In seguito alla approvazione delle apposite specifiche tecniche, avvenuta con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 7 gennaio 2015, dall'8 gennaio 2015 è possibile depositare al Registro delle Imprese contratti di rete redatti in conformità al modello standard tipizzato (approvato con Decreto Interministeriale n. 122 del 10/04/2014), sottoscritti con firma digitale dei titolari/legali rappresentanti di tutte le imprese partecipanti.

I contratti di rete formati secondo lo schema approvato dal ministero e sottoscritti digitalmente direttamente dai rappresentanti delle imprese partecipanti possono quindi essere redatti e depositati anche senza l'intervento notarile (purché siano contratti di rete senza soggettività giuridica).

Per facilitare la predisposizione ed il deposito del contratto di rete con modello standard è stato reso disponibile un apposito servizio on-line all'indirizzo internet http://contrattidirete.registroimprese.it (sezione Strumenti -> rete contratto). Questo servizio permette la predisposizione guidata di questo tipo di contratto, secondo i dettami della normativa vigente, nonché la sottoscrizione digitale e la sua successiva allegazione ad una pratica di Comunicazione Unica per l'invio al Registro Imprese, mediante il collegamento diretto con l'applicativo Starweb.

E' disponibile la Guida al contratto di rete in formato elaborabile (in formato pdf 1.117 kB) che contiene tutti i passaggi operativi per la corretta predisposizione e l'invio del contratto con modello standard tipizzato mediante il nuovo servizio on-line.

REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI RETE REDATTO CON MODELLO STANDARD MEDIANTE LA PROCEDURA ON-LINE

Al momento l'Agenzia delle Entrate non ha fornito indicazioni ufficiali per le corrette modalità di registrazione del contratto di rete redatto con modello standard mediante la procedura on-line.

Fino a nuove disposizioni devono essere seguite le seguenti istruzioni provvisorie, riportate anche nella su indicata guida (pagina 21).

Registrazione presso l'Agenzia delle Entrate

Prima di trasmettere il contratto al Registro delle Imprese è necessario provvedere alla sua registrazione presso l'Agenzia delle Entrate. Il soggetto che si è impegnato alla registrazione del contratto deve presentare ad un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate:

  • il file XML firmato digitalmente (eventualmente marcato temporalmente) e la corrispondente "Rappresentazione a stampa" su file PDF copiati su un supporto informatico non modificabile (CD o DVD),
  • la stampa della corrispondente "Rappresentazione a stampa" dell'atto,
  • il Modello 69 RICHIESTA DI REGISTRAZIONE Agenzia delle Entrate compilato,
  • la prova dell'avvenuto pagamento dell'imposta di registro e di bollo, con data di emissione non successiva alla data di stipula.

Nella ricevuta di registrazione saranno riportati gli estremi di registrazione che, assieme agli estremi del contratto in formato elaborabile, costituiranno gli estremi identificativi del contratto di rete ai fini dell'iscrizione nel Registro Imprese.

Iscrizione nel Registro Imprese

Dopo la registrazione del contratto, l'impresa deve fare una comunicazione unica di iscrizione del contratto di rete al registro imprese alla Camera di Commercio ove ha sede l'impresa.

Gli estremi identificativi del contratto di rete da indicare sono:

  • il numero di registrazione rilasciato dall'Agenzia delle Entrate,
  • il numero di repertorio che si assume coincidere con gli estremi del contratto in formato elaborabile (valorizzati con la sigla provincia e il numero di iscrizione al REA della sede dell'impresa di riferimento, es. RO-12345).

La forma dell'atto da indicare è SCRITTA (si tratta infatti di una scrittura privata).

Alla pratica di comunicazione unica è obbligatorio allegare:

  • il file XML firmato (ed eventualmente marcato temporalmente) con codice documento B07 "ATTO XML"
  • copia ottica del testo cartaceo (identico all'originale informatico) su cui l'Agenzia delle Entrate appone il timbro con gli estremi di registrazione fiscale. Questo ulteriore allegato al momento non è segnalato nella su indicata "Guida al contratto di rete in formato elaborabile", ma è necessario al fine della corretta presentazione della pratica al Registro Imprese.

Firmata la distinta di comunicazione unica e selezionati gli importi relativi ai diritti di segreteria e dell'imposta di bollo per l'iscrizione al Registro delle imprese si procede all'invio.

Si ricorda che in caso di prima iscrizione del contratto di rete al registro imprese tutte le imprese partecipanti devono effettuare una comunicazione unica alla Camera di Commercio ove hanno sede.

Al contrario i successivi atti o eventi modificativi del contratto di rete dovranno essere comunicati per l'iscrizione nel registro imprese solo dall'impresa di riferimento.

DATA DEL CONTRATTO REDATTO CON MODELLO STANDARD TIPIZZATO

Come indicato nelle "Specifiche tecniche del modello standard tipizzato per la trasmissione del contratto di rete al registro delle imprese" allegate al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 7 gennaio 2015, la data dell'atto da indicare nella compilazione on-line corrisponde:

  • alla data della marca temporale digitale se il file XML firmato dagli obbligati è marcato temporalmente
  • alla data di registrazione dell'atto se il file XML firmato dagli obbligati non è marcato temporalmente