Imprese Culturali e Creative (ICC): dal 30/9/2025 nuova sezione speciale del Registro Imprese

L’art. 25 della legge n. 206/2023 ha introdotto nell’ordinamento giuridico nazionale e ha definito la qualifica di impresa culturale e creativa (ICC), prevedendo l’istituzione di una apposita sezione speciale del registro imprese in cui sono iscritte tali imprese. Come si può desumere dal primo comma del suddetto articolo, scopo della legge è la valorizzazione della cultura e della creatività quali elementi distintivi dell’identità italiana in grado di accrescere il valore sociale ed economico della Nazione.
Il successivo decreto interministeriale n. 402 del 25/10/2024 (decreto ICC), in attuazione dell’articolo 25, comma 6 della legge 206/2023, ha definito le modalità e le condizioni per il riconoscimento e le ipotesi di revoca della qualifica di impresa culturale e creativa, prevedendo che tale riconoscimento avvenga a seguito dell’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, previa istanza di parte presentata per via telematica mediante la comunicazione unica.
Il Decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made In Italy del 10/7/2025, in attuazione dell’art. 5 del suddetto decreto ICC, ha istituto l’apposita sezione speciale del registro imprese e ha dettato le disposizioni concernenti gli adempimenti per l'iscrizione nella suddetta sezione speciale; in allegato al decreto sono stati inoltre elencati i codici ATECO delle attività ammissibili.
Infine, con il decreto direttoriale del 7/8/2025, il Ministero delle Imprese e del Made In Italy ha approvato le modifiche alle specifiche tecniche della modulistica da presentare al registro imprese (v. 7.06), necessarie per permettere la presentazione delle istanze relative all’iscrizione/cancellazione degli enti coinvolti nella nuova sezione speciale dedicata alle imprese culturali e creative. Il decreto ha anche aggiornato le istruzioni per la compilazione della modulistica necessaria per questo adempimento (modelli S5 e I2).

Le nuove specifiche tecniche sono entrate in vigore il 30 settembre 2025, di conseguenza le imprese culturali e creative possono presentare la domanda di iscrizione nella apposita nuova sezione speciale del registro imprese a partire dal 30/9.

Consulta il manuale operativo.

QUALI IMPRESE/ENTI POSSONO ACQUISIRE LA QUALIFICA DI IMPRESA CULTURALE E CREATIVA (REQUISITI SOGGETTIVI E OGGETTIVI)

Requisiti soggettivi (art. 3 decreto ICC)
Possono acquisire la qualifica di impresa culturale e creativa, tramite la richiesta di iscrizione nella apposita sezione speciale del registro imprese:

  1. gli enti, indipendentemente dalla forma giuridica, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del codice civile (società di persone e di capitali, cooperative, consorzi, società consortili, società costituite all’estero);
  2. i lavoratori autonomi;
  3. gli enti del Terzo settore, previsti dall’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, e gli enti di cui al libro I, titolo II, capo II, del codice civile;
  4. le start up innovative di cui all’articolo 25 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, iscritti nel registro imprese o nel REA e che hanno già dichiarato nei medesimi registri lo svolgimento dell’attività economica.

Requisiti oggettivi (art. 4 decreto ICC)
I suddetti soggetti, per acquisire la qualifica di impresa culturale e creativa devono inoltre:

  • svolgere attività stabile e continuativa con sede in Italia, ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, purché siano soggetti passivi di imposta in Italia,
  • svolgere in forma di impresa, in via esclusiva o prevalente, una o più delle seguenti attività: ideazione, creazione, produzione, sviluppo, diffusione, promozione, conservazione, ricerca, valorizzazione e gestione di beni, attività e prodotti culturali (v. Nota di seguito).

Possono inoltre acquisire la qualifica di ICC i soggetti costituiti in una delle forme indicate ai punti 1 e 2 del precedente paragrafo ‘Requisiti soggettivi’ (art. 3, lettere a) e b) del decreto ICC), che svolgono, in forma di impresa, in via esclusiva o prevalente, attività economiche di supporto, ausiliarie o comunque strettamente funzionali all'ideazione, creazione, produzione, sviluppo, diffusione, promozione, conservazione, ricerca, valorizzazione o gestione di beni, attività e prodotti culturali.
Nota:
Si definiscono beni culturali, i beni di cui all'articolo 2, comma 2, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Si definiscono attività e prodotti culturali: beni, servizi, opere dell'ingegno, nonché i processi ad essi collegati, e altre espressioni creative, individuali e collettive, anche non destinate al mercato, inerenti a musica, audiovisivo e radio, moda, architettura e design, arti visive, spettacolo dal vivo, patrimonio culturale materiale e immateriale, artigianato artistico, editoria, libri e letteratura.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI ISCRIZIONE O DI CANCELLAZIONE DALLA SEZIONE SPECIALE

L’istanza di iscrizione (o di cancellazione) nella sezione speciale delle imprese culturali e creative deve essere presentata al registro imprese competente, mediante una pratica telematica di comunicazione unica predisposta tramite l'ambiente di compilazione DIRE o, in alternativa, una delle altre soluzioni di mercato aggiornate con l’ultima versione della modulistica ministeriale. Il registro imprese competente è quello in cui l’impresa ha la propria sede legale, oppure una sede secondaria o unità locale, ove si tratti di soggetto avente sede in uno degli Stati membri dell'Unione Europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo.
Compilazione modulistica
Richiesta di iscrizione

Tramite i software sopra indicati deve essere compilato:

  • un modello S5 di variazione attività, al riquadro BS/IMPRESA CULTURALE E CREATIVA (per tutte le imprese diverse dalle individuali)
    o
  • un modello I2 al riquadro 35/IMPRESA CULTURALE E CREATIVA (per le imprese individuali).

Nel suddetto riquadro:

  • deve essere compilato il campo ‘Tipologia richiesta’ con il codice N-ISCRIZIONE SEZIONE SPECIALE
  • e deve essere attestato (con dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000) il possesso dei requisiti di impresa culturale e creativa previsti dalla norma, attraverso la valorizzazione dell’apposito campo obbligatorio.

L’iscrizione nella sezione speciale consente inoltre alle imprese culturali e creative di introdurre nella propria denominazione sociale la dicitura “impresa culturale e creativa” o “ICC” e utilizzare tale denominazione nella documentazione e nelle comunicazioni sociali (art. 25, comma 9, legge n. 206/2023 e art. 1, comma 2, decreto ICC).
Pertanto, al momento della compilazione della modulistica, contestualmente alla richiesta di iscrizione in sezione speciale, è possibile richiedere l’aggiunta della dicitura “impresa culturale e creativa” oppure “ICC” alla denominazione sociale, tramite la compilazione del campo ‘Dicitura nella denominazione sociale’ del riquadro IMPRESA CULTURALE E CREATIVA, valorizzandolo con il codice A-IMPRESA CULTURALE E CREATIVA oppure B-ICC.
N.B.: qualora sia necessario variare o aggiornare l’intera denominazione dell’impresa/ente già risultante dal RI/REA, devono essere utilizzati gli appositi riquadri relativi alla modifica della denominazione previsti nei vari moduli, da presentarsi separatamente rispetto all’istanza.
Richiesta di cancellazione
Tramite i software sopra indicati deve essere compilato:

  • un modello S5 di variazione attività, al riquadro BS/IMPRESA CULTURALE E CREATIVA (per tutte le imprese diverse dalle individuali)
    o
  • un modello I2 al riquadro 35/IMPRESA CULTURALE E CREATIVA (per le imprese individuali).

Nel suddetto riquadro deve essere compilato il campo ‘Tipologia richiesta’ con il codice CCANCELLAZIONE SEZIONE SPECIALE.
La cancellazione volontaria dalla sezione speciale comporta la perdita dei benefici normativi eventualmente riconosciuti.
Avvertenze

  1. La richiesta di iscrizione (o di cancellazione) dalla sezione speciale costituisce un adempimento esclusivo; non è quindi ammessa la compilazione di altri riquadri del modulo diversi da quelli previsti per l’adempimento, né l’allegazione di altri moduli o di documenti.
     
  2. Al momento della presentazione della domanda di iscrizione:
    - l’attività prevalente dell’impresa/ente (o l’attività economica per i soggetti iscritti solo al REA) deve essere già stata iscritta al RI/REA;
    - il codice ATECO riferito all’attività prevalente (o all’attività economica per i soggetti iscritti solo al REA) deve essere presente all’interno della lista di codici ATECO di cui all’allegato del decreto direttoriale del MIMIT in attuazione dell’art. 5 del decreto interministeriale n. 402 del 25 ottobre 2024;
    - qualora, nell’allegato di cui al punto precedente, il codice ATECO preveda lo svolgimento dell’attività in forma artigiana, il codice ATECO dell’attività prevalente deve corrispondere al codice ATECO dell’attività artigiana dichiarata nel RI/REA.
     
  3. In caso di ente iscritto al REA, ai fini dell’iscrizione alla sezione speciale con la qualifica di impresa culturale e creativa, è necessario che l’ente medesimo abbia già iscritto nel REA un indirizzo attivo di posta elettronica certificata.
     
  4. Il sistema di trasmissione delle pratiche telematiche verso la Camere di Commercio competente verifica, all’atto della spedizione, che la pratica stessa e la posizione su cui viene effettuato il deposito rispetti i requisiti elencati ai precedenti punti 1, 2, 3, oltre agli ulteriori requisiti generali sulla correttezza, coerenza e completezza della pratica telematica, previsti dalle vigenti specifiche tecniche ministeriali.
    A seguito dei controlli, qualora vengano rilevati uno o più errori, la spedizione non andrà a buon fine e il sistema ne darà informativa al mittente. In questi casi, la pratica non sarà recapitata all’Ufficio del Registro delle Imprese competente per gli adempimenti conseguenti.

Firmatario
Il rappresentante legale dell’impresa/ente
Il titolare dell’impresa individuale
L’obbligato deve sottoscrivere digitalmente l’istanza (modulistica) in cui è contenuta la dichiarazione sostitutiva del possesso dei requisiti resa ai sensi degli artt. 46,47 e 76 del DPR 445/2000.

Diritti di segreteria e imposta di bollo
All’iscrizione e alla cancellazione dalla sezione speciale si applicano:

Diritti di segreteria:

  • Imprese/enti iscritti al Registro Imprese: 90 Euro (cooperative sociali: 45 Euro)
  • Enti iscritti al REA: 30 Euro
  • Imprese individuali: 18 Euro

Imposta di bollo:

  • Imprese/enti diversi da società di persone e imprese individuali: 65 Euro (cooperative sociali: esenti)
  • Società di persone: 59 Euro
  • Imprese individuali: 17,50 Euro

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

 

Milano, 29/09/2025