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Dal 4/6/2026 nuovo adempimento da presentare al registro imprese: Comunicazione delle informazioni sulle imposte sul reddito (Country-by-Country Reporting – CbCR) - D.Lgs n. 128/2024
Quadro Normativo di Riferimento
In attuazione della Direttiva UE 2021/2101, il Decreto Legislativo 4 settembre 2024, n. 128 ha introdotto un nuovo obbligo pubblicitario presso il Registro delle Imprese: la Comunicazione delle informazioni sulle imposte sul reddito (comunicazione CbCR).
La nuova disposizione si applica ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio il 22 giugno 2024 o in data successiva e mira a garantire la trasparenza fiscale delle grandi realtà societarie dei grandi gruppi multinazionali.
In particolare, con il Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMiT) del 20 maggio 2026 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 121 del 27/05/2026), sono state formalmente approvate le specifiche tecniche ministeriali (versione 7.09) della modulistica registro imprese, necessarie per la trasmissione telematica di questo adempimento.
La nuova modulistica è entrata in vigore il 4 giugno 2026; da questa data le imprese coinvolte possono presentare al registro imprese la comunicazione CbCR.
Soggetti interessati (art. 1 D.Lgs n.128/2024 - art. 5-ter D.Lgs n. 139/2015)
L’obbligo si applica esclusivamente alle grandi imprese e ai gruppi societari multinazionali i cui ricavi eccedono l'importo di 750.000.000 di euro alla data di chiusura del bilancio/bilancio consolidato, per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi.
Nello specifico, sono tenute all'adempimento:
- Le società capogruppo,
- Le società autonome,
- Le società controllate da imprese capogruppo di Paesi terzi (extra-UE),
- Le succursali aperte da imprese di Paesi terzi (extra-UE), che superano la soglia dimensionale prevista.
Si precisa che non tutte le società appartenenti a gruppi multinazionali con ricavi superiori a 750 milioni di euro sono tenute al deposito materiale del file presso il Registro Imprese italiano.
In dettaglio, i soggetti obbligati all’adempimento e i casi di esenzione sono elencati negli articoli 5-ter e 5-quater del D.Lgs n. 139/2015 introdotti dall’art. 1 del D.Lgs. n. 128/2024.
Nota di pubblicazione sul sito web aziendale: ai sensi dell'art. 5-sexies del D.Lgs 128/2024, la comunicazione deve essere contestualmente pubblicata sul sito internet della società o dell'impresa, garantendone l'accesso gratuito in lingua italiana o in una lingua comunemente utilizzata nella finanza internazionale. Il documento deve rimanere accessibile al pubblico per un periodo minimo di 5 anni consecutivi. La pratica depositata al Registro delle Imprese deve dare esplicitamente conto di tale avvenuta pubblicazione.
Modalità di presentazione della comunicazione e regole di invio
La comunicazione deve essere presentata, entro dodici mesi dalla data di chiusura del bilancio d’esercizio per il quale è redatta (es. entro il 31/12/2026 per l'esercizio chiuso al 31/12/2025), esclusivamente per via telematica a cura degli amministratori della società/impresa presso l’ufficio del registro delle imprese ove è collocata la sede o la stabile rappresentanza, tramite la Comunicazione Unica (ComUnica), compilando all'interno del Modulo S2 il nuovo riquadro 33/COUNTRY BY COUNTRY REPORTING (CBCR) nel modo seguente:
- valorizzare l'apposito "flag" che identifica l'adempimento come "Comunicazione sulle imposte sul reddito (CbCR)";
- indicare esplicitamente all’interno del riquadro la data di chiusura dell’esercizio di riferimento per permettere al sistema di verificare la tempestività del deposito;
- marcare il flag all’interno del riquadro per dare conto che la comunicazione è stata pubblicata anche nel sito internet della società.
Non devono essere compilati contestualmente altri riquadri del modulo S2 per modifiche anagrafiche o societarie (la pratica deve riguardare solo la comunicazione CbCR).
Alla pratica deve essere allegato lo specifico documento (CCR - Country by Country Reporting), conforme alla tassonomia prevista dal regolamento della Commissione Europea 2024/2952 (vedi successivo paragrafo “Struttura e Contenuto della Comunicazione”).
Strumenti per la compilazione della pratica
Per la predisposizione della pratica può essere utilizzato lo strumento online DIRE, che guida l’utente nella compilazione della comunicazione; in alternativa, può essere utilizzata una delle altre soluzioni di mercato aggiornate alle ultime specifiche tecniche della modulistica ministeriale, necessaria per l’invio di questo adempimento.
Controlli bloccanti
Il decreto che ha approvato le nuove specifiche tecniche della modulistica ministeriale per la presentazione del nuovo adempimento (Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 20 maggio 2026) ha inoltre stabilito i requisiti minimi di compilazione e le precondizioni essenziali senza i quali la domanda di iscrizione viene respinta dal sistema informatico e non perviene all'ufficio del registro delle imprese (controlli automatici bloccanti).
Per superare i controlli automatici bloccanti attivi in fase di spedizione della pratica, l'istanza deve tassativamente rispettare le seguenti regole strutturali:
- Esclusività assoluta: la compilazione del Riquadro 33 è ammessa unicamente in caso di Modulo S2 "base". Oltre agli estremi della domanda e dell'atto (Riquadri A e B), è vietata la compilazione di qualsiasi altro riquadro del modulo S2 o l'allegazione di altri moduli societari o intercalari (quali S3, S5, S, UL, INT.P, INT.AA). Nel Riquadro B (Estremi dell'atto) deve essere obbligatoriamente valorizzato il codice forma atto "C" (Comunicazione);
- Codifica dell'Allegato: al modulo deve essere allegato il documento contenente la comunicazione CbCR. L'allegato è obbligatorio e deve recare il nuovo codice tipo documento "CCR" (Comunicazione informazioni imposta sul reddito CbCR);
- Formato del File: il documento deve essere prodotto esclusivamente nel formato elettronico elaborabile Inline XBRL (iXBRL), in conformità alla Tassonomia ufficiale pubblicata dalla Commissione Europea. Il file deve presentare estensione .html o .xhtml e deve essere firmato digitalmente (con estensione. p7m). Non sono ammessi documenti in formato PDF.
- Firma Digitale: la firma digitale apposta sulla pratica e sul documento allegato deve essere in corso di validità (non revocata o scaduta); il modulo di domanda deve essere sottoscritto dal soggetto obbligato alla presentazione.
Struttura e Contenuto della Comunicazione (art. 1 D.Lgs n. 128/2024 – art. 5-quinquies D.Lgs n. 139/2015)
Alla pratica deve essere allegato lo specifico documento (CCR - Country by Country Reporting), redatto in conformità alla tassonomia prevista dal regolamento della Commissione Europea 2024/2952, prodotto esclusivamente nel formato elettronico elaborabile Inline XBRL (iXBRL), con estensione .html o .xhtml e firmato digitalmente (con estensione. p7m).
Il documento deve essere strutturato in 5 sezioni standardizzate:
- Sezione 1 (Informazioni Generali): denominazione dell'impresa, esercizio di riferimento, valuta di presentazione (coerente con il bilancio) ed esplicitazione dell'opzione contabile (principi IFRS/OIC) o fiscale (report DAC4 Agenzia delle Entrate);
- Sezione 2 (Dati Quantitativi ed Economici): breve descrizione delle attività svolte; numero di dipendenti a tempo pieno; ammontare dei ricavi complessivi (comprese le operazioni con parti correlate); utile o perdita al lordo delle imposte; importo dell'imposta sul reddito maturata nell'esercizio (escluse imposte differite o fondi rischi incerti); imposta sul reddito effettivamente versata per cassa (comprese ritenute alla fonte subite); ammontare degli utili non distribuiti a fine esercizio;
- Sezione 3 (Elenco delle entità): elencazione nominativa di tutte le imprese figlie oggetto di consolidamento stabilite nelle rispettive giurisdizioni;
- Sezione 4 (Omissioni): sezione opzionale non prevista dal legislatore italiano (pertanto non soggetta a compilazione per i soggetti nazionali);
- Sezione 5 (Giustificazioni): nota narrativa volta a illustrare e chiarire eventuali discrepanze significative tra l'importo delle imposte maturate e quello delle imposte effettivamente pagate.
Il documento viene preparato avvalendosi di software specifici prodotti da varie software house e successivamente allegato alla pratica da presentare al Registro Imprese.
Diritti di segreteria e imposta di bollo previsti per la presentazione
L’adempimento è soggetto al pagamento dei diritti di segreteria pari a euro 60 e dell’imposta di bollo prevista per la presentazione delle pratiche telematiche al registro imprese (euro 65).
Termine di presentazione e sanzioni amministrative
La comunicazione deve essere depositata presso l'ufficio del Registro delle Imprese competente entro dodici mesi dalla data di chiusura del bilancio dell'esercizio per il quale la comunicazione stessa è redatta.
Ricordando che la nuova disposizione si applica ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio il 22 giugno 2024 o in data successiva, si riportano di seguito alcuni esempi di calcolo del termine:
- caso di esercizio coincidente con “l'anno solare”: per l'esercizio chiuso al 31/12/2025 (iniziato il 01/01/2025), la pratica va presentata entro il 31/12/2026;
- caso di esercizio "a cavallo d'anno": per un esercizio iniziato il 1° luglio 2024 e chiuso il 30 giugno 2025, il termine ultimo è il 30 giugno 2026. Si evidenzia che queste società hanno quindi a disposizione solo pochi giorni per presentare la pratica.
Il mancato rispetto degli obblighi pubblicitari comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
- omesso deposito: Si applica la sanzione stabilita dalla legge (art. 1, comma 145, L. 208/2015), da euro 10.000 a euro 50.000;
- tardivo deposito: Se il deposito viene effettuato con un ritardo non superiore a 60 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta della metà (da euro 5.000 a euro 25.000). Il deposito eseguito oltre il 60° giorno è interamente equiparato all'omissione.
Comunicazione infedele o incompleta: qualora la comunicazione depositata contenga fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, ovvero ometta informazioni obbligatorie, la sanzione amministrativa è applicata nella misura aumentata al doppio.