Diritto annuale 2013 Milano

 


 Il video del Diritto annuale

 

IMPORTI DIRITTO ANNUALE 2013 - IMPRESE GIA' ISCRITTE AL 01/01/2013

Tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese ed i soggetti R.E.A. sono tenute al versamento del diritto annuale a favore delle Camere di Commercio. La Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 21.12.2012 (in formato pdf 507 kB) ha confermato per l'anno 2013 le misure del diritto annuale definite a decorrere dal 2011 dal decreto ministeriale del 21 aprile 2011.

 

IMPRESE INDIVIDUALI - SEZIONE ORDINARIA

Le imprese individuali iscritte o annotate nella sezione Ordinaria del Registro delle Imprese  versano per la sede un diritto fisso pari a Euro 200,00 e Euro 40,00 per ciascuna unità locale.

Tutte le altre imprese che al primo gennaio 2013 erano già iscritte nella sezione ordinaria (*) del Registro delle Imprese, versano un diritto annuale che dovrà essere determinato applicando - al fatturato realizzato dall'impresa nell'esercizio 2012 - le misure fisse e le aliquote per scaglioni di fatturato, riportate nella tabella sottostante:

Scaglioni di fatturato da Euro Scaglioni di fatturato a Euro Misura fissa e aliquote
0 100.000,00 euro 200,00
oltre 100.000,00 250.000,00 0,015%
oltre 250.000,00 500.000,00 0,013%
oltre 500.000,00 1.000.000,00 0,010%
oltre 1.000.000,00 10.000.000,00 0,009%
oltre 10.000.000,00 35.000.000,00 0,005%
oltre 35.000.000,00 50.000.000,00 0,003%
oltre 50.000.000,00   0,001% fino ad un massimo di euro 40.000,00

(*) la sezione alla quale l'impresa è iscritta, è riportata sulla visura o su un certificato camerale e può essere sempre richiesta alla Camera di Commercio di appartenenza.

Le imprese, quindi, individuato lo scaglione di appartenenza, verseranno:

  • nell'ipotesi del primo scaglione, euro 200,00 in quanto il diritto è stabilito in misura fissa;
  • nell'ipotesi del secondo scaglione , l'importo raggiunto, dopo aver sommato ad euro 200,00, il prodotto ottenuto dall'applicazione dell'aliquota dello 0,015% alla differenza tra il fatturato ed euro 100.000,00
  • nell'ipotesi del terzo scaglione, l'importo raggiunto, dopo aver sommato ad euro 222,50, il prodotto ottenuto dall'applicazione dell'aliquota dello 0,013% alla differenza tra il fatturato ed euro 250.000,00
  • nell'ipotesi del quarto scaglione, l'importo raggiunto, dopo aver sommato ad euro 255,00, il prodotto ottenuto dall'applicazione dell'aliquota dello 0,010% alla differenza tra il fatturato ed euro 500.000,00
  • nell'ipotesi del quinto scaglione, l'importo raggiunto, dopo aver sommato ad euro 305,00 il prodotto ottenuto dall'applicazione dell'aliquota dello 0,009% alla differenza tra il fatturato ed euro 1.000.000,00
  • nell'ipotesi del sesto scaglione, l'importo raggiunto, dopo aver sommato ad euro 1.115,00, il prodotto ottenuto dall'applicazione dell'aliquota dello 0,005% alla differenza tra il fatturato ed euro 10.000.000,00
  • nell'ipotesi del settimo scaglione, l'importo raggiunto, dopo aver sommato ad euro 2.365.,00, il prodotto ottenuto dall'applicazione dell'aliquota dello 0,003% alla differenza tra il fatturato ed euro 35.000.000,00
  • nell'ipotesi dell'ottavo scaglione, l'importo raggiunto, dopo aver sommato ad euro 2.815,00, il prodotto ottenuto dall'applicazione dell'aliquota dello 0,001% alla differenza tra il fatturato ed euro 50.000.000,00 tenendo conto che non è possibile pagare un diritto di importo superiore ad euro 40.000,00.

 

IMPORTANTE:

- L'impresa verserà l'importo derivante dal calcolo riferito alla propria fascia di fatturato. Al fine di determinare l'importo dovuto, nei calcoli intermedi, devono essere utilizzati cinque decimali. Maggiori informazioni sono disponibili nella sezione come si paga  

Le imprese che al primo gennaio 2013 erano già iscritte nella sezione speciale (*) del Registro delle Imprese ed i soggetti R.E.A., versano un diritto annuale determinato in misura fissa nella misura sotto riportata:

Tipologia impresa Importo in misura fissa in Euro
Soggetti iscritti al Repertorio Economico Amministrativo 30,00
Imprese individuali

88,00

Imprese con ragione di società semplice agricola

100,00

Imprese con ragione di società semplice non agricola

200,00

Società tra Avvocati ( decreto LGS.96/2001)

200,00

(*) la sezione alla quale l'impresa è iscritta, è riportata sulla visura o su un certificato camerale e può essere sempre richiesta alla Camera di Commercio di appartenenza.

L'importo del diritto non è frazionabile in rapporto alla durata dell'iscrizione nell'anno (D.M. 359/2001, art. 3, comma 2).

La Camera di Commercio di Milano non applica le maggiorazioni previste dall'art. 18, comma 6, della legge 580/1993.

UNITA' LOCALI

Le imprese versano per ciascuna delle proprie unità locali - già iscritte all'01/01/2013, in favore della Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale - un importo pari al 20% del diritto dovuto per la sede principale, fino ad un massimo di euro 200,00 per ognuna di esse, ad eccezione dei soggetti iscritti solo al REA che pagano un diritto fisso di € 30,00 qualunque sia il numero di unità locali denunciate.

Se le unità locali/sedi secondarie/uffici di rappresentanza sono situate in province diverse da quella di Milano, occorre compilare più righe del modello F24 ed indicare nella Sezione Ici / IMU e altri tributi locali il Codice Ente corrispondente alla sigla della provincia beneficiaria del pagamento (es. MB oppure VA).

Per determinare l'importo da versare - è necessario inoltre verificare quali Camere di Commercio per l'anno 2013 hanno deliberato la maggiorazione dell'aliquota; a questo fine è possibilie consultare l'apposito elenco (in formato pdf 17 kB).

Le unità locali, le sedi secondarie, gli uffici di rappresentanza, di imprese con sede principale all'estero versano, per ciascuna di esse, un diritto annuale stabilito in misura fissa e pari ad euro 110,00.

Le unità locali, sedi secondarie o uffici di rappresentanza all'estero, di imprese con sede principale in Italia, non sono tenute al versamento del diritto annuale.

QUANDO SI PAGA

Il termine per il versamento del diritto annuale, coincide con quello per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.

Ciò stante: le imprese di cui alla tabella precedente (imprese iscritte in sezione speciale) e le imprese che determinano l'importo del diritto dovuto in base agli scaglioni di fatturato ed hanno approvato il bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, sono tenute al versamento del diritto annuale entro il sedicesimo giorno del sesto mese successivo la chiusura dell'esercizio e quindi entro il giorno 17 giugno 2013 (art. 17 comma 1, Decreto del presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435 e successive modificazioni).

I soggetti giuridici i quali, in base a disposizione di legge, approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, devono effettuare il versamento delle imposte entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio.

I soggetti giuridici che non approvano il bilancio nei termini stabiliti, effettuano il versamento del diritto entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere approvato il bilancio.

Entro il trentesimo giorno successivo al termine di scadenza, i soggetti obbligati possono effettuare il pagamento della somma maggiorata dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, senza effettuare arrotondamento oppure possono avvalersi del ravvedimento operoso che consente di applicare una sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria.

Eventuali proroghe di scadenze si applicano automaticamente anche al diritto annuale camerale.

Attenti alle truffe e alle pratiche commerciali ingannevoli !