.000,00 | 500.000,00 | 0,013% |
oltre 500.000,00 | 1.000.000,00 | 0,010% |
oltre 1.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,009% |
oltre 10.000.000,00 | 35.000.000,00 | 0,005% |
oltre 35.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,003% |
oltre 50.000.000,00 | 0,001% fino ad un massimo di euro 40.000,00 |
(*) la sezione alla quale l'impresa è iscritta, è riportata sulla visura o su un certificato camerale e può essere sempre richiesta alla Camera di Commercio di appartenenza.
Le imprese, quindi, individuato lo scaglione di appartenenza, verseranno:
- nell'ipotesi del primo scaglione, euro 200,00 in quanto il diritto è stabilito in misura fissa;
- nell'ipotesi del secondo scaglione, l'importo raggiunto, dopo aver sommato ad euro 200,00 il prodotto ottenuto dall'applicazione dell'aliquota dello 0,015% alla differenza tra il fatturato ed euro 100.000,00
- nell'ipotesi del terzo scaglione, l'importo raggiunto, dopo aver sommato ad euro 222,50 il prodotto ottenutodall'applicazione dell'aliquota dello 0,013% alla differenza tra il fatturato ed euro 250.000,00
- nell'ipotesi del quarto scaglione, l'importo raggiunto, dopo aver sommato ad euro 255,00 il prodotto ottenutodall'applicazione dell'aliquota dello 0,010% alla differenza tra il fatturato ed euro 500.000,00
- nell'ipotesi del quinto scaglione, l'importo raggiunto, dopo aver sommato ad euro 305,00 il prodotto ottenutodall'applicazione dell'aliquota dello 0,009% alla differenza tra il fatturato ed euro 1.000.000,00
- nell'ipotesi del sesto scaglione, l'importo raggiunto, dopo aver sommato ad euro 1.115,00 il prodotto ottenutodall'applicazione dell'aliquota dello 0,005% alla differenza tra il fatturato ed euro 10.000.000,00
- nell'ipotesi del settimo scaglione, l'importo raggiunto, dopo aver sommato ad euro 2.365,00 il prodotto ottenuto dall'applicazione dell'aliquota dello 0,003% alla differenza tra il fatturato ed euro 35.000.000,00
- nell'ipotesi dell'ottavo scaglione, l'importo raggiunto, dopo aver sommato ad euro 2.815,00 il prodotto ottenuto dall'applicazione dell'aliquota dello 0,001% alla differenza tra il fatturato ed euro 50.000.000,00 tenendo conto che non è possibile pagare un diritto di importo superiore ad euro 40.000,00.
IMPORTANTE:
- L'impresa verserà l'importo derivante dal calcolo riferito alla propria fascia di fatturato (vedi esempi successivi). Al fine di determinare l'importo dovuto, nei calcoli intermedi, devono essere utilizzati cinque decimali. Maggiori informazioni sono disponibili nella sezione come si paga.
Esempi:
Esempio 1: fatturato complessivo realizzato dall'impresa nell'esercizio 2014 fino ad € 100.000,00 (primo scaglione) - diritto in misura fissa dovuto per la sede € 200,00 → riduzione del 35% → da versare € 130,00
Esempio 2: fatturato complessivo realizzato dall'impresa nell'esercizio 2014 € 585.432,00 (quarto scaglione) - diritto dovuto per la sede € 263,54320 → riduzione del 35% → € 171,30308 → € 171,30 → da versare € 171,00
Esempio 3: fatturato complessivo realizzato dall'impresa nell'esercizio 2014 oltre € 50.000.000,00 (ottavo scaglione) - diritto dovuto per la sede € 40.000,00 (importo massimo) → riduzione del 35% → da versare € 26.000,00
Le imprese che al primo gennaio 2015 erano già iscritte nella sezione speciale (*) del Registro delle Imprese ed i soggetti R.E.A., versano un diritto annuale determinato in misura fissa nella misura sotto riportata:
Tipologia impresa |
Diritto dovuto per la sede (importo già ridotto del 35%) | Diritto da versare (arrotondato all'unità di euro) |
Soggetti iscritti al Repertorio Economico Amministrativo | € 19,50 | € 20,00 |
Imprese individuali (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) | € 57,20 | € 57,00 |
Società semplici agricole | € 65,00 | € 65,00 |
Società semplici non agricole | € 130,00 | € 130,00 |
Società tra avvocati previste dal D.Lgs. 96/2001 | € 130,00 | € 130,00 |
(*) la sezione alla quale l'impresa è iscritta, è riportata sulla visura o su un certificato camerale e può essere sempre richiesta alla Camera di Commercio di appartenenza.
L'importo del diritto non è frazionabile in rapporto alla durata dell'iscrizione nell'anno (D.M. 359/2001, art. 3, comma 2).
La Camera di Commercio di Milano non applica le maggiorazioni previste dall'art. 18, comma 10, della legge 580/2013, come modificato dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23.
UNITA' LOCALI
Le imprese versano per ciascuna delle proprie unità locali - già iscritte all'01/01/2015, in favore della Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale - un importo pari al 20% del diritto dovuto per la sede principale, fino ad un massimo di euro 200,00 per ognuna di esse (vedi esempi successivi), ad eccezione dei soggetti iscritti solo al REA che pagano un diritto fisso di € 20,00 (importo già ridotto del 35% ed arrotondato all'unità di euro) qualunque sia il numero di unità locali denunciate.
Esempi:
Esempio 1: diritto dovuto per sede € 449,65364, diritto dovuto per ciascuna unità locale € 449,65364 x 20% = € 89,93073 → diritto dovuto sede + 1 ul € 449,65364 + € 89,93073 = € 539,58437 → riduzione del 35% → € 350,72984 → € 350,73 → da versare € 351,00
Esempio 2: diritto dovuto per sede € 57,20, diritto dovuto per ciascuna unità locale € 57,20 x 20% = € 11,44 → diritto dovuto sede + 1 ul € 57,20 + € 11,44 = € 68,64 → da versare € 69,00
Se le unità locali/sedi secondarie/uffici di rappresentanza sono situate in province diverse da quella di Milano, occorre compilare più righi del modello F24 ed indicare nella Sezione IMU e altri tributi locali il Codice Ente corrispondente alla sigla della provincia beneficiaria del pagamento (es. MB oppure VA).
Per determinare l'importo da versare - è necessario inoltre verificare quali Camere di Commercio, per l'anno 2015, hanno deliberato la maggiorazione dell'aliquota.
Le unità locali, le sedi secondarie, gli uffici di rappresentanza, di imprese con sede principale all'estero versano, per ciascuna di esse, un diritto annuale stabilito in misura fissa e pari ad euro € 72,00 (importo già ridotto del 35% ed arrotondato all'unità di euro).
Le unità locali, sedi secondarie o uffici di rappresentanza all'estero, di imprese con sede principale in Italia, non sono tenute al versamento del diritto annuale.
QUANDO SI PAGA
Il termine per il versamento del diritto annuale, coincide con quello per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.
Ciò stante: le imprese di cui alla tabella precedente (imprese iscritte in sezione speciale) e le imprese che determinano l'importo del diritto dovuto in base agli scaglioni di fatturato ed hanno approvato il bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, sono tenute al versamento del diritto annuale entro il sedicesimo giorno del sesto mese successivo la chiusura dell'esercizio e quindi entro il giorno 16 giugno 2015 (art. 17 comma 1, Decreto del presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435 e successive modificazioni).
I soggetti giuridici i quali, in base a disposizione di legge, approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, devono effettuare il versamento delle imposte entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio.
I soggetti giuridici che non approvano il bilancio nei termini stabiliti, effettuano il versamento del diritto entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere approvato il bilancio.
Entro il trentesimo giorno successivo al termine di scadenza, i soggetti obbligati possono effettuare il pagamento della somma maggiorata dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, senza effettuare arrotondamento oppure possono avvalersi del ravvedimento operoso che consente di applicare una sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria.
Dopo il trentesimo giorno successivo al termine di scadenza è possibile sanare la violazione commessa, entro un anno dalla scadenza stessa, avvalendosi del ravvedimento cosiddetto "lungo". Eventuali proroghe di scadenze si applicano automaticamente anche al diritto annuale camerale.
Attenti alle truffe e alle pratiche commerciali ingannevoli!