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Casi particolari - Diritto annuale 2016
Esercizio legale non coincidente con l'anno solare (c.d. esercizio a cavallo d'anno)
I soggetti giuridici con esercizio legale non coincidente con l'anno solare, devono effettuare il versamento del diritto annuale entro il sedicesimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura dell'esercizio.
Le imprese con esercizio a cavallo dispongono di una data di scadenza variabile per il versamento del diritto annuale, come per il pagamento delle altre imposte, a seconda del mese di chiusura dell'esercizio.
Esempio pratico
Un'impresa che chiude l'esercizio il 30 settembre 2015, ed approva il bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dello stesso esercizio, deve versare il saldo imposte per l'anno 2014 e il primo acconto delle imposte per l'anno 2015 entro il 16 marzo 2016; tale impresa sarà, quindi, legittimata ad effettuare contemporaneamente il versamento del diritto annuale per l'anno 2015, commisurato al fatturato 2014, entro il termine sopra evidenziato.
Variazioni esercizi sociali
Nel caso di passaggio da esercizio sociale coincidente con l'anno solare a esercizio infra-annuale o viceversa, è necessario adottare le seguenti regole:
Il fatturato da prendere in considerazione è quello realizzato dal giorno successivo l'ultimo esercizio di 12 mesi prima della variazione, alla chiusura del primo esercizio di 12 mesi dopo la variazione;
1. Esempio di società con esercizio coincidente con l'anno solare (31/12/n) e passaggio a esercizio infra-annuale (30/04)
diritto annuale anno n+1
Il diritto annuale dovrà essere determinato sulla base del fatturato realizzato dall'impresa nel periodo compreso dal 01/01/n al 31/12/n
diritto annuale anno n+2
Il diritto annuale dovrà essere determinato sulla base del fatturato realizzato dall'impresa nel periodo compreso dal 01/01/n+1 al 30/04/n+2
In questo caso la scadenza è il 16° giorno del sesto mese successivo alla chiusura del primo esercizio di 12 mesi dopo la variazione.
2. Esempio di società con esercizio infra-annuale (30/09/n) e passaggio a esercizio coincidente con l'anno solare (31/12)
diritto annuale anno n
Il diritto annuale dovrà essere determinato sulla base del fatturato realizzato dall'impresa nel periodo compreso dal 01/10/n-1 al 30/09/n
diritto annuale anno n+1
Il diritto annuale dovrà essere determinato sulla base del fatturato realizzato dall'impresa nel periodo compreso dal 01/10/n al 31/12/n
diritto annuale anno n+2
Il diritto annuale dovrà essere determinato sulla base del fatturato realizzato dall'impresa nel periodo compreso dal 01/01/n+1 al 31/12/n+1
Ad eccezione del caso indicato la scadenza del versamento è il 16° giorno del sesto mese successivo alla chiusura dell'esercizio di riferimento.
Esercizio prolungato
Una società, che si iscrive al Registro Imprese a settembre 2014 decidendo, al momento della costituzione, di adottare un esercizio prolungato fino a dicembre 2015:
- all'atto dell'iscrizione sarà tenuta a versare il diritto annuale in misura fissa (pari a euro 200,00)
- entro il termine di pagamento del diritto per l'anno 2015, coincidente con il 16 giugno, verserà un importo pari a quello pagato al momento dell'iscrizione, aggiornato sulla base della riduzione prevista per l'anno 2015, in quanto, alla scadenza del versamento del diritto annuale, tale società non ha ancora concluso il primo esercizio fiscale e non ha quindi alcuna base imponibile su cui calcolare l'importo del diritto da versare.
- nel mese di giugno 2016 la società provvederà al versamento del diritto annuale per l'anno 2016, calcolato sull' intero fatturato realizzato dall'impresa dal momento della costituzione sino alla scadenza del primo esercizio sociale.