Nomina del revisore nelle S.r.l. e cessazione anticipata dell’incarico in seguito al venir meno dell’obbligo

Di seguito vengono dettagliate le diverse situazioni che si possono presentare e le condizioni per l’iscrizione delle cessazioni anticipate degli incarichi.
 

Rettifica della data di inizio carica

Non è possibile "rettificare" la durata dell’incarico già conferito e in corso: la durata dell’incarico già deciso può variare solo nelle ipotesi di revoca, dimissioni o risoluzione consensuale.
Non sono pertanto iscrivibili domande con le quali venga chiesta l'iscrizione della variazione della durata del revisore, nominato a fine 2019, sulla base di verbali di assemblea con i quali si rettifica o si stabilisce che l’incarico anziché per gli esercizi 2019/2020/2021 sia riferito agli esercizi 2020/2021/2022, con data inizio 1/1/2020.

 

Cessazione anticipata del revisore

La cessazione anticipata dell’incarico di revisione può intervenire solo in seguito a risoluzione consensuale, revoca o dimissioni.

 

Risoluzione consensuale

La risoluzione consensuale dell’incarico di revisione è possibile tutte le volte in cui la società e il revisore concordano sullo scioglimento del rapporto.
Non basta, in linea di principio, la delibera dei soci che dispone/approva la risoluzione consensuale: agli atti dell’ufficio deve esservi anche la dichiarazione di accettazione da parte del revisore.

Documenti da allegare

  • delibera con cui i soci dispongono/dichiarano la risoluzione consensuale;

  • documentazione che attesti il consenso del revisore alla risoluzione del rapporto [es. documentazione agli atti della società, dichiarazione resa dal revisore con firma digitale - oppure con firma autografa e documento di identità del firmatario - firma digitale del revisore sulla distinta, in aggiunta alla firma dell’amministratore o dell’intermediario, cioè del commercialista iscritto nella sezione A dell’Albo, o del notaio].

È sufficiente il solo verbale se attesta contestualmente:

  1. la disponibilità/richiesta del revisore a risolvere consensualmente il precedente rapporto (ovvero la sua presenza in assemblea e la mancata formulazione di obiezioni);

  2. la deliberazione conforme dei soci in proposito;

  3. la nuova nomina, nella stessa data della cessazione, dello stesso revisore o di un nuovo revisore per gli esercizi 2020, 2021 e 2022.

 

Revoca

La revoca è possibile in alcuni casi specifici, elencati dal DM 261/2012.
Tra queste ipotesi è prevista la possibilità di revocare l’incarico qualora vengano meno i presupposti di legge che obbligano alla revisione legale.
La proroga dei termini ricordata nelle premesse ha spostato temporalmente l’entrata in vigore dell’obbligo di nomina e ha cambiato gli esercizi sociali da valutare al fine di individuare l’insorgenza dell’obbligo (ora devono essere presi in esame gli esercizi 2018 e 2019. Sono quindi venuti meno i presupposti che obbligavano alla nomina del revisore.
La revoca – trattandosi di SRL che non è al momento obbligata alla nomina del revisore - ha effetto dal momento in cui è comunicata all’interessato, pertanto la data di cessazione da indicare nella modulistica è la data di notificazione della revoca al revisore.
Si ricorda che il revisore che è stato revocato non può essere rinominato dalla società prima di un anno (art. 8 d.m. 28/12/2012, n. 261)

Documenti da allegare

  • delibera dei soci di revoca del revisore a causa del venir meno;

  • documentazione che attesti l’avvenuta comunicazione della revoca al revisore (ricevuta di ritorno in caso di raccomandata o ricevuta di consegna in caso di comunicazione effettuata via PEC).

È sufficiente il solo verbale se il revisore cessato è presente all’assemblea che delibera la revoca.

 

Dimissioni

Le dimissioni NON sono consentite a causa del venir meno dell'assoggettamento all'obbligo di revisione legale ma nelle sole ipotesi previste dall’art. 5 commi 1 e 2 del DM 261/2012.
Se la motivazione delle dimissioni non risulta dalla documentazione allegata alla pratica, l’Ufficio richiede documentazione integrativa.