Autotutela e ricorso - Diritto annuale

Autotutela

L'amministrazione provvede all'annullamento o alla rettifica di un provvedimento emesso e riscontrato errato in via del tutto autonoma (iniziativa d'ufficio) oppure su iniziativa del contribuente.

Chi ha ricevuto la notifica della cartella di pagamento per la violazione di omesso/tardato/incompleto pagamento del diritto annuale ed ha verificato di non essere tenuto al pagamento, potrà presentare tempestivamente richiesta di riesame o annullamento, al fine di ottenere l'eventuale annullamento totale o parziale della cartella, direttamente alla Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi - Ufficio Diritti.

Puoi inviare la domanda di riesame o annullamento della cartella di pagamento:

 online alla sezione diritto annuale

 a mezzo e-mail a cciaa@pec.milomb.camcom.it

 a mezzo posta all'Ufficio Protocollo, Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, Via San Vittore al Teatro, 14, cap 20123 Milano

Alle domande trasmesse via mail o via posta, da indirizzare all'Ufficio Diritti, è necessario allegare le prime sei pagine della cartella di pagamento, la ricevuta di pagamento del modello F24 o altri titoli giustificativi del versamento o altra documentazione idonea a sostenere le proprie ragioni.

La Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi comunica all'interessato l'eventuale provvedimento di accoglimento dell'istanza in autotutela entro 45 giorni lavorativi decorrenti dalla presentazione dell'istanza stessa, come da Carta dei Servizi. In nessun caso, la presentazione dell'istanza in autotutela sospende i termini per la proposizione del ricorso giurisdizionale alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado, territorialmente competente. 


Ricorso

È possibile presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado entro 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, tenendo conto della sospensione del periodo feriale (1° agosto – 31 agosto, di ogni anno).

Il ricorso, con l’indicazione degli elementi di cui all’art. 18 D. Lgs. 546/92, deve essere notificato alla Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi mediante invio telematico all’indirizzo PEC: cciaa@pec.milomb.camcom.it, all’attenzione dell’U.O. Diritti.

Entro 30 giorni dalla notifica del ricorso il ricorrente, a pena di inammissibilità, deve costituirsi in giudizio presso la segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di I grado esclusivamente in modalità telematica. Per poter eseguire il deposito del ricorso e degli altri atti processuali è necessario registrarsi all’applicazione PTT del Sistema informatico della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.), cui si accede dal Portale della Giustizia tributaria.

Per le controversie di valore fino a 3.000,00 euro i contribuenti/destinatari possono stare in giudizio senza difensore. In questo caso, in alternativa alla notifica per via telematica, il ricorso può essere notificato alternativamente, tramite Ufficiale Giudiziario, ovvero mediante spedizione a mezzo posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, ovvero ancora mediante consegna diretta ad un addetto all’Ufficio che ne rilascia ricevuta. Entro 30 giorni dalla notifica del ricorso il ricorrente, a pena di inammissibilità, deve costituirsi in giudizio depositando presso la segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di I grado, o trasmettendo alla stessa Corte a mezzo posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, il proprio fascicolo contenente: l’originale del ricorso notificato tramite Ufficiale Giudiziario oppure fotocopia del ricorso dichiarata conforme all’originale dallo stesso ricorrente (se il ricorso è stato spedito per posta o consegnato) con fotocopia della ricevuta della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale o del deposito.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, ora denominato Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), con comunicazione n. 0232228 del 13/07/2016, ha precisato che l'art. 17 del D. Lgs. 472/1997 stabilisce l'espresso divieto di applicazione della definizione agevolata alle sanzioni per omesso o tardivo versamento, indipendentemente dal procedimento di irrogazione utilizzato.