Ruolo 2012

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Le informazioni su cartelle di pagamento o situazioni debitorie relative al diritto annuale possono essere fornite soltanto all'interessato (titolare o legale rappresentante) o a persona da lui delegata.
La delega è con firma semplice e con allegato copia del documento d'identità del delegante e del delegato.


Attenti alle truffe e alle pratiche commerciali ingannevoli
Per il pagamento del diritto annuale la Camera di commercio non emette più i bollettini postali.

 

La Camera di commercio di Milano ha reso esecutivi i ruoli per l'esazione del diritto annuale per l'annualità 2012 e delle relative sanzioni per le violazioni di omesso/incompleto/tardivo/tardato versamento (DM 54/2005).

Si forniscono di seguito alcuni chiarimenti per una maggiore comprensione delle ragioni della violazione commessa ed un esempio di cartella esattoriale per una più agevole lettura del documento.

Chi doveva pagare il diritto annuale per l'anno 2012

Erano tenute al pagamento del diritto annuale tutte le imprese che al 1° gennaio 2012 risultavano iscritte o annotate nel Registro delle Imprese nonché le imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese nel corso dell'anno (art.3 comma 1 D.M. 359/2001).

A tal proposito si ricorda che l'importo non è frazionabile in rapporto alla durata dell'iscrizione nell'anno (art.3 comma 2 D.M. 359/2001).
Le imprese che esercitavano un'attività economica anche attraverso unità locali dovevano versare - per ciascuna di esse - un diritto annuale pari al 20% del diritto dovuto per la sede legale fino ad un massimo di euro 200,00 per ogni unità locale iscritta al Registro Imprese.

Si ricorda che a partire dall'anno 2001 sono obbligate al pagamento del diritto annuale anche:

  • le società in liquidazione
  • le imprese che, pur avendo cessato l'attività entro il 31 dicembre, non hanno provveduto a presentare la cancellazione dal Registro Imprese entro il 30 gennaio dell'anno successivo.


Chi NON doveva pagare il diritto annuale per l'anno 2012

Erano esonerate dal versamento del diritto annuale:

  • le imprese individuali che avevano cessato l'attività entro il 31 dicembre 2011 ed avevano presentato la domanda di cancellazione dal Registro Imprese entro il 30/01/2012;
  • le società e gli altri enti collettiviche avevano approvato il bilancio finale di liquidazione entro il 31 dicembre 2011 ed avevano presentato la domanda di cancellazione dal Registro Imprese entro il 30/01/2012;
  • le società cooperative per le quali, nel corso del 2011 era stato adottato un provvedimento che aveva determinato lo scioglimento per atto dell'Autorità Governativa (così come prevede l'articolo 2545- septiesdecies c.c.);
  • le imprese per le quali era stato adottato un provvedimento di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa nel corso del 2011, tranne i casi in cui era stato autorizzato, e fino a quando non fosse cessato, l'esercizio provvisorio dell'impresa. Le imprese assoggettate alle altre procedure concorsuali non erano esonerate dal pagamento del diritto annuale.

Termini di versamento per l'anno 2012

Le imprese che avevano presentato istanza di iscrizione e/o annotazione presso il Registro delle Imprese o avevano denunciato l'apertura di unità locali e/o sedi secondarie e i nuovi soggetti che si erano iscritti al REA nel corso del 2012, erano tenute al pagamento del diritto annuale entro 30 giorni dalla presentazione  della domanda di iscrizione o dell'annotazione.

Le imprese già iscritte all'01/01/2012 dovevano versare il diritto annuale, in un'unica soluzione, entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.

Il termine per il versamento del diritto annuale, per i contribuenti che svolgevano attività economiche per le quali fossero stati elaborati gli studi di settore (oltre le persone fisiche) era stato prorogato dal 18/06/2012 al 09/07/2012 senza alcuna maggiorazione e dal 10/07/2012 al 20/08/2012, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo (ai sensi del D.P.C.M. del 06/06/2012).

I versamenti con scadenza originaria al 16/07/2012 maggiorati dello 0,40% potevano essere effettuati fino al 20/08/2012 (ai sensi del D.P.C.M. del 06/06/2012).

Ravvedimento operoso annualità 2012

Le violazionicommesse per l'anno 2012, potevano essere sanate, se non ancora contestate, avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso, usufruibile:

  • entro il 30° giorno successivo alla propria scadenza - cd. ravvedimento breve- applicando una sanzione ridotta del 3,00% del diritto dovuto, oltre al pagamento degli interessi legali,
  • dal 31° giorno ed entro un anno dalla propria scadenza - cd. ravvedimento lungo- applicando una sanzione ridotta del 3,75% del diritto dovuto, oltre al pagamento degli interessi legali.


Camera di commercio competente ad incassare il diritto annuale per l'anno 2012

La Camera di commercio competente a riscuotere il diritto per l' anno 2012 era quella in cui l'impresa e/o l'unità locale risultava iscritta al primo gennaio 2012, pertanto:

  • per la sede legale dell'impresa, il diritto andava versato alla Camera di commercio nella cui provincia aveva sede legale l'impresa all'1/1/2012;
  • per le unità locali, il diritto andava versato alle diverse Camere di commercio nella cui provincia avevano sede le diverse unità locali all'1/1/2012.

In caso di trasferimento della sede legale o principale - nel corso dell'anno 2012 - in altra provincia, l'impresa era tenuta ad effettuare il pagamento del diritto solo a favore della Camera di commercio di origine, ovvero quella nella cui provincia aveva sede al primo gennaio 2012. Si precisa comunque che "non si considera omesso e, pertanto, non è sanzionabile, il versamento eseguito alla Camera di commercio incompetente per territorio, se effettuato nei termini di scadenza" (art. 3 comma 4 del DM 54/2005).

Verifiche da parte delle imprese

Al ricevimento della cartella esattoriale è consigliabile - prima di contestare la violazione - eseguire questi semplici controlli:

1) accertarsi che l'Ente impositore sia la CCIAA DI MILANO e l'ufficio, l'UFFICIO DIRITTO ANNUALE (pag. 2 in alto sotto la scritta Dettaglio degli addebiti).
In caso contrario è necessario rivolgersi all'Ente e relativo Ufficio riportati in cartella (esempio Camera di commercio di Lodi - Ufficio Sanzioni).

2) Individuare il tipo di violazione sanzionata (pag. 2 in alto dopo l'identificativo di partita) e l'anno:

Se è indicato Omesso significa che all'Ente non risulta pervenuto il pagamento del diritto.

Se è indicato Omessa Mora significa che il pagamento del diritto, per il primo anno di iscrizione, è pervenuto all'Ente ma è stato effettuato dall'impresa nei 30 giorni successivi alla propria scadenza.

Se è indicato Tardato significa che il pagamento del diritto è pervenuto all'Ente ma è stato effettuato dall'impresa oltre i termini di versamento (da individuarsi come sopra riportato) o l'eventuale ravvedimento applicato risulta incompleto o fuori termine.

Se è indicato Incompleto significa che il pagamento del diritto è stato eseguito in misura inferiore a quello dovuto.

Constatata la natura della violazione commessa, in caso di:

Omesso versamento

-Verificare se per l'annualità sanzionata si è in possesso della ricevuta di versamento (modello F24 o altro documento equipollente);

- Controllare la sua corretta compilazione. In particolare accertarsi che:

  • il Codice Fiscaleindicato sia, nel caso di imprese individuali, un codice alfanumerico di sedici caratteri e, solo nel caso di società, un codice numerico di undici caratteri;
  • la sezione compilata sia ICI e altri Tributi locali
  • il codice Ente sia MI
  •  l'annualitàquella cui si riferisce la violazione (2012)
  •  il codice tributo 3850.
    In caso di compilazione corretta del modello di versamento, rivolgersi immediatamente all'Istituto di Credito/Banca/Ufficio Postale presso il quale la delega (F24) era stata presentata, richiedendone il tracciato di inserimento bancario (o altro atto equipollente) al fine di accertare errori verificatisi in fase di immissione della stessa e trasmetterlo in allegato all'istanza di annullamento della cartella all'ufficio diritti collegandosi al sito servizionline.milomb.camcom.it
    In caso di compilazione errata del modello F24 relativamente il Codice Fiscale (era stata riportata, ad esempio, la partita iva ), l'anno del tributo (era stato indicato, ad esempio, quello precedente), il codice provincia (era stata indicata, ad esempio, la sigla provincia dove era denunciata una unità locale o dove l'impresa aveva precedentemente la sede legale e l'iscrizione), occorre trasmettere immediatamente l'istanza di annullamento della cartella, all'ufficio diritti, collegandosi al sito: servizionline.milomb.camcom.it.
    L'Ente in questi casi provvederà a sanare l'errore formale ed a concedere lo sgravio della cartella emessa.
    In caso di compilazione errata del modello F24 relativamente il codice tributo (ad esempio è stato usato il codice 3805 oppure 3817 invece di quello corretto 3850) o del codice Ente (ad esempio è stato usato il codice ente 10 identificativo della Regione Lombardia al posto di MI), non avendo la Camera di commercio alcuna possibilità di sanare l'errore, l'impresa dovrà necessariamente rivolgersi all'Ente che ha beneficiato del versamento per ottenerne il rimborso.
    In questi due casi, infatti, a causa dell'errore, il versamento è stato incassato da un'altra amministrazione e quindi la cartella è da pagare.

Omessa mora

- Verificarese per l'annualità sanzionata sono stati rispettati i termini di versamento del diritto, ovvero se il pagamento è avvenuto entro il trentesimo giorno successivo alla data di denuncia. Solo in caso positivo, fare richiesta diannullamento della cartella all'ufficio diritti collegandosi al sito: servizionline.milomb.camcom.it.

Tardato versamento

- Verificarese per l'annualità sanzionata sono stati rispettati i termini di versamento del diritto, operando un confronto con quelli sopra riportati. Solo in caso positivo, fare richiesta diannullamento della cartella collegandosi a servizionline.mi.camcom.it.

Incompleto versamento

- Controllare la correttezzadella procedura di determinazione dell'importo dovuto, operando un confronto con quanto prescritto dalle Circolari Ministeriali n. 255658 del 27.12.2011 e n. 19230 del 03.03.2009, pubblicate nella sezione normativa.

- Verificare se è ancora iscritta una o più unità locali (es. sede operativa/sede secondaria/deposito/magazzino) in quanto tutte le imprese che denunciano l'apertura di una Unità Locale, sono tenute al pagamento - per ciascuna di esse - fino all'anno dell'istanza di cancellazione, di una somma pari al 20% del diritto dovuto per la sede principale, fino ad un importo massimo di euro 200,00 per l'anno 2012.

Si ricorda che la cessazione retrodatata dell'attività dell'unità locale (esempio cessazione attività 2008 e istanza di cancellazione 2012) non esonera dal pagamento della cartella in quanto il versamento del diritto è dovuto fino all'anno della presentazione della domanda di cancellazione.

Rateazioni di pagamento

E' stato attribuito agli Agenti della Riscossione il potere di dilazionare il pagamento delle somme iscritte a Ruolo. Eventuali richieste di rateazione di importi iscritti a Ruolo dovranno essere rivolte direttamente all'Agente della riscossione competente. 

Autotutela

L'amministrazione provvede d'ufficio o su iniziativa del contribuente all'annullamento o alla rettifica di un provvedimento emesso e riscontrato errato.
Chi ha ricevuto la notifica della cartella esattoriale per la violazione di omesso, incompleto, tardivo o tardato pagamento del diritto annuale ed ha verificato di non essere tenuto al pagamento, potrà presentare tempestivamente alla Camera di commercio, ufficio diritti, richiesta di riesame, al fine di ottenere l'eventuale annullamento totale o parziale della cartella.
La domanda di riesame può essere presentata:

Alla domanda occorre allegare:

  • le prime tre pagine della cartella esattoriale;
  • eventuale ricevuta di pagamento del modello F24 o altri titoli giustificativi del versamento o documentazione idonea a comprovare la richiesta.

L'Ente, verificata la legittimità della domanda, provvede a concedere o negare lo sgravio, comunicandolo ai soggetti interessati.
La presentazione di domanda di riesame, in sede di autotutela, non interrompe né sospende i termini per la proposizione del ricorso alla competente Commissione Tributaria Provinciale.

Ricorso

E' possibile proporre ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano entro 60 gg. dalla notifica della cartella esattoriale, tenendo conto della sospensione del periodo feriale (6 agosto - 31 agosto ai sensi della L. 162 del 10/11/2014).
Il ricorso deve essere notificato alla Camera di commercio di Milano tramite Ufficiale Giudiziario, o spedizione a mezzo posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, ovvero mediante consegna diretta ad un addetto dell'ufficio protocollo.
Entro 30gg. dalla notifica del ricorso il ricorrente, a pena di inammissibilità, deve costituirsi in giudizio depositando presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale il proprio fascicolo contenente: l'originale del ricorso notificato tramite Ufficiale Giudiziario oppure fotocopia del ricorso dichiarata conforme all'originale dallo stesso ricorrente (se spedito per posta o consegnato) con fotocopia della ricevuta della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale o del deposito.