Ruolo 2014

La Camera di commercio ha reso esecutivi i ruoli per l'esazione del diritto annuale per l'annualità 2014 e delle relative sanzioni per le violazioni di omesso/incompleto/tardivo/tardato versamento (D.M. n. 54/2005).
Si forniscono di seguito alcuni chiarimenti per una maggiore comprensione delle ragioni della violazione commessa ed un esempio di cartella esattoriale per una più agevole lettura del documento.

Nel caso di cartelle notificate a più coobbligati in relazione al medesimo ruolo, si informa che se uno dei soggetti (impresa ed eventuali coobbligati) che ha ricevuto la cartella provveda al pagamento (seguendo le indicazioni riportate in cartella e sempreché correttamente e tempestivamente effettuato) regolarizza l'obbligazione di cui al ruolo formato dall'Ente camerale e libera contestualmente tutti i coobbligati.


Chi doveva pagare il diritto annuale per l'anno 2014

Erano tenute al pagamento del diritto annuale tutte le imprese che al 1° gennaio 2014 risultavano iscritte o annotate nel Registro delle Imprese nonché le imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese nel corso dell'anno (art.3 comma 1 D.M. 359/2001).

A tal proposito si ricorda che l'importo non è frazionabile in rapporto alla durata dell'iscrizione nell'anno (art.3 comma 2 D.M. 359/2001). Le imprese che esercitavano un'attività economica anche attraverso unità locali dovevano versare - per ciascuna di esse - un diritto annuale pari al 20% del diritto dovuto per la sede legale fino ad un massimo di euro 200,00 per ogni unità locale iscritta al Registro Imprese.

Si ricorda che a partire dall'anno 2001 sono obbligate al pagamento del diritto annuale anche:

  • le società in liquidazione;
  • le imprese che, pur avendo cessato l'attività entro il 31 dicembre, non hanno provveduto a presentare la cancellazione dal Registro Imprese entro il 30 gennaio dell'anno successivo.


Chi non doveva pagare il diritto annuale per l'anno 2014

Erano esonerate dal versamento del diritto annuale:

  • le imprese individuali che avevano cessato l'attività entro il 31 dicembre 2013 ed avevano presentato la domanda di cancellazione dal Registro Imprese entro il 30/01/2014;
  • le società e gli altri enti collettivi che avevano approvato il bilancio finale di liquidazione entro il 31 dicembre 2013 ed avevano presentato la domanda di cancellazione dal Registro Imprese entro il 30/01/2014;
  • le società cooperative per le quali, nel corso del 2013 era stato adottato un provvedimento che aveva determinato lo scioglimento per atto dell'Autorità Governativa (così come prevede l'articolo 2545- septiesdecies c.c.);
  • le imprese per le quali era stato adottato un provvedimento di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa nel corso del 2013, tranne i casi in cui era stato autorizzato, e fino a quando non fosse cessato, l'esercizio provvisorio dell'impresa. Le imprese assoggettate alle altre procedure concorsuali non erano esonerate dal pagamento del diritto annuale.


Termini di versamento per l'anno 2014

Le imprese che avevano presentato istanza di iscrizione e/o annotazione presso il Registro delle Imprese o avevano denunciato l'apertura di unità locali e/o sedi secondarie e i nuovi soggetti che si erano iscritti al REA nel corso del 2014, erano tenute al pagamento del diritto annuale entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione o dell'annotazione.

Le imprese già iscritte all'01/01/2014 dovevano versare il diritto annuale, in un'unica soluzione, entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.

Il termine per il versamento del diritto annuale, per i contribuenti che svolgevano attività economiche per le quali fossero stati elaborati gli studi di settore (oltre le persone fisiche) era stato prorogato dal 16/06/2014 al 7/07/2014 senza alcuna maggiorazione e dall' 8/07/2014 al 20/08/2014, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo (ai sensi del D.P.C.M. 13.06.2014).

I versamenti con scadenza originaria al 16/07/2014 maggiorati dello 0,40% potevano essere effettuati fino al 20/08/2014 (ai sensi del D.P.C.M. 13.06.2014).


Ravvedimento operoso annualità 2014

Le violazioni commesse per l'anno 2014, potevano essere sanate, se non ancora contestate, avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso, usufruibile:

  • entro il 30° giorno successivo alla propria scadenza - cd. ravvedimento breve- applicando una sanzione ridotta del 3,00% del diritto dovuto, oltre al pagamento degli interessi legali;
  • dal 31° giorno ed entro un anno dalla propria scadenza - cd. ravvedimento lungo- applicando una sanzione ridotta del 3,75% del diritto dovuto, oltre al pagamento degli interessi legali.


Camera di commercio competente ad incassare il diritto annuale per l'anno 2014

La Camera di commercio competente a riscuotere il diritto per l'anno 2014 era quella in cui l'impresa e/o l'unità locale risultava iscritta al primo gennaio 2014, pertanto:

  • per la sede legale dell'impresa, il diritto andava versato alla Camera di commercio nella cui provincia aveva sede legale l'impresa all'1/1/2014;
  • per le unità locali, il diritto andava versato alle diverse Camere di commercio nella cui provincia avevano sede le diverse unità locali all'1/1/2014.

In caso di trasferimento della sede legale o principale - nel corso dell'anno 2014 - in altra provincia, l'impresa era tenuta ad effettuare il pagamento del diritto solo a favore della Camera di commercio di origine, ovvero quella nella cui provincia aveva sede al primo gennaio 2014. Si precisa comunque che non si considera omesso e, pertanto, non è sanzionabile, il versamento eseguito alla Camera di Commercio non competente per territorio, se effettuato nei termini di scadenza (art. 3 comma 4 del D.M. n. 54/2005).


Verifiche da parte delle imprese

Al ricevimento della cartella esattoriale è consigliabile - prima di contestare la violazione - eseguire questi semplici controlli:

  • accertarsi che l'Ente impositore sia la CCIAA di MILANO e l'ufficio, l'ufficio Diritto Annuale (pag. 2 in alto sotto la scritta Dettaglio degli addebiti). In caso contrario è necessario rivolgersi all'Ente e relativo Ufficio riportati in cartella (esempio Camera di Commercio di Lodi - Ufficio Sanzioni);
  • individuare il tipo di violazione sanzionata (pag. 2 in alto dopo l'identificativo di partita) e l'anno:

Se è indicato Omesso significa che all'Ente non risulta pervenuto il pagamento del diritto.

Se è indicato Omessa Mora significa che il pagamento del diritto, per il primo anno di iscrizione, è pervenuto all'Ente ma è stato effettuato dall'impresa nei 30 giorni successivi alla propria scadenza.

Se è indicato Tardato significa che il pagamento del diritto è pervenuto all'Ente ma è stato effettuato dall'impresa oltre i termini di versamento (da individuarsi come sopra riportato) o l'eventuale ravvedimento applicato risulta incompleto o fuori termine.

Se è indicato Incompleto significa che il pagamento del diritto è stato eseguito in misura inferiore a quello dovuto.

Constatata la natura della violazione commessa, in caso di:

Omesso versamento

  • verificare se per l'annualità sanzionata si è in possesso della ricevuta di versamento (modello F24 o altro documento equipollente);
  • controllare la sua corretta compilazione.

In particolare accertarsi che:

  • il Codice Fiscale indicato sia, nel caso di imprese individuali, un codice alfanumerico di sedici caratteri e, solo nel caso di società, un codice numerico di undici caratteri;
  • la sezione compilata sia IMU e altri Tributi locali
  • il codice Ente sia MI
  • l'annualità quella cui si riferisce la violazione (2014)
  • il codice tributo 3850.

In caso di compilazione corretta del modello di versamento, rivolgersi immediatamente all'Istituto di Credito/Banca/Ufficio Postale presso il quale la delega (F24) era stata presentata, richiedendone il tracciato di inserimento bancario (o altro atto equipollente) al fine di accertare errori verificatisi in fase di immissione della stessa e trasmetterlo in allegato all'istanza di annullamento della cartella all'Ufficio Diritti collegandosi al sito servizionline.milomb.camcom.it.

In caso di compilazione errata del modello F24 relativamente il Codice Fiscale (era stata riportata, ad esempio, la partita iva), l'anno del tributo (era stato indicato, ad esempio, quello precedente), il codice provincia (era stata indicata, ad esempio, la sigla provincia dove era denunciata una unità locale o dove l'impresa aveva precedentemente la sede legale e l'iscrizione), occorre trasmettere immediatamente l'istanza di annullamento della cartella, all'Ufficio Diritti, collegandosi a servizionline.milomb.camcom.it.

L'Ente in questi casi provvederà a sanare l'errore formale ed a concedere lo sgravio della cartella emessa.
In caso di compilazione errata del modello F24 relativamente il codice tributo (ad esempio è stato usato il codice 3805 oppure 3817 invece di quello corretto 3850) o del codice Ente (ad esempio è stato usato il codice ente 10 identificativo della Regione Lombardia al posto di MI), non avendo la Camera di Commercio alcuna possibilità di sanare l'errore, l'impresa dovrà necessariamente rivolgersi all'Ente che ha beneficiato del versamento per ottenerne il rimborso.

In questi due casi, infatti, a causa dell'errore, il versamento è stato incassato da un'altra amministrazione e quindi la cartella è da pagare.

Omessa mora

Verificare se per l'annualità sanzionata sono stati rispettati i termini di versamento del diritto, ovvero se il pagamento è avvenuto entro il trentesimo giorno successivo alla data di denuncia. Solo in caso positivo, fare richiesta di annullamento della cartella all'ufficio diritti collegandosi a servizionline.milomb.camcom.it.

Tardato versamento

Verificare se per l'annualità sanzionata sono stati rispettati i termini di versamento del diritto, operando un confronto con quelli sopra riportati. Solo in caso positivo, fare richiesta di annullamento della cartella collegandosi a servizionline.milomb.camcom.it.

Incompleto versamento

  • controllare la correttezza della procedura di determinazione dell'importo dovuto, operando un confronto con quanto prescritto dalle Circolari Ministeriali n. 255658 del 27.12.2011 e n. 19230 del 03.03.2009, pubblicate nella sezione normativa;
  • verificare se è ancora iscritta una o più unità locali (es. sede operativa/sede secondaria/deposito/magazzino) in quanto tutte le imprese che denunciano l'apertura di una Unità Locale, sono tenute al pagamento - per ciascuna di esse - fino all'anno dell'istanza di cancellazione, di una somma pari al 20% del diritto dovuto per la sede principale, fino ad un importo massimo di euro 200,00 per l'anno 2014.

Si ricorda che la cessazione retrodatata dell'attività dell'unità locale (esempio cessazione attività 2008 e istanza di cancellazione presentata dopo il 30 gennaio 2014) non esonera dal pagamento della cartella in quanto il versamento del diritto è dovuto fino all'anno della presentazione della domanda di cancellazione.

Rateazioni di pagamento

E' stato attribuito agli Agenti della Riscossione il potere di dilazionare il pagamento delle somme iscritte a Ruolo. Eventuali richieste di rateazione di importi iscritti a Ruolo dovranno essere rivolte direttamente all'Agente della riscossione competente (https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Contatti/).