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Quando si paga
Il termine per il versamento del diritto annuale coincide, generalmente, con quello per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.
A seconda dei casi si può verificare una delle seguenti situazioni:
- le imprese iscritte in sezione speciale e le imprese che determinano l'importo del diritto dovuto in base agli scaglioni di fatturato e hanno approvato il bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, sono tenute al versamento del diritto annuale entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo la chiusura dell'esercizio (art. 7 quater, commi 19 e 20, Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito nella L. 225 del 1° dicembre 2016);
- i soggetti giuridici i quali, in base a disposizione di legge, approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, devono effettuare il versamento delle imposte entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio;
- i soggetti giuridici che non approvano il bilancio nei termini stabiliti, effettuano il versamento del diritto entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere approvato il bilancio.
Entro il trentesimo giorno successivo al termine di scadenza, i soggetti obbligati possono effettuare il pagamento della somma maggiorata dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, senza effettuare arrotondamento oppure possono avvalersi del ravvedimento operoso che consente di applicare una sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria.
Dopo il trentesimo giorno successivo al termine di scadenza è possibile sanare la violazione commessa, entro un anno dalla scadenza stessa, avvalendosi del ravvedimento lungo.
Eventuali proroghe di scadenze si applicano automaticamente anche al diritto annuale camerale.