Istruzioni operative per le corrette modalità di sottoscrizione delle domande e denunce da presentare al Registro Imprese e al REA in seguito alla eliminazione della cd. ‘procura speciale’:

icona Istruzioni per gli utenti e gli intermediari in genere

icona Istruzioni per il notariato

icona Istruzioni per i professionisti iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili
Aggiornamento delle istruzioni per i professionisti iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili: Dal 17/12/2023 presentazione di domande e denunce al registro imprese e al REA anche da parte degli iscritti nella sezione B dell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili 


MO-DA02 Modello per l'iscrizione della propria nomina da parte di amministratore o liquidatore, per l'accettazione della nomina da parte del sindaco e di domiciliazione per il pagamento delle sanzioni REA.

Le mere domande di cancellazione dell’impresa/società potranno tuttavia continuare ad essere presentate, in via transitoria, con il modello di procura speciale.

 

Disposizione del Conservatore del Registro Imprese

Nell’ambito della riorganizzazione dei servizi di trasmissione delle pratiche telematiche, si informa che dal 2 dicembre 2019 l'Ufficio del Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi non accetterà domande di iscrizione o deposito cui sia allegato il file con la delega di firma all'intermediario, cioè la cd. procura speciale firmata manualmente (cui è inoltre aggiunta la copia del documento di identità personale del sottoscrittore).

Dal 2 dicembre 2019 il soggetto obbligato o legittimato alla presentazione della domanda o denuncia o dell'atto da pubblicare (es. titolare impresa individuale, legale rappresentante, amministratore, liquidatore, sindaco, revisore, ecc.) dovrà quindi presentare la modulistica ministeriale sottoscritta con la propria firma digitale.

Resta inteso che gli intermediari continueranno a svolgere le importanti attività di predisposizione e invio delle pratiche telematiche, che dovranno però riportare la firma digitale del soggetto obbligato all’adempimento.

Resta anche confermato che continueranno ad essere accettate, senza la cd. procura speciale, come già avviene attualmente, le pratiche che l’intermediario ha il potere di firmare digitalmente in base alla legge su incarico dell’imprenditore (es. il commercialista, in quanto ‘incaricato’ e legittimato in base all’art. 31 comma 2 quater della legge n. 340/2000).

Si raccomanda quindi agli imprenditori di acquisire in tempo utile un dispositivo di firma digitale, e in ogni caso di verificarne il corretto funzionamento.

La firma digitale, come è noto, è ampiamente diffusa ed è facilmente reperibile presso varie Certification Authority (v. elenco) associazioni di categoria e studi professionali autorizzati: si tratta infatti di uno strumento sempre più utilizzato, non solo per sottoscrivere domande rivolte agli enti pubblici ma anche per contratti o atti di natura privata.


Milano, 30 luglio 2019

Il Conservatore del Registro delle Imprese
Gianfrancesco Vanzelli